Sentenza nº 269 da Constitutional Court (Italy), 03 Dicembre 2014

RelatoreMarta Cartabia
Data di Resoluzione03 Dicembre 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 269

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo Maria NAPOLITANO Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 5, 16, comma 1, 17, comma 1, 21, comma 11, 27, commi 4 e 6, lettera c), 51, commi 4, 5, lettera a), 9, 12 e 18, 57, commi 4 e 5, e 77 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Provincia autonoma di Trento – Legge finanziaria provinciale 2012), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 27 febbraio 2012, depositato in cancelleria il 6 marzo 2012 ed iscritto al n. 58 del registro ricorsi 2012.

Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;

udito nell’udienza pubblica del 4 novembre 2014 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi l’avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 27-28 febbraio 2012 e depositato il successivo 6 marzo 2012 (reg. ric. n. 58 del 2012), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato varie disposizioni della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Provincia autonoma di Trento – Legge finanziaria provinciale 2012). Più specificamente, sono oggetto di impugnazione l’art. 9, comma 5; l’art. 16, comma 1; l’art. 17, comma 1; l’art. 21, comma 11; l’art. 27, comma 4 e comma 6, lettera c); l’art. 51, commi 4, 9 e 18; l’art. 51, comma 5, lettera a); l’art. 51, comma 12; l’art. 57, comma 4; l’art. 57, comma 5; e l’art. 77 della suddetta legge provinciale, in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 117 della Costituzione, oltre che agli artt. 4, 8 e 73 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

    1.1.– In particolare, relativamente all’art. 9, comma 5, della legge prov. Trento n. 18 del 2011, l’Avvocatura generale dello Stato ha osservato che tale disposizione riduce di tre punti percentuali l’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Ad avviso del ricorrente, questa previsione violerebbe anzitutto l’art. 73, comma 1-bis, del d.P.R. n. 670 del 1972, in quanto modificherebbe l’aliquota di un tributo erariale al di fuori dei limiti previsti dal legislatore statale. Si tratterebbe infatti di un tributo istituito con legge dello Stato, la quale lo attribuisce alle Province delle Regioni a statuto ordinario, dove hanno sede i pubblici registri automobilistici in cui i veicoli sono iscritti, e che consente alle Province medesime di variare, entro limiti predeterminati, le aliquote dell’imposta. L’Avvocatura generale dello Stato ha osservato che questo meccanismo non è stato esteso alle Regioni a statuto speciale, né alle Province autonome di Trento e Bolzano, le quali pertanto, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), rimangono titolari del gettito dell’imposta, senza poter intervenire sulle aliquote.

    Ad avviso del ricorrente, l’art. 9, comma 5, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 18 del 2011 violerebbe non solo il parametro statutario, ma altresì l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto, nel modificare l’aliquota di un’imposta statale al di fuori dei limiti consentiti dalla legislazione dello Stato, sarebbe invasivo della competenza statale esclusiva in materia di disciplina del sistema tributario dello Stato. Risulterebbe violato pure l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la disposizione impugnata sarebbe in contrasto con i principi della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, dal momento che con essa la Provincia autonoma di Trento sarebbe intervenuta nella materia prima che venissero dettate le relative norme di coordinamento.

    1.2.– Con riguardo all’art. 16, comma 1, della legge prov. Trento n. 18 del 2011, il ricorrente ha sottolineato che tale disposizione determina la spesa complessiva per il personale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca per gli anni 2012, 2013, 2014 e successivi – nella misura di 218.266.010 euro per ciascun anno, da aumentarsi con le somme previste per gli obiettivi in materia di riorganizzazione e di efficienza gestionale dall’art. 3, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2010, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento – Legge finanziaria provinciale 2011) – specificando, però, che in tale spesa «non rientrano gli oneri relativi al personale assunto con contratto di diritto privato per la realizzazione di lavori, interventi o attività sulla base di particolari norme di settore». Ad avviso del ricorrente, questa esclusione sottrarrebbe a limiti predeterminati sia la spesa per personale assunto in base a particolari norme di settore, sia quella relativa ai «contrattisti» assunti, nella misura massima di 60 unità e mediante concorsi pubblici per titoli ed esami, con contratto a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 63, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 28 marzo 2009, n. 2 (Disposizioni per l’assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento – Legge finanziaria di assestamento 2009).

    Sempre nella prospettazione avanzata dal ricorrente, dalla legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica – art. 9-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (erroneamente citati come decreto-legge n. 78 del 2010 e legge n. 102 del 2010); art. 32, commi 10, 11 e 12, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012); art. 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007), come modificati dall’art. 14, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 – si ricaverebbe che nel limite di spesa per il personale rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno vanno comprese tutte le spese di personale, a qualsiasi titolo sostenute. Ne discende che la disposizione impugnata violerebbe, anzitutto, l’art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui attribuisce alla competenza legislativa concorrente il coordinamento dei bilanci e della finanza pubblica, in quanto, nell’esonerare la spesa per il personale contrattista dal rispetto del limite necessario a garantire l’osservanza del patto di stabilità interno, sarebbe in contrasto con i principi della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dei quali vanno incluse in tale patto tutte le spese di personale, a qualsiasi titolo sostenute.

    Ad avviso del ricorrente, la disposizione impugnata violerebbe, altresì, l’art. 8, numero 1), del d.P.R. n. 670 del 1972, in quanto contrasterebbe con i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, che la legislazione provinciale in materia di personale, anche laddove interviene in materia di competenza esclusiva, deve rispettare, per effetto del rinvio all’art. 4 del medesimo statuto presente nel suddetto art. 8. Tra questi principi rientrerebbe, infatti, ad avviso del ricorrente, anche il divieto generale di incremento della spesa per il personale stabilito per tutte le pubbliche amministrazioni dall’art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, conv., con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

    1.3.– Con riguardo all’art. 17, comma 1, della legge prov. Trento n. 18 del 2011, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha fatto presente che tale disposizione, mentre attribuisce effetti solo giuridici alle progressioni di carriera del personale del comparto ricerca maturate negli anni 2011, 2012 e 2013, riconosce, con riferimento a quelle maturate nel corso del 2010, effetti anche economici, «che inciderebbero sugli anni 2011, 2012 e successivi».

    In questa parte, la disposizione risulterebbe, pertanto, in contrasto sia con l’art. 117, terzo comma, Cost., là dove attribuisce alla legislazione concorrente la materia del coordinamento della finanza pubblica, sia con l’art. 8, numero 1), del d.P.R. n. 670 del 1972, in quanto violerebbe i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, che la legislazione provinciale in materia di personale deve rispettare per effetto del rinvio all’art. 4 del medesimo statuto. In particolare, la disposizione impugnata risulterebbe essere in contrasto con il principio posto dall’art. 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, conv., con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, consistente nel divieto di produzione di effetti economici delle progressioni di carriera negli anni a partire dal 2011.

    Inoltre, la disposizione...

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