Sentenza nº 264 da Constitutional Court (Italy), 26 Novembre 2014

RelatorePaolo Grossi che constatano la assenza della parte ricorrente
Data di Resoluzione26 Novembre 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 264

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo Maria NAPOLITANO Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 19 dicembre 2008, relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall’onorevole Enrico La Loggia nei confronti dei dottori Claudio Fancelli, Mariella Roberti e Andrea Scaldaferri, promosso dalla Corte d’appello di Milano, seconda sezione civile, con ricorso notificato il 19 novembre 2013, depositato in cancelleria il 23 dicembre 2013 ed iscritto al n. 7 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2013, fase di merito.

Uditi nell’udienza pubblica del 4 novembre 2014 il Presidente Paolo Maria Napolitano e il giudice relatore Paolo Grossi che constatano la assenza della parte ricorrente.

Ritenuto in fatto

  1. − Con ricorso del 12 febbraio – 19 marzo 2013, la Corte d’appello di Milano, seconda sezione civile, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in ordine alla deliberazione del 19 dicembre 2008 con la quale − in accoglimento della proposta della Giunta per le autorizzazioni (doc. IV-ter, n. 3-A) − si è stabilito che le dichiarazioni del deputato Enrico La Loggia − in relazione alle quali, nel giudizio civile pendente davanti a detto giudice, è stata avanzata azione risarcitoria − concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e sono, pertanto, insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    Nel ricorso si riferisce che il Tribunale di Milano − investito della domanda proposta dagli attori (tutti magistrati componenti l’Ufficio centrale circoscrizionale estero) nei confronti del deputato Enrico La Loggia, di Paolo Mieli e di R.C.S. Quotidiani spa, per il tenore, ritenuto diffamatorio, delle dichiarazioni contenute nell’articolo intitolato “La Loggiaˮ «Brogli inenarrabili. Abbiamo le prove. Vittoria alle elezioni», pubblicato sul quotidiano Corriere della Sera del 18 giugno 2006 [«Abbiamo le prove di averle vinte. Controllando verbali e schede, soprattutto all’estero, abbiamo la certezza di brogli inenarrabili. Alcuni magistrati che hanno firmato il verbale si sono resi colpevoli del reato gravissimo, cioè di falsare il risultato elettorale. Hanno quindi certificato il falso.»] − aveva rigettato la domanda a seguito della deliberazione d’insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati, senza sollevare conflitto di attribuzione.

    Avverso la sentenza di primo grado gli attori avevano proposto appello per...

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