Sentenza nº 265 da Constitutional Court (Italy), 26 Novembre 2014
Relatore | Aldo Carosi |
Data di Resoluzione | 26 Novembre 2014 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 265
ANNO 2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo Maria NAPOLITANO Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Sergio MATTARELLA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 21 dicembre 2012 (doc. IV-ter, n. 29), che ha dichiarato l’insindacabilità delle opinioni espresse da Raffaele (detto Lino) Iannuzzi, senatore all’epoca dei fatti, nei confronti del magistrato Luca Tescaroli, promosso dal Tribunale ordinario di Monza, sezione penale, con ricorso notificato l’11 aprile 2014, depositato in cancelleria il 9 maggio 2014 ed iscritto al n. 11 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2013, fase di merito.
Visto l’atto di costituzione del Senato della Repubblica;
udito nell’udienza pubblica del 4 novembre 2014 il Giudice relatore Aldo Carosi;
udito l’avvocato Marcello Cecchetti per il Senato della Repubblica.
Ritenuto in fatto
-
– Con ricorso del 4 novembre 2013, depositato in cancelleria il 6 dicembre 2013, il Tribunale ordinario di Monza, sezione penale (già Tribunale di Monza – sezione distaccata di Desio) ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in ordine alla deliberazione del 21 dicembre 2012 (doc. IV-ter, n. 29), con cui il Senato della Repubblica ha affermato che le dichiarazioni del senatore Raffaele (detto Lino) Iannuzzi – in relazione alle quali, nel processo penale pendente davanti a detto giudice, egli è imputato del reato di cui agli artt. 595, terzo comma, del codice penale, e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) – concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e sono, pertanto, insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.
Secondo quanto riferito dal medesimo giudice, Raffaele Iannuzzi è imputato del reato di diffamazione a mezzo stampa a seguito della querela sporta dal dott. Luca Tescaroli, all’epoca dei fatti sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, in relazione all’articolo dal titolo «Quell’esperto gestito come un pentito – Ma i pubblici ministeri non si scusano» – pubblicato sul quotidiano «Il Giornale» il 29 luglio 2007 – a firma di Iannuzzi, allora senatore.
In particolare, nell’articolo in questione il senatore Iannuzzi aveva tra l’altro scritto: «Non si è pentito il pm Luca Tescaroli, distaccato anche lui da Firenze a Caltanissetta, e che ha scritto nella sua requisitoria per il processo della strage di Capaci, e ne ha fatto poi un libro, che quella di Cancemi più che una “intuizione”, era stata una “deduzione logica”; visto che il presunto “pizzo” versato dalla Fininvest alla mafia non era stato un pizzo per proteggere le antenne delle tv, ma era un modo per finanziare “Cosa nostra”; visto che Riina diceva, e Cancemi l’aveva sentito con le proprie orecchie, che ormai aveva “nte manu” Berlusconi e Dell’Utri e che per aiutarli a prendere il potere bisognava fare le stragi; visto che prima delle stragi Riina aveva incontrato “due persone importanti”, evidentemente queste due persone non potevano che essere Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri. E dunque “possiamo affermare con assoluta certezza che il disegno criminale nel suo complesso, e la strage di Capaci del 23 marzo 1992, in particolare, si è mosso correlativamente al procedere di trattative volte ad incidere sui poteri politici e istituzionali, e sull’azione degli stessi, per...
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