Sentenza nº 263 da Constitutional Court (Italy), 26 Novembre 2014

RelatoreGiancarlo Coraggio
Data di Resoluzione26 Novembre 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 263

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo Maria NAPOLITANO Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito delle deliberazioni della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, 18 marzo 2014, nn. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60, promosso dalla Regione Basilicata con ricorso notificato il 15 maggio 2014, depositato in cancelleria il 29 maggio 2014 ed iscritto al n. 4 del registro conflitti tra enti 2014.

Visto l’atto di costituzione di Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 4 novembre 2014 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

uditi l’avvocato Maurizio Roberto Brancati per la Regione Basilicata e l’avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. − La Regione Basilicata, con ricorso notificato in data 14/15 maggio 2014, depositato il successivo 29 maggio ed iscritto al n. 4 del registro conflitto tra enti del 2014, ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alle seguenti deliberazioni della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, del 18 marzo 2014, aventi ad oggetto il controllo sui rendiconti presentati dai gruppi consiliari regionali relativamente all’esercizio 2013: 1) n. 51/2014/FRG, di accertamento e dichiarazione dell’irregolarità del rendiconto del gruppo PD; 2) n. 52/2014/FRG, di accertamento e dichiarazione della regolarità del rendiconto del gruppo consiliare SEL; 3) n. 53/2014/FRG, di accertamento e dichiarazione della regolarità del rendiconto del gruppo consiliare IAL; 4) n. 54/2014/FRG, di accertamento e dichiarazione della regolarità del rendiconto del gruppo consiliare IDV; 5) n. 55/2014/FRG, di accertamento e dichiarazione dell’irregolarità del rendiconto del gruppo PU; 6) n. 56/2014/FRG, di accertamento e dichiarazione dell’irregolarità del rendiconto del gruppo Misto; 7) n. 57/2014/FRG, di accertamento e dichiarazione dell’irregolarità del rendiconto del gruppo PDL; 8) n. 58/2014/FRG, di accertamento e dichiarazione dell’irregolarità del rendiconto del gruppo UDC; 9) n. 59/2014/FRG, di accertamento e dichiarazione dell’irregolarità del rendiconto del gruppo MPA; 10) n. 60/2014/FRG, di accertamento e dichiarazione della regolarità del rendiconto del gruppo PSI.

    Secondo la ricorrente tali deliberazioni sarebbero lesive degli artt. 114, secondo comma, e 117 della Costituzione, in relazione alla sua autonomia istituzionale e legislativa, dell’art. 119 Cost., in relazione all’autonomia finanziaria, degli artt. 121 e 123 Cost., in relazione all’autonomia statutaria e del Consiglio regionale, nonché «di quelle prerogative aventi fondamento nello statuto regionale (artt. 11, 15 e 21) e nella legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8» (Nuova disciplina delle strutture di assistenza agli organi di direzione politica ed ai gruppi consiliari della Regione Basilicata).

    1.1.− Premette la ricorrente che − in forza dell’art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213 − è rimesso alla Corte dei conti il controllo sui rendiconti presentati dai gruppi consiliari regionali; competenza, questa, riconosciuta anche dalla legge della Regione Basilicata 21 dicembre 2012, n. 28 (Recepimento d.l. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 231. Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8).

    La Corte costituzionale, con la sentenza n. 39 del 2014, prosegue la Regione Basilicata, avrebbe chiarito che il controllo in questione non lede l’autonomia dei gruppi consiliari, poiché il legislatore ha previsto, in un’ottica «collaborativa», un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme, è volta a verificare la prova dell’effettivo impiego in conformità al modello predisposto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

    1.2.− Ciò premesso, deduce la ricorrente che le deliberazioni impugnate, benché giungano a esiti differenti, sarebbero sorrette da un identico approccio metodologico, dal momento che la sezione regionale della Corte dei conti avrebbe ritenuto «di poter spingere lattività di controllo verso riscontri che non si risolvessero nella constatazione della corrispondenza del rendiconto […] al modello astratto approvato in...

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