Sentenza nº 632 da C.G.A.R. Sicilia, 19 Novembre 2014

Data di Resoluzione19 Novembre 2014
EmittenteC.G.A.R. Sicilia

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Marco Lipari, Presidente

Ermanno de Francisco, Consigliere

Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore

Giuseppe Mineo, Consigliere

Giuseppe Barone, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SICILIA - SEZ. STACCATA DI CATANIA: SEZIONE III n. 01984/2013, resa tra le parti, concernente ottemperanza del giudicato nascente da sent. n.1620/12

sul ricorso numero di registro generale 973 del 2013, proposto da:

Tecnoservice S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Carmelo Tafuri, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Giustizia in Palermo, via F. Cordova 76;

Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Alì, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Giustizia in Palermo, via F. Cordova 76;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2014 il Cons. Silvia La Guardia e uditi per le parti gli avvocati G. Tafuri e M. Alì;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I - Con sentenza del Tar per la Sicilia, sezione di Catania 28 giugno 2012, n. 1620 è stato riconosciuto l'obbligo dell'Azienda Ospedaliera Cannizzaro di corrispondere alla società odierna appellante, già titolare di appalto dei servizi socio sanitari, gli adeguamenti ISTAT riferiti alle prestazioni effettuate nel periodo febbraio 2009 ? gennaio 2010.

Con ricorso per ottemperanza notificato il 9.11.2012 la società ha agito per l'esecuzione coattiva, chiedendo il pagamento dell'importo di ? 109.246,25, dovuto a titolo di rivalutazione ISTAT dei corrispettivi pattuiti per l'espletamento del servizio nel predetto periodo, oltre agli interessi moratori nella misura del 18,114% annuo o, comunque, in subordine, quali determinati ai sensi dell'art. 133, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, od ancora ritenuti di giustizia, dal dovuto al soddisfo.

Il Tar adito ha respinto il ricorso rilevando che l'Azienda, nel corso del giudizio, aveva provveduto al pagamento della somma di ? 113.930,00 comprensiva degli interessi legali sulla somma dovuta, mentre non si rilevavano dagli atti di causa adeguati elementi di...

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