Sentenza nº 630 da C.G.A.R. Sicilia, 19 Novembre 2014
Data di Resoluzione | 19 Novembre 2014 |
Emittente | C.G.A.R. Sicilia |
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Marco Lipari, Presidente
Ermanno de Francisco, Consigliere
Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore
Giuseppe Mineo, Consigliere
Giuseppe Barone, Consigliere
per la riforma
della sentenza del T.A.R. SICILIA - SEZ. STACCATA DI CATANIA: SEZIONE I n. 03016/2012, resa tra le parti, concernente ottemperanza a sentenza T.A.R. 978/2009 di annullamento diniego rilascio titolo edilizio in sanatoria per la realizzazione di un muretto di recinzione.
sul ricorso numero di registro generale 577 del 2013, proposto da:
Maria Patanè, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Nigro, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Giustizia Amministrativa in Palermo, via F. Cordova 76;
Comune di Avola, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Blanco, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Giustizia Amministrativa in Palermo, via F. Cordova 76;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Avola;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2014 il Cons. Silvia La Guardia e uditi per le parti gli avvocati D. Blanco e N. Seminara su delega di P. Blanco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - L'appellante impugna la sentenza, di estremi indicati in epigrafe, che ha dichiarato inammissibile il ricorso n. 995 del 2012 dalla medesima proposto per l'ottemperanza alla sentenza n. 978/2009 del medesimo Tar, di annullamento del provvedimento di diniego di rilascio del titolo edilizio in sanatoria per la realizzazione di un muretto di recinzione, in accoglimento di censure di difetto di motivazione e di istruttoria, fatta ?salva l'adozione di ulteriori provvedimenti da parte della amministrazione, previa adeguata istruttoria circa l'esatta delimitazione dell'area interessata dall'intervento di recinzione, anche alla luce di quanto prospettato dalla parte ricorrente?.
Il primo giudice ha ritenuto che la riedizione del potere era stata conforme alle statuizioni della sentenza ?come risulta dalla copiosa documentazione depositata dal Comune comprovante la rinnovazione del procedimento istruttorio, culminato, infine, nel provvedimento di diniego del 20/04/2010. Al riguardo, la contestata mancata notifica del predetto...
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