Sentenza nº 638 da C.G.A.R. Sicilia, 20 Novembre 2014

Data di Resoluzione20 Novembre 2014
EmittenteC.G.A.R. Sicilia

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Marco Lipari, Presidente

Gabriele Carlotti, Consigliere

Vincenzo Neri, Consigliere

Giuseppe Mineo, Consigliere

Giuseppe Barone, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del TAR SICILIA - CATANIA :Sezione III n. 00576/2013, resa tra le parti, concernente silenzio-rifiuto su istanza di revisione prezzo contrattuale.

sul ricorso numero di registro generale 301 del 2013, proposto da:

Agesp S.p.A., rappresentato e difeso dagli Avvocati Riccardo Rotigliano e Giuseppe Scozzari, con domicilio eletto presso il secondo, in Palermo, via Filippo Cordova, n. 95;

A.T.O. Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Mezzasalma, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Giustizia Amministrativa in Palermo, via F. Cordova 76;

Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 il Cons. Giuseppe Barone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con istanze del 28/10/2011, indirizzate al Comune di Modica e all'A.T.O. Ragusa Ambiente s.p.a., la società Agesp S.p.A. ha chiesto la revisione del prezzo contrattuale per il servizio di raccolta e trasporto R.S.U., svolto sulla base del contratto di affidamento del 11/06/1999 e dei successivi atti aggiuntivi, sino al 30/09/2006 (periodo in cui l'A.T.O. era già subentrato nel rapporto contrattuale instaurato con il Comune di Modica).

Non avendo ottenuto alcun riscontro, la società Agesp ha proposto ricorso al competente T.A.R. ai sensi dell'art. 117 c.p.a., chiedendo che fosse dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Modica e dall'A.T.O. Ragusa Ambiente sulle istanze di revisione del prezzo (ricorso recante n. R.G. 61/2012).

L'ATO si è costituita in giudizio, eccependo la sua estraneità al rapporto contrattuale, che ? ha precisato ? era stato sempre gestito dal Comune e, per tale ragione, non era legittimato a riscontrare la richiesta dell'Agesp.

Non si è costituito il Comune di Modica.

Il predetto ricorso è stato definito con sentenza n. 1087/2012, con la quale la sezione catanese del T.A.R.S. ?ha accolto nei sensi e nei limiti di cui in motivazione? il ricorso, ordinando al (solo) Comune di Modica di provvedere espressamente sull'istanza della società ricorrente.

La...

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