Sentenza nº 5751 da Council of State (Italy), 21 Novembre 2014

Data di Resoluzione21 Novembre 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Vito Poli, Presidente FF

Francesco Caringella, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA ? NAPOLI, SEZIONE V, n. 9316/2004, resa tra le parti, concernente perdita dei requisiti per l'assegnazione e conservazione di alloggio.

sul ricorso numero di registro generale 8800 del 2004, proposto da Prevete Aniello, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Sorvino, con domicilio eletto presso Domenico Sabia in Roma, Via Fonteiana 65;

Comune di Sperone, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Vitale e Carmine Corrado, con domicilio eletto presso Luigi Napolitano in Roma, Via Sicilia 50;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2014 il Cons. Nicola Gaviano e udito per la parte appellata l'avv. Di Bonito, per delega dell'avv. Vitale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il sig. Aniello Prevete impugnava con ricorso al T.A.R. per la Campania l'ordinanza dell'Ufficio Tecnico Comunale di Sperone n. 1 del 19 gennaio 2004, che aveva dichiarato la perdita, da parte sua, dei requisiti previsti dall'art. 2 della L.R. n. 18/1997 per l'assegnazione e conservazione dell'alloggio comunale a suo tempo assegnatogli, conseguentemente pronunciando la sua decadenza dall'assegnazione dell'immobile e ordinandone il rilascio.

Il ricorrente, in sintesi, per un verso rivendicava di avere posseduto l'alloggio in modo pieno e ininterrotto, deducendo che i sopralluoghi effettuati dai VV.UU. -che avevano portato a conclusione opposta- non sarebbero stati adeguati; per altro verso, contestava che i componenti del proprio nucleo familiare fossero titolari di altra unità abitativa nel Comune, deducendo che il figlio Felice, pur proprietario di altro immobile, non avrebbe fatto più parte del nucleo stesso, in quanto trasferito a Treviso.

Resisteva all'impugnativa il Comune di Sperone, che ne deduceva l'infondatezza.

Il Tribunale adìto, con la sentenza n. 9316/2004 in epigrafe, emessa in forma semplificata, respingeva il ricorso, osservando che né le circostanze dedotte dal ricorrente, né la documentazione da questo esibita, erano idonee a revocare in dubbio le risultanze degli accertamenti condotti dall'Amministrazione.

Seguiva la proposizione contro tale sentenza del presente appello alla Sezione da parte del soccombente, che riproponeva le proprie primitive doglianze, estendendole alla sentenza che le aveva disattese, ma ne formulava anche di ulteriori.

Il Comune di Sperone si costituiva in resistenza al gravame anche in questo grado di giudizio.

Con memoria depositata il 24 settembre 2014, infine, l'Ente, dopo aver eccepito l'inammissibilità dei motivi nuovi contenuti nell'appello avversario, illustrava le ragioni dell'infondatezza delle relative censure.

Alla pubblica udienza del 4 novembre 2014 la...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT