Sentenza nº 259 da Constitutional Court (Italy), 20 Novembre 2014

RelatoreSergio Mattarella
Data di Resoluzione20 Novembre 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 259

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo Maria NAPOLITANO Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Alessandro CRISCUOLO ˮ

- Paolo GROSSI ˮ

- Giorgio LATTANZI ˮ

- Aldo CAROSI ˮ

- Marta CARTABIA ˮ

- Sergio MATTARELLA ˮ

- Mario Rosario MORELLI ˮ

- Giancarlo CORAGGIO ˮ

- Giuliano AMATO ˮ

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, 10, comma 6, e 11, commi 1 e 2 della legge della Regione Veneto 29 novembre 2013, n. 32 (Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia di urbanistica ed edilizia), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 29 gennaio – 3 febbraio 2014, depositato in cancelleria il 4 febbraio 2014 ed iscritto al n. 6 del registro ricorsi 2014.

Visto l’atto di costituzione della Regione Veneto;

udito nell’udienza pubblica del 7 ottobre 2014 il Giudice relatore Sergio Mattarella;

uditi l’avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Bruno Barel e Andrea Manzi per la Regione Veneto.

Ritenuto in fatto

  1. — Con ricorso spedito per la notifica in data 29 gennaio 2014, ricevuto dalla resistente il 3 febbraio 2014 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 24 aprile 2014 (reg. ric. n. 6 del 2014), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, e 10, comma 6, fra loro in combinato disposto, nonché dell’art. 11, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto 29 novembre 2013, n. 32 (Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia di urbanistica ed edilizia).

    Il testo della prima disposizione impugnata (art. 7, comma 1) è il seguente: «Dopo l’articolo 3-ter della legge regionale 8 luglio 2009 n.14, così come introdotto dall’art. 6, è inserito il seguente:

    Art. 3-quater (Interventi su edifici in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e idrogeologica).

  2. Per gli edifici ricadenti nelle aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica o idrogeologica è consentita l’integrale demolizione e la successiva ricostruzione in zona territoriale omogenea propria non dichiarata di pericolosità idraulica o idrogeologica, anche in deroga ai parametri dello strumento urbanistico comunale, con un incremento fino al 50 per cento del volume o della superficie.

  3. Limitatamente agli edifici a destinazione residenziale, la ricostruzione di cui al comma 1 è consentita anche in zona agricola, purché caratterizzata dalla presenza di un edificato già consolidato e sempre che l’area non sia oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici o territoriali che ne impediscano l’edificazione.

  4. La demolizione dell’edificio deve avvenire entro tre mesi dal rilascio del certificato di agibilità per gli edifici ricostruiti; in caso di mancata demolizione trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 31 del D.P.R. 380/2001.

  5. Agli edifici ricostruiti ai sensi del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4».

    Il testo dell’art.10, comma 6, della medesima legge è il seguente: «Alla fine della lettera g) del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009 n.14, sono aggiunte le seguenti parole: “fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 3-quater”».

    Il testo dell’art. 11, commi 1 e 2, della legge impugnata è il seguente:

    1. Alla lettera a) del comma 1 dell’art. 10 della legge regionale 8 luglio 2009 n.14, le parole “e all’interno della sagoma del fabbricato precedente” sono soppresse.

    2. Alla lettera b) del comma 1 dell’art. 10 della legge regionale 8 luglio 2009 n.14, le parole “volumi e sagoma” sono sostituite con le parole “i volumi”

    .

    1.1.— Premette l’Avvocatura dello Stato che la legge regionale in esame è finalizzata a consentire la realizzazione di interventi di ampliamento e delocalizzazione in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. In particolare, secondo l’art. 1 della legge impugnata, sono favoriti gli interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa ed all’adeguamento sismico, all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici e all’incentivazione della demolizione e della ricostruzione, in area idonea, di edifici esistenti che ricadono in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica.

    Dall’esame complessivo, si evince che la legge regionale n. 32 del 2013 è finalizzata a favorire in modo incisivo la rigenerazione e messa in sicurezza attraverso la delocalizzazione delle aree a rischio; ciò in sovrapposizione agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, risultando espressamente abrogate le norme che demandavano ai comuni l’individuazione di limiti e modalità applicative della legge regionale sul proprio territorio.

    1.2.— Ritiene l’Avvocatura dello Stato che le censurate disposizioni siano in contrasto con i principi costituzionali in tema di tutela dell’ambiente e di governo del territorio.

    Per quanto concerne l’art. 7, comma 1, e l’art. 10, comma 6, tali disposizioni, secondo la prospettazione della parte ricorrente, pur incentivando la demolizione di edifici siti in aree ad alta pericolosità idraulica ed idrogeologica con ricostruzione in zone territoriali omogenee non pericolose, introducono una modifica lesiva della potestà legislativa statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s) Cost., che attribuisce tali materie in via esclusiva allo Stato. Infatti l’art. 9, comma 1, lettera g), della legge regionale n. 14 del 2009, nell’escludere gli interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione, utilizza il termine «pericolosità idraulica» e non quello più ampio di «pericolosità idrogeologica» (comprensivo anche delle aree a rischio frana e valanga). In quest’ottica, mentre in precedenza il testo della norma regionale era coerente con le prescrizioni del d.P.C.m. 29 settembre 1999 – che esclude alcuni interventi per le aree ad alta pericolosità/ rischio idrogeologico e differenzia le aree a rischio idraulico ed aree a rischio frana – la norma regionale, come modificata, si porrebbe in contrasto con la disciplina statale di riferimento, nella misura in cui è idonea a consentire gli interventi menzionati anche in violazione delle prescrizioni più restrittive contenute negli atti di pianificazione di bacino (di cui all’art. 65, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale», sovraordinati ai piani territoriali ed ai programmi regionali ed aventi carattere vincolante per le amministrazioni).

    Ritiene la parte ricorrente che la Regione Veneto, attraverso l’introduzione delle disposizioni censurate aventi ad oggetto la difesa dal rischio idrogeologico, abbia dettato disposizioni legislative in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ovvero in materie nelle quali è preclusa la potestà legislativa regionale. D’altra parte, anche a voler ritenere che l’intervento legislativo de quo riguardi il governo del territorio, materia di competenza concorrente, sarebbe stato comunque leso il principio del riparto di competenza legislativa, in quanto la Regione è tenuta a rispettare i principi fondamentali dettati dallo Stato, nei quali vanno ricomprese le regole di tutela del rischio idrogeologico – ispirate ad esigenze di salvaguardia del territorio, dell’ambiente e della pubblica incolumità – con carattere di uniformità su tutto il territorio nazionale.

    Ne consegue che le disposizioni di cui all’art. 9, lettera g), della legge reg. Veneto n. 14 del 2009, come modificate dall’art. 10, comma 6, della legge reg. Veneto n. 32 del 2013, sarebbero in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., nella parte in cui non prevedono l’esclusione degli interventi citati nei casi in cui le norme di attuazione dei piani di bacino o la normativa di salvaguardia non consentono tale tipologia di intervento; più in generale nelle aree ad alto rischio idrogeologico, nelle quali gli strumenti di pianificazione non consentono l’edificazione.

    1.3. Quanto alle disposizioni di cui allart. 11, commi 1 e 2, della medesima legge regionale impugnata, lAvvocatura dello Stato osserva che tali...

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