Sentenza nº 260 da Constitutional Court (Italy), 20 Novembre 2014

RelatoreMario Rosario Morelli
Data di Resoluzione20 Novembre 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 260

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo Maria NAPOLITANO Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Alessandro CRISCUOLO ˮ

- Paolo GROSSI ˮ

- Giorgio LATTANZI ˮ

- Aldo CAROSI ˮ

- Marta CARTABIA ˮ

- Sergio MATTARELLA ˮ

- Mario Rosario MORELLI ˮ

- Giancarlo CORAGGIO ˮ

- Giuliano AMATO ˮ

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera g), 4, comma 1, 6, commi 1, 2, 4, 5 e 13, e 7, commi 6, lettera b), e 7 della legge della Regione Lombardia 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 22-23 aprile 2014, depositato in cancelleria il 30 aprile 2014 ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2014.

Visto l’atto di costituzione della Regione Lombardia;

udito nell’udienza pubblica del 4 novembre 2014 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi l’avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione Lombardia.

Ritenuto in fatto

  1. ‒ Con il ricorso in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale di talune disposizioni della legge della Regione Lombardia 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività), volta a promuovere la crescita e le innovazioni del sistema produttivo regionale.

    Sono stati, in particolare, denunciati gli articoli:

    − 3, comma 1, lettera g), sul «riconoscimento del “Made in Lombardia”», per contrasto con l’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione «ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario»;

    − 4, comma 1, prevedente la «costituzione […] di un circuito di moneta complementare», per violazione dell’art. 117, comma secondo, lettera e), Cost.;

    − 6, commi 1, 2 e 13 (recanti disciplina di un iter semplificato per taluni aspetti delle attività economiche), per contrasto con l’art. 117, comma secondo, lettere m) ed s), Cost.; nonché commi 4 (concernente “accordi per la competitività”) e 5 (sul regime sanzionatorio di dichiarazioni mendaci), per violazione, rispettivamente, dell’art. 117, comma secondo, lettera s) e lettera l), Cost.;

    − 7, commi 6, lettera b), e 7 (in tema di ricorso alla Conferenza dei servizi ed all’istituto del silenzio assenso nell’ambito del procedimento svolto dallo Sportello unico per le attività produttive), per contrasto con l’art. 117, comma secondo, lettera s), Cost.

  2. − Successivamente alla proposizione del ricorso, la Regione Lombardia ha emanato la legge regionale 5 agosto 2014, n. 24 (Assestamento del bilancio 2014-2016 – I Provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), il cui art. 21, comma 3, ha inciso su tutte le disposizioni denunciate.

  3. − In prossimità delludienza di discussione, la Regione Lombardia, già costituitasi, ha depositato memoria per sostenere il carattere satisfattivo, per lo Stato, delle modifiche apportate dallo ius supervenies a ciascuna delle disposizioni oggetto della odierna impugnativa, e per chiedere, in via principale, una declaratoria di cessazione...

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