Sentenza nº 5657 da Council of State (Italy), 18 Novembre 2014

Data di Resoluzione18 Novembre 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giorgio Giaccardi, Presidente

Sandro Aureli, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore

per la riforma

delle sentenze del T.A.R. Lazio ? Roma, sezione I, n. 06724/2013 e n. 02148/2014, rese tra le parti, concernenti: affidamento del servizio di cassa ed annesso sportello interno al Segretariato Generale

sul ricorso numero di registro generale 4618 del 2014, proposto da:

Presidenza della Repubblica, Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

Banca nazionale del lavoro ? B.N.L. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, Via Principessa Clotilde, 2;

Banca di credito cooperativo di Roma ? B.C.C. soc. coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Piergiorgio Galli, Silvia Maria Specchio, Manfredi De Vita, con domicilio eletto presso Piergiorgio Galli in Roma, piazza Mignanelli, 3;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Banca nazionale del lavoro ? B.N.L. s.p.a. e di Banca di credito cooperativo di Roma ? B.C.C. soc. coop.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2014 il Cons. Giuseppe Castiglia e uditi per le parti l'Avvocato dello Stato Fedeli e l'Avv. Clarizia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica ha indetto una gara informale - ai sensi dell'art. 30, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (c.d. codice degli appalti) - per l'affidamento del ?servizio di cassa ed annesso sportello interno al Segretariato?.

La gara è stata aggiudicata alla Banca di credito cooperativo di Roma (d'ora in poi: B.C.C.), che era stata in un primo tempo esclusa dalla procedura e poi riammessa.

La Banca nazionale del lavoro (d'ora in poi: B.N.L.), classificatasi al secondo posto della graduatoria finale, ha impugnato l'aggiudicazione provvisoria, quella definitiva e tutti gli atti della procedura, compreso il bando di gara, il disciplinare, il capitolato e lo schema di convenzione, chiedendo la declaratoria di nullità del contratto di appalto eventualmente stipulato con la Banca aggiudicataria, il conseguimento dell'aggiudicazione, il subentro nel contratto medesimo e il risarcimento del danno.

Con sentenza non definitiva 9 luglio 2013, n. 6724, il T.A.R. per il Lazio, sez. I, respinta un'eccezione preliminare di difetto assoluto di giurisdizione (formulata sul presupposto della spettanza alla Presidenza della Repubblica, quale organo costituzionale, della prerogativa dell'autodichia), ha disposto verificazione per accertare la corretta applicazione, da parte dell'Amministrazione resistente, dell'art. 11 del bando di gara. Tra i criteri di attribuzione dei punteggi per l'offerta economica, tale art. 11 annovera il ?tasso di interesse annuo debitore riferito all'Euribor per tre mesi, base annua 365 giorni, media mese precedente vigente tempo per tempo?. La verificazione è stata affidata al responsabile dell'Area vigilanza bancaria e finanziaria, Servizio rapporti esterni e affari generali, della Banca d'Italia.

La Presidenza della Repubblica e il suo Segretariato generale hanno proposto riserva di appello ai sensi dell'art. 103 c.p.a.

Con sentenza 21 febbraio 2014, n. 2148, dopo aver dato atto che la verificazione non era stata eseguita anche se, successivamente all'udienza pubblica di discussione, la Banca d'Italia aveva fatto pervenire una comunicazione, priva peraltro di apporti decisivi, il medesimo T.A.R. ha accolto il ricorso, annullando l'aggiudicazione, la gara e gli atti connessi. Il Tribunale regionale ha ritenuto che, nel ragguagliare il tasso Euribor da applicare allo 0,190%, la commissione di gara avrebbe compiuto un'operazione in sé inattendibile, posto che tale valore non corrisponderebbe né all'esito di un'operazione svolta autonomamente dalla commissione stessa, né ad alcuno dei diversi valori indicati in successive occasioni dall'Ufficio per gli affari finanziari della Presidenza della Repubblica (0,19 e 0,189%) e dalla Banca d'Italia (0,185%). La commissione, infatti, avrebbe assunto il valore comunicato dall'Ufficio della Presidenza come risultato dell'arrotondamento fatto nel Bollettino mensile della B.C.E. (0,19%), ignorando la correzione già intervenuta ma apportando a esso indebitamente un...

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