N. 79 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 - 8 settembre 2008

IL GIUDICE DI PACE Letti gli atti del procedimento n. 4551/2008 R.G.A.C. ufficio del giudice di pace di Cosenza;

Osserva che, con citazione notificata al Comune di San Fili e alla S.p.A. Areariscossioni, Panebianco Angelo ha proposto opposizione al fermo amministrativo iscritto a carico del proprio autoveicolo Fiat Punto 1.9 JTD, targato CF 693 XZ, per la riscossione della somma di euro 615,00 di cui vanta credito il Comune di San Fili sulla base dell'ingiunzione n. 1239, emessa da ignota autorita' e per ragioni altrettanto ignote, menzionata nella comunicazione inviata all'attore dal concessionario della riscossione;

che il Panebianco Angelo ha chiesto al giudice di pace di Cosenza l'annullamento del fermo amministrativo del suo autoveicolo per i motivi puntualmente spiegati nell'atto introduttivo;

che all'udienza del 22 Luglio 2008, dichiarata la contumacia dei convenuti, la causa e' stata trattenuta in decisione;

Rilevato che oggetto della domanda di annullamento e' il fermo amministrativo del bene mobile registrato ex art. 86, d.P.R. n.

602/1973, puramente e semplicemente.

che l'art. 35, comma 26-quinquies, d.l. 4 luglio 2006, n.

223, ha introdotto nell'ordinamento giuridico la lettera e-ter del comma 1 dell'art. 19, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, che attribuisce alle commissioni tributarie la giurisdizione esclusiva sulle controversie concernenti il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e succ. mod., cosi' che, questo giudice, dovrebbe dichiarare il proprio difetto di giurisdizione nonostante che la controversia rientri nella propria competenza per valore, che in nessun atto processuale si desume la natura del credito vantato dalla pubblica...

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