N. 82 ORDINANZA 11 - 20 marzo 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Paolo MADDALENA;

Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,

Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 2 e 3, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali), promosso dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia sul ricorso proposto dalla Confederazione italiana della Proprieta' Edilizia-Confedilizia contro il Ministero dell'interno ed altri, con ordinanza del 6 marzo 2008, iscritta al n. 303 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di costituzione della Confederazione italiana della Proprieta' Edilizia-Confedilizia;

Udito nella Camera di consiglio del 25 febbraio 2009 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che, con ordinanza depositata il 6 marzo 2008, il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 2 e 3, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali), per violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione;

che il giudice a quo riferisce di essere investito di un ricorso proposto dalla Confederazione italiana della Proprieta' Edilizia-Confedilizia avverso il decreto del Prefetto di Milano del 21 maggio 2007 (prot. n. 10.3/200700288 - Gab.), con il quale e' stato disciplinato il funzionamento dei lavori della Commissione per la graduazione delle azioni di rilascio di immobili ad uso di abitazione, prevista dalla legge n. 9 del 2007;

che, in particolare, il decreto impugnato e' stato adottato dal Prefetto di Milano in attuazione dell'art. 3, comma 2, della legge n. 9 del 2007;

che, secondo quest'ultima norma, 'A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei comuni individuati nell'art. 1, comma 1, possono essere istituite apposite commissioni, con durata di diciotto mesi, per l'eventuale graduazione, fatte salve le competenze dell'autorita' giudiziaria ordinaria, delle azioni di rilascio, finalizzate a favorire il passaggio da casa a casa per i soggetti di cui al medesimo art. 1, nonche' per le famiglie collocate utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica';

che il comma 3 del...

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