N. 79 ORDINANZA 11 - 20 marzo 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 39, comma 6, della legge della Regione Veneto 21 gennaio 2000, n. 3 (Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti), promosso con ordinanza del 23 settembre 2005 dalla Commissione tributaria provinciale di Venezia, nel giudizio vertente tra la s.r.l. Inerteco e la Regione Veneto, iscritta al n. 202 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visti gli atti di costituzione della s.r.l. Inerteco e di intervento della Regione Veneto;

Udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 2009 il iudice relatore Franco Gallo;

Uditi gli avvocati Luigi Biondaro e Marcello Clarich per la s.r.l. Inerteco e Mario Bertolissi per la Regione Veneto.

Ritenuto che, con ordinanza depositata il 23 settembre 2005, la Commissione tributaria provinciale di Venezia, nel corso di un giudizio vertente fra la s.r.l. Inerteco e la Regione Veneto per l'annullamento di un atto di contestazione di violazione notificato il 18 settembre 2004 e relativo all'omesso versamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi relativamente al primo trimestre 2004, ha sollevato, in riferimento all'art. 120, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, 'comma 6, lettera b)' [recte: comma 6], della legge della Regione Veneto 21 gennaio 2000, n. 3 (Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti), 'nella parte in cui esclude dalla riduzione del tributo prevista dal comma 3, stesso articolo, i conferimenti di rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale';

che il citato art. 39 della legge regionale n. 3 del 2000 prevede al comma 3 che sono soggetti al pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi nella misura del 20 per cento dell'ammontare fissato in via generale dal comma 2 i seguenti rifiuti: 'a) i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia; b) gli scarti e i sovvalli di impianti ove vengono svolte operazioni di recupero di cui all'allegato C del decreto legislativo n. 22/1997, nonche' le scorie dei forni degli impianti di termodistruzione conferite in discarica per rifiuti urbani; c) i fanghi palabili conferiti in discariche controllate; d) i rifiuti provenienti da attivita' di ripristino ambientale di siti inquinati nonche' da attivita' di bonifica regolate dalla vigente normativa, anche in tema di amianto; d-bis) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle spiagge marittime, come individuati dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 22 del 1997, che si depositano durante il periodo dell'anno compreso fra il 1° ottobre e il 30 aprile';

che lo stesso art. 39 prevede, al censurato comma 6, che: 'Le riduzioni del tributo previste dal comma 3 non si applicano ai rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale, considerando tali anche i rifiuti che nel Veneto, prima del conferimento in discarica, sono assoggettati solamente ad operazioni di: a) stoccaggio come definito all'articolo 6, comma 1, lettera 1), del decreto legislativo n. 22/1997; b) trattamento preliminare allo smaltimento in discarica, quale riduzione volumetrica, miscelazione, inertizzazione, stabilizzazione, solidificazione';

che il rimettente riferisce che: a) la societa' ricorrente 'e' titolare di un impianto per lo smaltimento dei rifiuti sito nel Comune di S. Maria di Zevio (VR)'; b) 'con processo verbale di constatazione della Provincia di Verona - Settore ecologia in data 9 luglio 2004, trasfuso nell'atto di contestazione della Regione Veneto indicato in epigrafe, veniva rilevato che con riferimento a n. 11 carichi di rifiuti (codice CER 17.05.04 'terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03'), provenienti da un'area interna allo stabilimento della Baseli Poliolefine Italia S.p.a. di Ferrara...

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