Sentenza nº 5611 da Council of State (Italy), 14 Novembre 2014

Data di Resoluzione14 Novembre 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere, Estensore

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

per la riforma

quanto al ricorso n. 6024 del 2013:

della sentenza breve del T.a.r. Lombardia - Milano: Sezione I n. 00293/2013, resa tra le parti, concernente cessazione attività imprenditoriale

quanto al ricorso n. 6597 del 2013:

della sentenza del T.a.r. Lombardia - Milano: Sezione I n. 00292/2013, resa tra le parti, concernente cessazione dell'attività per esercizio abusivo delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e pubblici spettacoli

quanto al ricorso n. 6598 del 2013:

della sentenza breve del T.a.r. Lombardia - Milano: Sezione I n. 00293/2013, resa tra le parti, concernente cessazione attività imprenditoriale - chiusura esercizio

sul ricorso numero di registro generale 6024 del 2013, proposto da:

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Varese, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

La Piramide Associazione, rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Lorenzoni, Aldo Travi, con domicilio eletto presso Fabio Lorenzoni in Roma, via del Viminale, 43; Comune di Gallarate, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Laura Ferrario, con domicilio eletto presso Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone N.44;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di La Piramide Associazione, del Comune di Gallarate e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2014 il Cons. Sergio De Felice e uditi per le parti gli avvocati Ferrario, Lorenzoni, Travi e, dello Stato, Tidore;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

sul ricorso numero di registro generale 6597 del 2013, proposto da:

Comune di Gallarate, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Laura Ferrario, con domicilio eletto presso Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone N.44;

La Piramide Associazione, rappresentato e difeso dagli avv. Aldo Travi, Fabio Lorenzoni, con domicilio eletto presso Fabio Lorenzoni in Roma, via del Viminale, 54;

sul ricorso numero di registro generale 6598 del 2013, proposto da:

Comune di Gallarate, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Laura Ferrario, con domicilio eletto presso Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone N.44;

La Piramide Associazione, rappresentato e difeso dagli avv. Aldo Travi, Fabio Lorenzoni, con domicilio eletto presso Fabio Lorenzoni in Roma, via del Viminale, 43; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

FATTO

Con due distinte sentenze, nn.292 e 293 del 2013 emesse all'esito della udienza pubblica e della camera di consiglio del 16 gennaio 2013, il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia accoglieva i ricorsi proposti dalla associazione La Piramide.

Con un primo ricorso (r.g.n.1552 del 2012), definito con la sentenza n.292 del 2013, era stata impugnata l'ordinanza n.354 del 2 agosto 2011 emessa dal Comune di Gallarate, di chiusura dei locali del circolo dell'associazione, sito in Viale Lombardia n.51, per esercizio abusivo delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e pubblici spettacoli; con altri due ricorsi (2971 del 2012 e 3030 del 2012) erano stati impugnati: a) il provvedimento del Ministero del Lavoro e Politiche sociali-Direzione territoriale del lavoro di Varese, adottato in data 17 novembre 2012, che aveva disposto la sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D.Lgs.81 del 2008 e degli atti presupposti, compresi i verbali ispettivi; b) l'ordinanza comunale del Comune di Gallarate n.39869 dell?11 novembre 2012 di chiusura dell'esercizio, ad ogni effetto, anche in relazione all'attività esercitata nei confronti dei soli soci, e la conseguente cessazione immediata delle attività esercitate nei locali sede dell'associazione, in assenza delle necessarie autorizzazioni e delle condizioni di legge, dichiarando altresì la inefficacia della denunzia di inizio di attività presentata in data 2430 aprile 2009 e della s.c.i.a. presentata in data 18 novembre 2011.

In sostanza e in estrema sintesi, i ricorsi proposti in primo grado sono stati accolti sulla base della reale natura dell'attività di fatto svolta dall'associazione, riconducibile, secondo il primo giudice, alla attività tipica dell'associazione di promozione sociale e non coincidente con l'attività imprenditoriale, valorizzando altresì il giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice di pace n.1786 del 16 novembre 2010 sulla opposizione avverso la sanzione amministrativa, secondo cui lo statuto associativo ammette l'aspirante a frequentare la sede sociale in attesa dell'accettazione e ?tale formulazione non precisa se la frequenza comprende anche la partecipazione agli spettacoli, ma non si vede quale altro tipo di frequentazione possa interessare il socio? (sentenza del giudice di pace citata nelle sentenze n.292 del 2013 e n.293 del 2013).

Avverso la sentenza n.293 del 2013 propone un primo appello il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, deducendo la sostanziale erroneità della sentenza appellata, che ha ritenuto che l'associazione La Piramide svolgesse non già attività imprenditoriale, ma una attività di promozione sociale, conseguentemente non ravvisando quei profili di irregolare assunzione di lavoratori, sanzionata dal Ministero.

L'appello del Ministero richiama le varie circostanze fattuali, oggetto dell'attività di accertamento ispettivo svolte e cioè: le forme di pubblicità adottate (volantini pubblicitari), tipiche delle imprese commerciali; il pagamento e i costi delle consumazioni (di euro 12 e di euro 6 e quindi secondo una logica commerciale); la mancanza di vincolo associativo degli avventori ai quali veniva rilasciata la tessera, ma che nulla sapevano del vincolo né avevano conoscenza dello Statuto; l'orario molto ampio e per sei giorni a settimana; i verbali redatti dalla Polizia annonaria di Gallarate in relazione ai lavoratori dipendenti, che svolgevano le mansioni di accoglienza clienti, barista, aiuto-cameriere, disc jockey, figurante di sala, guardaroba; le dichiarazioni spontanee dei lavoratori, da cui emergeva che alcuni non avevano mai posseduto una tessera associativa; alcuni dichiaravano di svolgere attività per dare una mano e per avere...

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