Sentenza nº 255 da Constitutional Court (Italy), 13 Novembre 2014
Relatore | Sergio Mattarella |
Data di Resoluzione | 13 Novembre 2014 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 255
ANNO 2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo Maria NAPOLITANO Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Alessandro CRISCUOLO ˮ
- Paolo GROSSI ˮ
- Giorgio LATTANZI ˮ
- Aldo CAROSI ˮ
- Marta CARTABIA ˮ
- Sergio MATTARELLA ˮ
- Mario Rosario MORELLI ˮ
- Giancarlo CORAGGIO ˮ
- Giuliano AMATO ˮ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dellart. 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), sostituito dallart. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per ladeguamento dellordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), promosso dalla Corte costituzionale, con ordinanza del 7 maggio 2014 iscritta al n. 96 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dellanno 2014.
Udito nella camera di consiglio dell8 ottobre 2014 il Giudice relatore Sergio Mattarella.
Ritenuto in fatto
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Con ricorso notificato il 27 novembre 2013 e depositato nella cancelleria di questa Corte il successivo 5 dicembre 2013 (r. ric. n. 100 del 2013), il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha promosso, in riferimento agli articoli 3, 51, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, e 81, quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dellart. 4 della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 579-607 stralcio I-623 (Disposizioni finanziarie urgenti per lanno 2013 Disposizioni varie), approvata dallAssemblea regionale siciliana nella seduta del 19 novembre 2013.
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Nel corso del giudizio, la Corte costituzionale, con ordinanza n. 114 del 2014 (registrata al n. 96 del 2014), ha sollevato, disponendone la trattazione innanzi a sé, questione di legittimità costituzionale, in riferimento allart. 127 della Costituzione e allart. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dellart. 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), come sostituito dallart. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per ladeguamento dellordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).
La norma richiamata dispone che «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana, il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere, ai sensi dellarticolo 127, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione».
2.1. Lart. 31, comma 2, della legge n. 87 del 1953, è censurato nella parte in cui esclude le leggi della Regione siciliana dalla forma di controllo prevista dallart. 127 Cost., poiché costituirebbe disposizione non conforme allart. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, il quale include, tra laltro, lestensione del regime di controllo sulle leggi regionali previsto dallart. 127 Cost. alle Regioni ad autonomia speciale, nella misura in cui siffatto regime assicuri una forma di autonomia più ampia di quello previsto dallo statuto speciale.
Da ciò seguirebbe il contrasto della norma censurata con i parametri evocati, atteso che il sistema di controllo vigente per le leggi della Regione siciliana si configurerebbe come preventivo e, quindi, caratterizzato da un minor grado di garanzia dellautonomia rispetto a quello previsto dallart. 127 Cost.
2.2. Nella richiamata ordinanza n. 114 del 2014, la Corte osserva altresì che «il profilo dellammissibilità dellimpugnazione, in via principale, da parte del Commissario dello Stato per la Regione siciliana delle norme delle delibere legislative approvate dallAssemblea regionale siciliana, allo stesso pervenute ai sensi dellart. 28 dello statuto speciale di autonomia, è rilevante in quanto assume carattere pregiudiziale ai fini della risoluzione della questione di legittimità costituzionale come prospettata dal ricorso introduttivo del presente giudizio».
Ne conseguirebbe che la sollevata questione dellart. 31, comma 2, della legge n. 87 del 1953, come sostituito dallart. 9, comma 1, della legge n. 131 del 2003, si configura come pregiudiziale per definire la questione di legittimità costituzionale principale.
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Il Presidente del Consiglio dei ministri, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana e la Regione siciliana non si sono costituiti nel presente giudizio.
Considerato in diritto
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Con ordinanza n. 114 del 2014 (registrata al n. 96 del 2014) la Corte ha sollevato, disponendone la trattazione innanzi a sé, questione di legittimità costituzionale dellarticolo 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), come sostituito dallart. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per ladeguamento dellordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in riferimento allart. 127 della Costituzione e allarticolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).
La disposizione è impugnata nella parte in cui esclude le leggi della Regione siciliana dal controllo previsto dallart. 127 Cost., per contrasto con lart. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.
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Occorre premettere che il regime del controllo delle leggi delle Regioni ad autonomia speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano è mutato a seguito dellentrata in vigore del titolo V della parte seconda della Costituzione, per effetto dellevocato art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, il quale prevede che «Sino alladeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la richiamata «clausola di maggior favore» impone di svolgere un confronto fra gli istituti previsti dagli statuti speciali e le analoghe previsioni contenute nel...
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