Sentenza nº 255 da Constitutional Court (Italy), 13 Novembre 2014

RelatoreSergio Mattarella
Data di Resoluzione13 Novembre 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 255

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo Maria NAPOLITANO Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Alessandro CRISCUOLO ˮ

- Paolo GROSSI ˮ

- Giorgio LATTANZI ˮ

- Aldo CAROSI ˮ

- Marta CARTABIA ˮ

- Sergio MATTARELLA ˮ

- Mario Rosario MORELLI ˮ

- Giancarlo CORAGGIO ˮ

- Giuliano AMATO ˮ

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), sostituito dall’art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), promosso dalla Corte costituzionale, con ordinanza del 7 maggio 2014 iscritta al n. 96 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Udito nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2014 il Giudice relatore Sergio Mattarella.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 27 novembre 2013 e depositato nella cancelleria di questa Corte il successivo 5 dicembre 2013 (r. ric. n. 100 del 2013), il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha promosso, in riferimento agli articoli 3, 51, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, e 81, quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 579-607 stralcio I-623 (Disposizioni finanziarie urgenti per l’anno 2013 – Disposizioni varie), approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 19 novembre 2013.

  2. – Nel corso del giudizio, la Corte costituzionale, con ordinanza n. 114 del 2014 (registrata al n. 96 del 2014), ha sollevato, disponendone la trattazione innanzi a sé, questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 127 della Costituzione e all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dell’art. 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), come sostituito dall’art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

    La norma richiamata dispone che «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana, il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione».

    2.1.– L’art. 31, comma 2, della legge n. 87 del 1953, è censurato nella parte in cui esclude le leggi della Regione siciliana dalla forma di controllo prevista dall’art. 127 Cost., poiché costituirebbe disposizione non conforme all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, il quale include, tra l’altro, l’estensione del regime di controllo sulle leggi regionali previsto dall’art. 127 Cost. alle Regioni ad autonomia speciale, nella misura in cui siffatto regime assicuri una forma di autonomia più ampia di quello previsto dallo statuto speciale.

    Da ciò seguirebbe il contrasto della norma censurata con i parametri evocati, atteso che il sistema di controllo vigente per le leggi della Regione siciliana si configurerebbe come preventivo e, quindi, caratterizzato da un minor grado di garanzia dell’autonomia rispetto a quello previsto dall’art. 127 Cost.

    2.2.– Nella richiamata ordinanza n. 114 del 2014, la Corte osserva altresì che «il profilo dell’ammissibilità dell’impugnazione, in via principale, da parte del Commissario dello Stato per la Regione siciliana delle norme delle delibere legislative approvate dall’Assemblea regionale siciliana, allo stesso pervenute ai sensi dell’art. 28 dello statuto speciale di autonomia, è rilevante in quanto assume carattere pregiudiziale ai fini della risoluzione della questione di legittimità costituzionale come prospettata dal ricorso introduttivo del presente giudizio».

    Ne conseguirebbe che la sollevata questione dell’art. 31, comma 2, della legge n. 87 del 1953, come sostituito dall’art. 9, comma 1, della legge n. 131 del 2003, si configura come pregiudiziale per definire la questione di legittimità costituzionale principale.

  3. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana e la Regione siciliana non si sono costituiti nel presente giudizio.

    Considerato in diritto

  4. – Con ordinanza n. 114 del 2014 (registrata al n. 96 del 2014) la Corte ha sollevato, disponendone la trattazione innanzi a sé, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), come sostituito dall’art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in riferimento all’art. 127 della Costituzione e all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

    La disposizione è impugnata nella parte in cui esclude le leggi della Regione siciliana dal controllo previsto dall’art. 127 Cost., per contrasto con l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

  5. – Occorre premettere che il regime del controllo delle leggi delle Regioni ad autonomia speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano è mutato a seguito dell’entrata in vigore del titolo V della parte seconda della Costituzione, per effetto dell’evocato art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, il quale prevede che «Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».

    Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la richiamata «clausola di maggior favore» impone di svolgere un confronto fra gli istituti previsti dagli statuti speciali e le analoghe previsioni contenute nel...

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