Sentenza nº 254 da Constitutional Court (Italy), 13 Novembre 2014
Relatore | Giorgio Lattanzi |
Data di Resoluzione | 13 Novembre 2014 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 254
ANNO 2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo Maria NAPOLITANO Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Alessandro CRISCUOLO ˮ
- Paolo GROSSI ˮ
- Giorgio LATTANZI ˮ
- Aldo CAROSI ˮ
- Marta CARTABIA ˮ
- Sergio MATTARELLA ˮ
- Mario Rosario MORELLI ˮ
- Giancarlo CORAGGIO ˮ
- Giuliano AMATO ˮ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dellart. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), come modificato dallart. 1, comma 911, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2007), in relazione allart. 21 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35; dellart. 36-bis, comma 7, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto allevasione fiscale), convertito, con modificazioni, dallart. 1, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, modificativo dellart. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute allestero e di lavoro irregolare), convertito, con modificazioni, dallart. 1, comma 1, della legge 23 aprile 2002, n. 73, in relazione allart. 4, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per limpiego, di incentivi alloccupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), promosso dal Tribunale di Bologna, sezione lavoro, nel procedimento vertente tra la Corticella Molini e Pastifici spa e lIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ed altri, con ordinanza del 28 maggio 2012, iscritta al n. 289 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dellanno 2013.
Visto latto di costituzione dellINPS, in proprio e n.q. di mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti INPS, SCCI spa, nonché latto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nelludienza pubblica del 7 ottobre 2014 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;
uditi lavvocato Carla dAloisio per lINPS, in proprio e n.q. di mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti INPS, SCCI spa, e lavvocato dello Stato Gesualdo dElia per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
-
Il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 28 maggio 2012 (r.o. n. 289 del 2012), ha sollevato, in riferimento allart. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dellart. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), come modificato dallart. 1, comma 911, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2007), in relazione allart. 21 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dallart. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35, «nella parte in cui prevede che la responsabilità solidale dellappaltante, in caso di omesso versamento da parte dellappaltatore dei contributi previdenziali, comprenda anche il debito per le sanzioni civili o somme aggiuntive».
Con la medesima ordinanza, il Tribunale di Bologna ha sollevato, sempre in riferimento allart. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dellart. 36-bis, comma 7, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto allevasione fiscale), convertito, con modificazioni, dallart. 1, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha modificato lart. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute allestero e di lavoro irregolare), convertito, con modificazioni, dallart. 1, comma 1, della legge del 23 aprile 2002, n. 73, in relazione allart. 4, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per limpiego, di incentivi alloccupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), «nella parte in cui ha previsto, nel caso di impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, una sanzione civile, connessa allomesso versamento dei contributi e premi riferita a ciascun lavoratore non inferiore ad euro 3.000,00 indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata».
Il giudice a quo premette di essere investito del procedimento civile promosso dalla Corticella Molini Pastifici spa nei confronti dellIstituto nazionale della previdenza sociale (dora in avanti INPS) e dellIstituto nazionale per lassicurazione contro gli infortuni sul lavoro (dora in avanti INAIL).
La società ricorrente prosegue il Tribunale rimettente aveva stipulato con la Società cooperativa MP Service un contratto dappalto per lo svolgimento di diverse attività inerenti alla gestione del suo stabilimento situato a Bologna e, in seguito a un accertamento ispettivo svoltosi fra il 24 novembre 2009 e il 18 gennaio 2010 ed afferente al periodo lavorativo compreso tra il 1° maggio 2008 e il 30 novembre 2009, era emerso che la società appaltatrice aveva impiegato personale dipendente in assenza di un regolare contratto di assunzione, omettendo il versamento dei relativi contributi.
In particolare, dallaccertamento compiuto, erano «emerse omissioni contributive per euro 2.253,00 per limpiego di personale non in regola, aumentati di euro 45.000,00 a titolo di sanzione, ex art. 116, comma 8 e ss., della legge n. 388/00 e 36-bis D.L. n. 233/06 nonché omessi versamenti in relazione a quanto dichiarato nei DM 10 per euro 136.942,00».
A causa di ciò, la società ricorrente aveva ricevuto, in data 29 gennaio 2010, la notificazione di un verbale di obbligazione solidale che, in forza dellart. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, come modificato dallart. 1, comma 911, della legge n. 296 del 2006, le aveva intimato di provvedere entro trenta giorni al pagamento delle somme dovute dalla società appaltatrice, responsabile dellomissione contributiva.
Successivamente, con nota del 1° settembre 2010, anche lINAIL aveva contestato alla ricorrente «lomesso versamento dei premi in relazione ai lavoratori presuntivamente impiegati in nero da MP Service per euro 460,52 e la debenza della connessa sanzione di euro 45.000,00 ex art. 36-bis citato».
1.1. Il Tribunale rimettente ricorda come la giurisprudenza della Corte di cassazione abbia ritenuto che le somme aggiuntive dovute dal contribuente in caso di omesso versamento dei contributi previdenziali costituiscono sanzioni civili e non amministrative, avendo la funzione, da un lato, di rafforzare lobbligo contributivo, dallaltro, di predeterminare il danno cagionato allente previdenziale dal suo inadempimento (Cass. civ., sez. lav., 19 giugno 2009, n. 14475). Perciò, nellipotesi di inadempimento dellappaltatore e di responsabilità solidale del committente, le obbligazioni del secondo dovrebbero intendersi riferite «sia ai contributi (credito per capitale) sia alle somme aggiuntive (credito per sanzioni civili)».
Il quadro normativo di riferimento è stato però modificato dallart. 21 del d.l. n. 5 del 2012, secondo il quale dalla responsabilità solidale del committente resta escluso qualsiasi obbligo per sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dellinadempimento e, in conseguenza di questa modificazione, il Tribunale rimettente dubita della legittimità costituzionale dellart. 29, comma 2...
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