Sentenza nº 250 da Constitutional Court (Italy), 07 Novembre 2014
Relatore | Paolo Maria Napolitano |
Data di Resoluzione | 07 Novembre 2014 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 250
ANNO 2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo Maria NAPOLITANO Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Alessandro CRISCUOLO
- Paolo GROSSI
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Sergio MATTARELLA
- Mario Rosario MORELLI
- Giancarlo CORAGGIO
- Giuliano AMATO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dellart. 6-ter, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79 (Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dellAmministrazione dellinterno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile), aggiunto dallart. 1, comma 1, della legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dellAmministrazione dellinterno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per lesercizio di delega legislativa), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con tre ordinanze del 21 giugno 2013 rispettivamente iscritte ai nn. 251, 257 e 258 del registro ordinanze 2013 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dellanno 2013.
Visti gli atti di costituzione di Fanna Francesco ed altro, dellAssociazione Parco Rurale delle Rogge Onlus, di Tovo Flavia Maria ed altri, della Regione Veneto nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nelludienza pubblica del 7 ottobre 2014 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;
uditi gli avvocati Alfredo Bianchini per Fanna Francesco ed altro, Alessandra Ibba e Claudio De Portu per lAssociazione Parco Rurale delle Rogge Onlus e per Tovo Flavia Maria ed altri e lavvocato dello Stato Luca Ventrella per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
-
− Con tre ordinanze (n. 251, n. 257 e n. 258 del registro ordinanze del 2013) emesse il 21 giugno 2013 nellambito di altrettanti giudizi aventi identico oggetto, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24 e 113, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dellart. 6-ter, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79 (Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dellAmministrazione dellinterno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile), aggiunto dallart. 1, comma 1, della legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dellAmministrazione dellinterno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per lesercizio di delega legislativa), nella parte in cui prevede che: «Restano fermi gli effetti [...] della deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2009, in relazione al settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, ivi inclusi quelli, rispettivamente [...]: b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2009, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2010, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2010, n. 3 del 5 gennaio 2011 e n. 300 del 27 dicembre 2011, della conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 2009, n. 3802, e dellarticolo 10 dellordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, n. 3920, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2009 e n. 33 del 10 febbraio 2011, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 2011».
1.1. Riferisce il rimettente di essere investito dei giudizi promossi, con distinti ricorsi, da Francesco e Paolo Fanna, dallAssociazione Parco Rurale delle Rogge - Onlus e da Silvino Tovo più 38 proprietari di aree interessate dalla realizzazione dellopera, contro la Regione Veneto, il Commissario pro tempore delegato per lemergenza determinatasi nel settore del traffico delle province di Treviso e Vicenza, il CIPE, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero per i beni e le attività culturali, e nei confronti dellassociazione temporanea di imprese tra il Consorzio stabile SIS - società consortile per azioni - e Itinere Infraestructuras S.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentire pronunciare lannullamento degli atti emessi dal Commissario delegato e dai sopra indicati resistenti nellambito del procedimento di approvazione del progetto definitivo della superstrada Pedemontana veneta (in seguito indicata con SPV), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2009, n. 40191, e dellordinanza n. 3802 del 2009 e delle rispettive proroghe, nonché di tutti i provvedimenti presupposti, conseguenti e comunque connessi allesecuzione dellopera.
1.2.− Nella prima ordinanza (n. 6252 del 2013 reg. prov. coll.) il giudice a quo premette, in punto di fatto, che:
− il riassetto dellassetto stradale che interessa la fascia pedemontana nel territorio di Vicenza e Treviso − al quale la Regione Veneto ha inteso dare sistemazione con i piani regionali dei trasporti del 1990 e del 2005 prevedendo la realizzazione del nuovo asse stradale denominato «Pedemontana Veneta» − è finanziato dal legislatore nazionale, che con la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge finanziaria 2001), decideva di realizzare la strada pedemontana veneta «anche come superstrada» a pedaggio mediante concessione di costruzione e gestione;
− allesito di una conferenza di servizi svoltasi nel marzo 2001, con deliberazione 21 dicembre 2001, n. 121, il CIPE introduceva lopera tra gli interventi strategici di preminente interesse nazionale;
− la Regione avviava il procedimento per la progettazione, realizzazione e gestione in project financing della SPV e aggiudicava la concessione allassociazione temporanea di imprese con capogruppo Impregilo Spa. Impugnava lesito della gara il Consorzio stabile SIS s.c.p.a., mandatario del raggruppamento Itinere Infraestructuras S.A., al quale la Regione è stata condannata ad assegnare la concessione, in conformità alla decisione del giudice amministrativo che ha annullato la precedente aggiudicazione;
− è stato poi adottato il d.P.C.m. 31 luglio 2009 nel quale «dopo avere rappresentato che si è determinata una grave situazione emergenziale a causa della congestione del traffico automobilistico e dei mezzi pesanti circolante nel sistema viario a servizio dei comuni di Treviso e Vicenza, al punto che leccessivo volume di traffico che si registra giornalmente nella predetta area determina una situazione di rischio ambientale nonché di grave pericolo per la salute fisica e psichica dei cittadini: situazione suscettibile di ulteriore aggravamento, anche in considerazione del fatto che il territorio dei comuni di Treviso e Vicenza è uno dei più produttivi della regione Veneto con numerosissime aziende ivi insediatesi, mentre le misure e gli interventi attuabili in via ordinaria non consentono di affrontare lemergenza, per cui tale situazione di pericolo deve essere fronteggiata con mezzi e poteri straordinari, senza ladozione dei quali le condizioni di vita dei cittadini non potrebbero che peggiorare irrimediabilmente» viene dichiarato «ai sensi e per gli effetti di cui allart. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 [...] lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio dei comuni [sic] di Treviso e Vicenza»;
− il termine finale di efficacia del provvedimento, definito «un fatto nuovo e singolare», inizialmente fissato al 31 luglio 2010, è stato prorogato al 31 dicembre 2014, senza soluzione di continuità, con i d.P.C.m. 9 luglio 2010, 17 dicembre 2010, 13 dicembre 2011 e 22 dicembre 2012. Mentre il d.P.C.m. 31 luglio 2009 e i successivi decreti di proroga si riferiscono ai Comuni di Treviso e Vicenza, lo.P.C.m. 15 agosto 2009, n. 3802, che agli stessi dà attuazione, detta disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lemergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle Province di Treviso e Vicenza;
− nonostante lampiezza dellintitolazione, i provvedimenti emergenziali hanno il solo scopo di accelerare la realizzazione della SPV. A tal fine un commissario delegato, scelto dintesa con la Regione, ha assunto il compito di adottare gli atti e i provvedimenti occorrenti e − in deroga alle norme di legge sul procedimento amministrativo e in materia di contratti pubblici e espropriazioni − ha approvato il progetto definitivo e il progetto esecutivo dellopera, adottando «ogni atto occorrente allurgente compimento delle indagini e delle ricerche necessarie allattività di progettazione, delle occupazioni di urgenza, e delle espropriazioni e per lespletamento delle procedure di affidamento e realizzazione delle opere»;
− i ricorrenti, proprietari di un complesso monumentale interessato dal tracciato della SPV, lamentano «ripercussioni sullarea stessa, sia a livello di frammentazione dellambiente rurale circostante attualmente quasi integro [...] che di inquinamento acustico e atmosferico», e per tale ragione impugnano il provvedimento...
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ORDINANZA CAUTELARE Nº 201406512 di TAR Lazio - Roma, 17-12-2014
...richiesta, atteso che, in relazione ai primi due motivi di ricorso, si richiama la statuizione di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 250 del 2014; Considerato che, in relazione agli altri due motivi di ricorso, dalla documentazione in atti, risulta che per i terreni di cui ai m......
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