Sentenza nº 249 da Constitutional Court (Italy), 07 Novembre 2014

RelatoreAldo Carosi
Data di Resoluzione07 Novembre 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 249

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo Maria NAPOLITANO Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 38 della legge della Regione Abruzzo 18 dicembre 2013, n. 55 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione della direttiva 2007/60/CE e disposizioni per l’attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d’Abruzzo e disposizioni per l’organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi – Legge europea regionale 2013), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 25-26 febbraio 2014, depositato in cancelleria il 4 marzo 2014 ed iscritto al n. 13 del registro ricorsi 2014.

Udito nell’udienza pubblica del 7 ottobre 2014 il Giudice relatore Aldo Carosi;

udito l’avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 25-26 febbraio 2014 e depositato il 4 marzo 2014, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 38 della legge della Regione Abruzzo 18 dicembre 2013, n. 55 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione della direttiva 2009/128/CE e della direttiva 2007/60/CE e disposizioni per l’attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d’Abruzzo, e Disposizioni per l’organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi – Legge europea regionale 2013), in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

    L’art. 38 della citata legge regionale n. 55 del 2013 dispone: «1. Nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE) la Regione promuove interventi di valorizzazione del territorio attraverso un Programma di promozione e pubblicizzazione dell’Aeroporto d’Abruzzo (di seguito Programma). 2. Il Programma è approvato dalla Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale competente in materia di turismo, che lo elabora di concerto con la Direzione regionale competente in materia di Trasporti, sulla base di un progetto presentato dalla Società di gestione dei servizi aeroportuali a prevalente capitale pubblico Saga S.p.a. (di seguito Saga). 3. Per il finanziamento del Programma, pari ad euro 5.573.000,00 per l’anno 2013, si fa fronte con le risorse stanziate nel Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario corrente sulla UPB 06.02.004 Capitolo di spesa 242422. 4. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 3 al Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa: a) UPB 02.02.008 Capitolo di spesa 12352, in diminuzione di euro 5.573.000,00; b) UPB 06.02.004 Capitolo di spesa 242422, in aumento di euro 5.573.000,00. 5. Per le annualità successive al 2013 gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo sono determinati con legge di bilancio, ai sensi della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo). 6. L’erogazione del contributo è subordinata alla presentazione della seguente documentazione: a) dichiarazione sostituiva di atto notorio resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) dal rappresentante legale della società Saga attestante: 1) la realizzazione delle azioni contenute in conformità al Programma approvato dalla Giunta regionale; 2) il rendiconto analitico delle spese sostenute nonché la regolarità, corrispondenza e completezza dei documenti giustificativi delle spese con i costi sostenuti e dichiarati; 3) l’impegno a tenere a disposizione, esibire e trasmettere dietro richiesta da parte della Direzione competente tutti gli originali dei documenti di spesa e ogni altro documento utile all’accertamento e al controllo delle dichiarazioni sostitutive inerenti l’attuazione del Programma; b) dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante della Saga ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con cui si attesta che la Saga non ha ricevuto altri finanziamenti europei, nazionali o regionali per gli interventi indicati nel progetto di cui al comma 2; c) certificazione contabile di cui alla legge regionale 27 giugno 1986, n. 22 (Certificazione di regolarità contabile per gli enti beneficiari di contributi regionali); d) relazione finale contenente la descrizione delle azioni realizzate, il materiale prodotto e le campagne pubblicitarie effettuate. 7. Il contributo è erogato in due rate: a) la prima, a titolo di anticipazione, previa richiesta da parte della Saga e nei limiti della misura massima del 50% del suo ammontare, a seguito dell’approvazione del Programma di cui ai commi 1 e 2; b) la seconda, a saldo, su richiesta della Saga, corredata della documentazione di cui al comma 4 e di dettagliata relazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Saga, che illustra lo stato di attuazione del Programma, i risultati attesi e quelli conseguiti. 8. In caso di mancata attuazione del Programma, la Saga restituisce alla Regione la rata del contributo ricevuto a titolo di anticipazione; in caso di parziale attuazione del Programma, il contributo da erogare a saldo è proporzionalmente ridotto. 9. In sede di liquidazione a saldo del contributo, sono ammesse variazioni delle singole voci di spesa indicate nel Programma, fino al limite massimo del 20%, fermo rimanendo l’ammontare complessivo finanziato. 10. La Regione revoca il contributo in caso di non veridicità delle dichiarazioni contenute nella documentazione prodotta o di accertamento di gravi irregolarità nell’attuazione del Programma».

    Il ricorrente sostiene che, nonostante l’art. 38 della legge reg. Abruzzo n. 55 del 2013 richiami al comma 1 il rispetto della normativa sugli aiuti di Stato di cui agli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il finanziamento previsto non risulterebbe essere stato sottoposto al vaglio della Commissione europea, che avrebbe dovuto valutare la compatibilità della norma con i principi della concorrenza negli scambi tra i Paesi membri dell’Unione. Ad avviso del Presidente del Consiglio l’articolo impugnato, nella misura in cui disporrebbe il finanziamento regionale del Programma di promozione e pubblicizzazione dell’Aeroporto d’Abruzzo, integrerebbe un aiuto di Stato non autorizzato e contrasterebbe con i principi comunitari che regolano il mercato interno, che vincolerebbero l’esercizio della funzione legislativa delle Regioni ai...

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