Sentenza nº 1783 da Council of State (Italy), 11 Aprile 2014

Data di Resoluzione11 Aprile 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Luigi Maruotti, Presidente

Vito Carella, Consigliere, Estensore

Gabriella De Michele, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

per la ottemperanza

integrale alla decisione di esecuzione del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. VI n. 4200/2011 e al giudicato nascente dalla decisione del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. VI n. 1716/2009, resa tra le parti, concernente riconoscimento diritto all'assegnazione di una unità operativa complessa (uoc) di chirurgia geriatrica - ris. danni

sul ricorso numero di registro generale 6275 del 2013, proposto dal signor Antonio Basoli, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Manzi e Andrea Reggio D'Aci, con domicilio eletto presso lo studio dell??avvocato Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5;

Azienda Policlinico Umberto I, nella persona del Direttore generale in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Baglio, domiciliata presso la sede dell'avvocatura aziendale in Roma, viale del Policlinico 155;

Università degli Studi di Roma La Sapienza, nella persona del Rettore in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Regione Lazio, Procura Regionale per il Lazio della Corte dei Conti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda Policlinico Umberto I e della Università degli Studi di Roma La Sapienza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2013 il Cons. Vito Carella e uditi per le parti gli avvocati Reggio D'Aci e Baglio;

  1. Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con la sentenza n. 8303 del 18.4.2007, accoglieva il ricorso proposto dall'odierno istante per il riconoscimento del diritto all'assegnazione di una Unità Operativa Complessa (UOC), a decorrere dal 1° maggio 2001 e con risarcimento dei danni subiti (differenze retributive).

    Questa pronuncia veniva in parte riformata da questa Sezione, con la decisione n. 1716 del 23 marzo 2009, con il riconoscimento in via equitativa dell'ulteriore voce di danno per perdita di ?chance? (nella stessa misura corrispondente alle differenze retributive), oltre accessori.

    Stante il parziale adempimento da parte dell'amministrazione sanitaria, il medesimo istante adiva il Consiglio di Stato per l'integrale ottemperanza alla predetta decisione, il cui ricorso è stato definito da questa Sezione con la decisione n. 4200 del 12 luglio 2011.

    Questa pronuncia, nel riconoscere anche gli ulteriori danni da perdita di ?chance? maturati dopo il giudicato e a causa della sua inesecuzione, oltre all'ordine di pagamento della ineseguita liquidazione delle spese di giudizio, respingeva la domanda di risarcimento del danno morale ed esistenziale, da formularsi invece nell'ambito del giudizio di...

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