Sentenza nº 5405 da Council of State (Italy), 31 Ottobre 2014

Data di Resoluzione31 Ottobre 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giuseppe Romeo, Presidente

Carlo Deodato, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del T.a.r. Basilicata ? Potenza, Sezione I, n.121/2014, resa tra le parti, concernente condanna al risarcimento danni per effetto dell'illegittimita' dell'atto di convenzionamento di altro laboratorio per erogazione delle medesime prestazioni sanitarie.

sul ricorso numero di registro generale 2056 del 2014, proposto da:

Regione Basilicata, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maddalena Bruno, con domicilio eletto presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione in Roma, via Nizza, n. 56;

Gennaro Bastanzio, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Accarino, Antonella Villani e Paolo Accarino, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, n. 7;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Sig. Gennaro Bastanzio e della Regione Basilicata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2014 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti gli avvocati Bruno e Villani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

sul ricorso numero di registro generale 3572 del 2014, proposto da:

Gennaro Bastanzio, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Accarino, Antonella Villani e Paolo Accarino, con domicilio eletto presso Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, n. 7;

Regione Basilicata, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maddalena Bruno, con domicilio eletto presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione Basilicata in Roma, via Nizza, n. 56;

FATTO

  1. - Il Dott. Bastanzio, titolare in Senise di un laboratorio generale di base, con annessi settori specializzati di endocrinologia, batteriologia e sierologia nonché di citodiagnosi, convenzionato sin dal 1980 con la Regione Basilicata anche per la diagnostica radioimmunologica e relativi dosaggi nell'ambito del settore specializzato dell'endocrinologia, proponeva ricorso al TAR per sentire condannare la Regione Basilicata al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'intervenuto convenzionamento col S.S.R. del ?Centro Diagnostico Analisi Lucano- Ce.D.A.L.? s.r.l. ?per la branca specialistica della patologia clinica, limitatamente ed esclusivamente al settore specializzato all'endocrinologia mediante diagnostica e dosaggi radioimmunologici? nello stesso comprensorio della U.S.L. n.5 di Senise (oggi Azienda Sanitaria USL n.3 di Lagonegro).

    Difatti, con D.P.R. del 18/7/06, era stato accolto il ricorso straordinario da lui proposto avverso il D.P.G. n.804 del 25/6/84 della Regione Basilicata con cui era stato riconosciuto il detto convenzionamento, in quanto violativo dei criteri stabiliti dal D.P.G.R. n.7316 del 30/12/80.

    La decisione riconosceva che la Regione, sul presupposto erroneo dell'assenza di alcun laboratorio di analisi né pubblico, né privato convenzionato, nel settore specializzato dell'endocrinologia, aveva illegittimamente dato luogo all'ulteriore convenzione con il Ce.D.A.L. S.r.l.; da qui il pregiudizio economico lamentato dal ricorrente, dato che dal 1984 in poi non sarebbe stato emesso alcun ulteriore atto di convenzionamento.

    I danni di cui il dott. Bastanzio ha chiesto il risarcimento venivano individuati sia a titolo di lucro cessante prodotto dai mancati o ridotti introiti del settore specializzato di endocrinologia, oltre che dalla considerevole perdita di immagine professionale, e sia a titolo di...

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