LEGGE REGIONALE 29 luglio 2008, n. 8 - Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 32 dell'11 agosto 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione e finalita' 1. La Regione promuove la razionale utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali, tutelando e valorizzando:

a) l'assetto ambientale ed idrogeologico dei territori interessati;

b) l'utilizzazione sostenibile e durevole delle risorse idriche presenti nel territorio regionale;

c) lo sviluppo sostenibile, sia economico che sociale, dei territori interessati.

  1. La presente legge regionale, in conformita' ai principi sanciti dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, disciplina:

    a) la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione del patrimonio indisponibile di acque minerali naturali e termali, tali riconosciute o riconoscibili, e delle sostanze od energie associate;

    b) la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione delle acque di sorgente, cosi' come definite dall'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

    c) la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle piccole utilizzazioni locali sulla terraferma di cui all'art. 1, comma 6, della legge 9 dicembre 1986, n. 896;

    d) la tutela del patrimonio indisponibile con l'individuazione dei suoli interessati dalle risorse di cui alle lettere a), b) e c) ed al fine di una loro tutela dall'inquinamento.

  2. La Regione Campania consente la gestione e fruizione del patrimonio idrotermominerale ed incentiva la valorizzazione e lo sfruttamento delle risorse di cui all'articolo 1 ed in particolare di quelle di cui e' stata riconosciuta la terapeuticita' ai sensi della normativa vigente, promuovendone l'utilizzo nel piano sanitario regionale per il raggiungimento delle finalita' terapeutiche e riabilitative ad esse connesse, persegue un razionale sviluppo economico e turistico del territorio ed il riequilibrio dei prelievi dalle falde sotterranee, assicurando il costante raccordo con gli indirizzi generali della programmazione nazionale e della pianificazione di bacino in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, della legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8 e della legge n. 323/2000.

  3. Ai fini della presente legge si intendono per:

    a) acque termali: le acque minerali naturali, di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, e successive modificazioni, utilizzate a fini terapeutici;

    b) cure termali: le cure che utilizzano acque minerali o termali o loro derivati, cosi' come definite dall' art. 2, comma 1, lettera

    b), della legge n. 323/2000, ed in particolare fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, limi, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, grotte artificiali e naturali, aventi riconosciuta efficacia terapeutica per la tutela globale della salute nelle fasi della prevenzione, della terapia e della riabilitazione delle patologie indicate dal decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma l, della legge n. 323/2000, erogate negli stabilimenti termali definiti dalla lettera d) che segue;

    c) patologie: le malattie, indicate dal decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 323/2000 che possono essere prevenute o curate, anche a fini riabilitativi, con le cure termali;

    d) stabilimenti termali: gli stabilimenti individuati dall'art. 3 della legge n. 323/2000, ancorche' annessi ad alberghi, istituti termali, centri medico-riabilitativi a regime residenziale in possesso delle autorizzazioni richieste dalla legislazione vigente per l'esercizio di attivita' diverse da quelle disciplinate dalla legge n. 323/2000, suddivisi secondo le categorie seguenti:

    1) terme: aree, edifici o insieme di edifici, opere, impianti, attrezzature e arredi, fissi e non, destinati o concorrenti alla erogazione di servizi o attivita' aventi scopi terapeutici termali, nonche', eventualmente, alla erogazione di servizi e attivita' integrative o complementari a tale cura;

    2) parco termale: insieme di aree esterne, edifici, opere, impianti, attrezzature ed arredi, fissi o non, costituenti ambienti per soggiorni e attivita' all'aperto ed al coperto incentrati soprattutto piu' piscine alimentate con acque minerali e termali, di cui almeno una, preferibilmente coperta, destinata a idrochinesiterapie termali;

    3) complesso termale: struttura costituita dagli elementi contemplati dai numeri 1) e 2) che precedono;

    e) aziende termali: le aziende, definite dall'art. 2555 del codice civile, o i rispettivi rami, costituiti da uno o piu' stabilimenti termali;

    f) territori termali: i territori dei comuni nei quali sono presenti una o piu' concessioni minerarie per acque minerali naturali e termali;

    g) acque minerali naturali: le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o piu' sorgenti naturali o vengono captate mediante perforazione ed hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprieta' favorevoli alla salute cosi' come individuate dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dal decreto legislativo n. 339/1999 e dal decreto del Ministro della sanita' 12 novembre 1992, n. 542 e successive modificazioni;

    h) acque di sorgente: le acque destinate al consumo umano allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una sorgente con una o piu' emergenze naturali o captate mediante perforazione possiedono le caratteristiche indicate nel decreto legislativo n.

    339/1999;

    i) piccole utilizzazioni locali: le utilizzazioni di acque calde geotermiche, anche sotto forma di vapore, reperibili a profondita' inferiore a quattrocento metri con potenza termica complessiva non superiore a 2.000 kilowatt termici;

    l) associazioni di categoria del settore idrotermominerale:

    associazioni imprenditoriali dei concessionari per lo sfruttamento delle acque minerali naturali, termali, di sorgente e delle piccole utilizzazione locali maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale.

  4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione, sentite le associazioni di categoria piu' rappresentative del settore e la consulta di cui all'art. 46, adotta uno o piu' regolamenti contenenti le norme necessarie per l'attuazione della medesima, individuando tra l'altro:

    a) i requisiti soggettivi richiesti per il rilascio dei permessi e del le concessioni;

    b) i soggetti pubblici di cui deve essere acquisito il parere ai fini del rilascio dei provvedimenti amministrativi previsti nella legge;

    c) i termini per la conclusione dei procedimenti, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

    d) le strutture e gli impianti di cui all'art. 42, comma 2.

    Art. 2.

    Oggetto del permesso di ricerca, durata e proroga 1. Il permesso di ricerca ha ad oggetto:

    a) lo studio dell'area di interesse, i sondaggi geognostici e le perforazioni, il prelievo delle acque rinvenute nella quantita' necessaria per le analisi di cui alla lettera b);

    b) le analisi e le indagini necessarie ad accertare le caratteristi. che fisiche, chimiche e batteriologiche delle acque captate, finalizzate al riconoscimento della terapeuticita' delle acque minerali naturali e termali;

    c) ogni altro studio, ricerca e sperimentazione volti ad accertare la delimitazione del bacino di alimentazione della risorsa, le possibili forme di utilizzo e le eventuali esigenze di tutela.

  5. Gli interventi di perforazione del suolo, o similari, iniziano comunque dopo l'acquisizione, da parte del titolare del permesso, di eventuali autorizzazioni, nulla osta o altri assensi richiesti dalla vigente normativa rispetto alla specifica area d'intervento.

  6. Il procedimento di rilascio del permesso di ricerca e' disciplinato dal regolamento di attuazione.

  7. In caso di concorso di piu' istanze riferite alla medesima area di ricerca, o anche ad una porzione di essa, il permesso di ricerca e' rilasciato secondo il seguente ordine prioritario:

    a) al proprietario del suolo interessato in possesso dei requisiti di capacita' tecnica ed economica necessari per la ricerca;

    b) nel caso di concorso di istanze, provenienti da non proprietari, al soggetto che intende attuare il programma di ricerca rivolto al perseguimento di fini terapeutici;

    c) nel caso di concorso di istanze provenienti da non proprietari di cui nessuno intende attuare il programma di cui alla lettera b), al soggetto che offre le maggiori garanzie in termini di capacita' tecnica ed economica e, a parita' di condizioni, a quello la cui istanza perviene per prima al competente ufficio regionale;

    d) all'ente locale, nel cui territorio ricade l'area oggetto di ricerca.

  8. Il permesso di ricerca e' rilasciato, previa approvazione del relativo programma, per la durata massima di tre anni, e' prorogabile una sola volta per un identico periodo e puo' essere rilasciato relativamente a superfici non superiori a trecento ettari; la ricerca relativa a superfici superiori ai trecento ettari e' autorizzata solo nel caso di comprovate esigenze di individuazione del bacino idrogeologico.

  9. Il permesso di ricerca deve indicare:

    a) le generalita' del titolare e il suo domicilio eletto nella provincia in cui devono eseguirsi i lavori;

    b) la durata del permesso e la superficie accordata;

    c) l'ammontare del diritto proporzionale annuo;

    d) la data dell'inizio dei lavori conten u ti nel programma approvato;

    e) le prescrizioni generali e particolari cui e' subordinata la ricerca ivi comprese quelle relative al ripristino ambientale.

  10. Il permesso di ricerca costituisce titolo valido per la richiesta del riconoscimento delle proprieta' terapeutiche delle acque minerali naturali e termali ai sensi della normativa vigente.

  11. Il trasferimento del permesso di ricerca e' subordinato alla preventiva autorizzazione del competente ufficio regionale.

  12. Al titolare del permesso di ricerca e' fatto divieto di esecuzione di lavori di coltivazione del giacimento.

    Art. 3.

    Cause di cessazione del...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT