LEGGE REGIONALE 12 giugno 2008, n. 10 - Misure di razionalizzazione in materia di Comunita' montane in attuazione dei principi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008) e ulteriori modificazioni alle leggi regionali 24 settembre 2003, n. 18, 23 luglio 2007, n. 24 e 26 marzo 2008, n. 5.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 29 del 18 giugno 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 18/2003

1. L'art. 13 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (Norme in materia di forme associative dei comuni e di incentivazione delle stesse - Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale), e' sostituito dal seguente:

'Art. 13 (Presidente della Comunita' montana). - 1. Il Presidente della Comunita' montana e' eletto, a maggioranza assoluta, dal Consiglio della Comunita' montana tra i sindaci o gli assessori dei comuni aderenti alla Comunita' stessa.'.

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 18/2003

1. L'art. 14 della legge regionale n. 18/2003, e' sostituito dal seguente:

'Art. 14 (Giunta della Comunita' montana). - 1. La Giunta della Comunita' montana e' composta dal Presidente e da un numero di assessori non superiore a tre, scelti tra i Sindaci o gli assessori dei Comuni aderenti.

2. La Giunta e' eletta dal Consiglio della Comunita' montana su proposta del Presidente con le modalita' previste dallo Statuto.'.

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale n. 18/2003

1. L'art. 16 della legge regionale n. 18/2003, e' sostituito dal seguente:

'Art. 16 (Indennita'). - 1. Il Presidente della Comunita' montana, eletto tra i sindaci o gli assessori dei comuni aderenti alla Comunita' montana stessa, ai sensi dell'art. 13, ha diritto a percepire esclusivamente l'indennita' di funzione spettantegli in quanto Sindaco o Assessore. Allo stesso puo' essere riconosciuta una indennita', a carico della Comunita' montana, in misura pari alla differenza tra l'indennita' spettante in quanto Sindaco o Assessore e quella spettante per la carica di Presidente della Comunita' montana, calcolata ai sensi dell'art. 82, comma 8, lettera c) del decreto legislativo n. 267/2000, cosi' come sostituito dall'art. 2, comma 25 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Gli assessori della Giunta della Comunita' montana eletti con le modalita' di cui all'art. 14, hanno diritto a percepire esclusivamente l'indennita' spettante loro in quanto Sindaci o Assessori dei rispettivi Comuni.

3. I componenti degli organi della Comunita' montana hanno diritto a fruire di permessi, licenze, gettoni di presenza, rimborsi spese e di ogni altra tutela in base alla vigente normativa statale in...

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