LEGGE REGIONALE 4 giugno 2008, n. 9 - Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza e modalita' di accesso alle prestazioni.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 27 dell'11 giugno 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalita' 1. La Regione, nel rispetto dei valori della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e dalla normativa statale vigente in materia, nonche' dei principi fissati dallo Statuto regionale, istituisce il Fondo regionale per la non autosufficienza, di seguito denominato Fondo, al fine di incrementare il sistema di protezione sociale e di cura delle persone non autosufficienti e delle relative famiglie di cui alla legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3 (Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino delle funzioni socio-assistenziali), sulla base dei principi generali di universalita' nell'accesso alle prestazioni, di integrazione delle politiche sociali e sanitarie, di resa in carico attraverso una progettualita' personalizzata e partecipata.

Art. 2.

Diritto alle prestazioni 1. Possono usufruire delle prestazioni dei servizi, finanziati con il Fondo, le persone non autosufficienti aventi diritto all'assistenza sanitaria.

Art. 3.

Persone non autosufficienti 1. Ai fini della presente legge si considerano non autosufficienti le persone che hanno subito una perdita permanente parziale o totale dell'autonomia delle abilita' fisiche, psichiche, sensoriali, cognitive e relazionali, da qualsiasi ragione determinata, con conseguente incapacita' di compiere gli atti essenziali della vita quotidiana senza l'aiuto rilevante di altre persone, considerando i fattori ambientali e personali che concorrono a determinare tale incapacita' coerentemente con quanto previsto dalle indicazioni della Organizzazione mondiale della sanita' (O.M.S.) attraverso la classificazione internazionale del funzionamento, della disabilita' e della salute (I.C.F.).

  1. La condizione di non autosufficienza di cui al comma 1 si articola in diversi livelli di gravita', secondo quanto previsto all'art. 6, comma 2, lettera b).

    Art. 4.

    Accesso unico alle prestazioni 1. L'accesso alle prestazioni dei servizi finanziati con il Fondo e' garantito dalla rete territoriale dei servizi socio-sanitari attraverso i centri di salute dei distretti socio-sanitari e gli uffici della cittadinanza dei comuni, che assicurano l'uniformita' dell'informazione e l'accoglienza, confluendo in un punto unico rappresentato dal distretto socio-sanitario.

    Art. 5.

    Presa in carico della persona non autosufficiente 1. Il distretto socio-sanitario competente per territorio provvede alla presa in carico della persona non autosufficiente ed alla attivazione della unita' multidisciplinare di valutazione prevista dalle disposizioni regionali in materia.

  2. La presa in carico comporta la valutazione multidisciplinare della persona non autosufficiente e la formulazione di un progetto individuale finalizzato a realizzare la piena inclusione della persona non autosufficiente nell'ambito della vita familiare e sociale, nonche', nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro in armonia con quanto stabilito dal capo III della legge n. 328/2000. All'interno del progetto individuale viene formulato il programma assistenziale personalizzato come definito dall'art. 7.

    Art. 6.

    Accertamento e valutazione della non autosufficienza 1. L'accertamento della condizione di non autosufficienza e' effettuato dalle unita' multidisciplinari di valutazione, geriatrica e per disabili, previste dalle disposizioni regionali in materia operanti presso i distretti socio-sanitari delle Aziende unita' sanitarie locali (USL).

  3. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto di indirizzo fissa in maniera omogenea su tutto il territorio:

    1. i criteri per definire la composizione delle unita' di valutazione di cui al comma 1 e le relative modalita' di funzionamento;

    2. i criteri di classificazione dei casi sottoposti a valutazione per categoria clinica e gravita' della condizione.

  4. La valutazione della condizione di non autosufficienza avviene tenendo conto delle indicazioni della O.M.S. ed e' ispirata ai principi generali della I.C.F. di cui all'art. 3, comma 1.

  5. Alle unita' di valutazione di cui al comma 1 partecipano, almeno, il medico di medicina generale, il personale sanitario dell'area infermieristica e dell'area riabilitativa della competente struttura della Azienda USL e il personale relativo alle figure professionali socio-assistenziali dei servizi sociali del comune competente per territorio.

  6. Le Aziende USL competenti per territorio provvedono alla nomina e all'insediamento delle unita' di valutazione di cui al comma 1.

    Art. 7.

    Programma assistenziale personalizzato 1. Il programma assistenziale...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT