LEGGE REGIONALE 7 maggio 2008, n. 7 - Istituzione nelle Aziende Unita' Sanitarie Locali (USL) della Regione Umbria del Servizio di assistenza odontoiatrica protesica ed ortesica.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 23 del 14 maggio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' 1. La presente legge detta norme per l'attivazione in ogni distretto sanitario delle Aziende Unita' Sanitarie Locali (USL) della Regione Umbria di un Servizio di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica (di seguito denominato Servizio) allo scopo di tutelare e migliorare la salute dei cittadini, di contenere i costi per gli utenti per prestazioni sanitarie e sociali, dando priorita' alle fasce piu' deboli della popolazione che la Giunta regionale determinera' ai sensi di un regolamento di attuazione della presente legge, di realizzare altresi' un effettivo regime di libera scelta tra servizio pubblico, anche integrato da strutture odontoiatriche private accreditate, e strutture private nel mantenimento di elevati standards qualitativi.

  1. Le strutture odontoiatriche private accreditate di cui all'art.

    2, comma 1, lettera b), garantiscono all'utente parita' di trattamento e di accesso.

    Art. 2.

    Erogazione dell'assistenza odontoiatrica protesica ed ortesica 1. Le prestazioni di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica di cui alla presente legge sono erogate nell'ambito del territorio regionale:

    1. dal Servizio attivato nei distretti sanitari delle Aziende USL;

    2. dalle strutture odontoiatriche private accreditate, previ stipula di specifici contratti con 1'Azienda USL territorialmente competente.

  2. La Giunta regionale, con direttiva vincolante assunta ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale), indica gli standards organizzativi, gestionali e dimensionali cui le Aziende USL devono attenersi per l'attivazione del Servizio.

  3. La direttiva di cui al comma 2 dispone, in particolare, che:

    1. le dotazioni tecnologiche e le attrezzature dei gabinetti odontoiatrici per l'attivazione del Servizio, sono conformi a quanto previsto dall'Allegato C al decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2000, n. 271 (Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni);

    2. il Servizio e' articolato in piu' gabinetti odontoiatrici nell'ambito del territorio di ciascun distretto sanitario, tenuto conto delle dimensioni ed articolazioni territoriali del distretto stesso;

    3. le Aziende USL, nel rispetto di quanto disposto dall'art.

      8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche ed integrazioni, impiegano medici chirurghi dentisti ed odontoiatri dipendenti e specialisti ambulatoriali convenzionati e che le attivita' infermieristiche sono assicurate dal...

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