Sentenza nº 581 da C.G.A.R. Sicilia, 28 Ottobre 2014

Data di Resoluzione28 Ottobre 2014
EmittenteC.G.A.R. Sicilia

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Antonino Anastasi, Presidente FF

Ermanno de Francisco, Consigliere

Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore

Alessandro Corbino, Consigliere

Giuseppe Barone, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SICILIA - SEZ. STACCATA DI CATANIA: SEZIONE I n. 02998/2012, resa tra le parti, concernente annullamento di concessione edilizia assentita alla INTER-FUEL s.r.l. poi fusa con la soc. PETROL COMPANY s.r.l., con ingiunzione di demolizione opere e riduzione in pristino.

sul ricorso numero di registro generale 657 del 2013, proposto da:

Comune di San Gregorio di Catania, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Trimboli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Maria Beatrice Miceli in Palermo, V. Nunzio Morello, 40;

Petrol Company s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Seminara, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alessandra Allotta in Palermo, via Trentacoste, 89;

Provincia Regionale di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Salemi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giovanna Condorelli in Palermo, via Torricelli, 3;

Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Marcello Siracusano, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Giustizia Amministrativa in Palermo, via F. Cordova, 76;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Petrol Company s.r.l., di Provincia di Catania e di Consorzio per le Autostrade Siciliane;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2014 il Cons. Silvia La Guardia e uditi per le parti gli avvocati S. Trimboli, N. Seminara e G. Condorelli su delega di A. Salemi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. - Viene in decisione l'appello del Comune di San Gregorio di Catania avverso la sentenza, di estremi indicati in epigrafe, che ha accolto l'impugnazione proposta dalla Petrol Company s.r.l. avverso il provvedimento di data 11 giugno 2010 n. 10085, recante l'annullamento della concessione edilizia formatasi per silenzio assenso in capo alla società Inter Fuel s.r.l., poi incorporata nell'odierna appellata, per la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti in via Catira e l'ordine di demolizione degli interventi eseguiti, ed ha condannato il Comune al risarcimento del danno, nella misura indicata in motivazione.

    Il provvedimento di autotutela in discussione è motivato, da un lato, con la carenza del presupposto dell'ottenimento del nulla osta dell'Ente proprietario della strada ai fini della regolarità degli accessi e, dall'altro, in riferimento alle sopravvenute indicazioni della Provincia di Catania circa il tracciato della bretella stradale di collegamento al casello autostradale ME ?CT, che, dopo un iniziale stralcio del progetto, nonché la manifestata disponbilità a varianti che tenessero conto delle previsioni del PRG di San Gregorio e della situazione in essere, come da ultimo variato confligge con l'impianto di carburanti, cui non potrebbe accedersi.

    Con il ricorso di primo grado la Petrol Company ha dedotto, in sintesi, la violazione dell'art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, in relazione ai principi di cui al T.U. 380 del 2001, sviamento di potere, eccesso di potere per difetto di pubblico interesse, violazione del principio di proporzionalità, illegittimità derivata dell'ordine di demolizione, ed ha chiesto il risarcimento del danno.

    Il Comune di San Gregorio ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti presupposti, tra cui in particolare la nota del 5 marzo 2010, e per mancata notifica del ricorso alla Provincia e al Consorzio Autostrade Siciliane (di seguito CAS); ne ha, inoltre, contestato la fondatezze ed ha chiesto disporsi, ex art. 28 c.p.a, che il processo si svolgesse anche nei confronti della Provincia e del CAS.

    Il Tar, con ordinanza n. 2064/2011 ha disposto l'intervento di tali soggetti, i quali, costituitisi, hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

    Con la sentenza gravata, il Tar ha: - respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso sul rilievo che i precedenti atti comunali o gli atti di interlocuzione tra Comune e Provincia non erano immediatamente lesivi della posizione della ricorrente; - dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Provincia e del CAS; - ritenuto insussistente l'affermata illegittimità del provvedimento concessorio assentito, alla luce del disposto del comma 9 dell'art. 2 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17 e che dalla motivazione sostanziale che sorregge il provvedimento emergeva come, in definitiva, esso fosse correlato a dinamiche procedimentali tra Provincia e Comune, alle quali la ricorrente era estranea, lasciando trasparire uno sviamento di potere; - che, comunque, mancava un interesse pubblico concreto e attuale all'annullamento della concessione, considerato che il tracciato progettuale indicato dalla Provincia non poteva trovare immediato ingresso nel PRG comunale in assenza di vincoli preordinati all'esproprio, ed, inoltre, non era stato, dopo il lungo tempo trascorso, tenuto conto dell'interesse del privato che aveva investito notevoli capitali anche per l'affidamento ingenerato in più occasioni dalla stessa amministrazione comunale.

    L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza di prime cure nel senso del rigetto del ricorso di primo grado, anche in relazione alle riproposte eccezioni e, in subordine, la declaratoria che la Provincia regionale di Catania è tenuta a manlevare il Comune da ogni onere e responsabilità nei riguardi della società appellata.

    Il Comune contesta i vari snodi di cui si compone la sentenza. Lamenta carenze della stessa su fatti e documenti che il Tar avrebbe trascurato di prendere in considerazione, malgrado l'attinenza, con conseguente erroneità delle statuizioni rese; premette, quindi, una diffusa illustrazione di una serie di circostanze, antecedenti, coeve e successive alla vicenda edilizia de quo, calando il procedimento di rilascio della concessione e quello relativo al suo annullamento nel contesto delle vicende relative alla progettazione di opere riguardanti lo svincolo dall'autostrada Messina Catania, con diramazione per i paesi etnei ed in particolare il tracciato della bretella di deflusso, che ?per come da ultimo variata dalla Provincia Regionale di Catania? confliggerebbe con l'impianto di distribuzione carburanti che la Petrol Compay ha inteso realizzare. Contesta che erroneamente il Tar abbia ritenuto carenti di legittimazione soggetti compartecipi della complessa situazione provvedimentale venutasi a creare per le interferenze...

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