Sentenza nº 5251 da Council of State (Italy), 23 Ottobre 2014

Data di Resoluzione23 Ottobre 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Mario Luigi Torsello, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore

Doris Durante, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Liguria, Sez. II, n. 753 dd. 7 maggio 2013, resa tra le parti e concernente diniego autorizzazione all'installazione di quattro apparecchi automatici di videopoker

sul ricorso numero di registro generale 5621 del 2013, proposto da:

Impresa Individuale Vicariotto Marco, in persona del suo legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Gerbi e dall'avv. Giovan Candido Di Gioia, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, piazza Giuseppe Mazzini, 27;

Comune di Genova (Ge), in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Luca De Paoli e dall'avv. Aurelio Domenico Masuelli, entrambi dell'Avvocatura Comunale, nonché dall'avv. Gabriele Pafundi, con domicilio eletto in Roma presso lo studio di quest'ultimo, viale Giulio Cesare, 14a/4;

ad adiuvandum:

Federazione Italiana Tabaccai (F.I.T.), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Celotto, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Genova;

Visto l'atto di intervento ad adiuvandum della Federazione Italiana Tabaccai (F.I.T.);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° aprile 2014 il Cons. Fulvio Rocco e uditi per il ricorrente Marco Vicariotto l'avv. Giovan Candido Di Gioia, per il Comune di Genova l'avv. Gabriele Pafundi e per la Federazione Italiana Tabaccai (F.I.T.) l'avv. Angelo Clarizia su delega dell'avv. Alfonso Celotto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.1. L'attuale appellante, Sig. Marco Vicariotto, espone di essere titolare di una rivendita di tabacchi corrente in Genova, Via San Quirico n. 130 r, nella quale è stato assentito dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a? sensi dell'art. 110, comma 6, del T.U. approvato con R.D. 18 giugno 1931n. 773 e successive modifiche ed integrazioni, il funzionamento di quattro apparecchi automatici di slot machines.

1.2. Con ricorso proposto sub R.G. 929 del 2012 innanzi al T.A.R. per la Liguria il Vincenzotto ha chiesto l'annullamento del provvedimento Prot. n. 258208 dd. 24 agosto 2012 con il quale il Dirigente dello Sportello unico delle attività produttive del Comune di Genova ha vietato l'installazione degli anzidetti apparecchi, avuto riguardo a quanto disposto dall'art. 2, comma 1, prima parte della L.R. 30 aprile 2012 n. 17 ( ?Disciplina delle sale da gioco?), in forza del quale ?ai fini della presente legge, l'autorizzazione all'esercizio di cui all'articolo 1, ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni, non viene concessa nel caso di ubicazione in un raggio di 300 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio'assistenziale ed inoltre strutture ricettive per categorie protette?: e ciò in quanto la rivendita di tabacchi del Vicariotto è ubicata ad una distanza inferiore di 300 metri dalla chiesa di San Quirico (rectius: Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta).

1.2. Nel ricorso medesimo il Vicariotto ha sostenuto che il provvedimento risultava illegittimo per violazione del regime delle competenze interne degli Enti locali, in quanto adottato dal dirigente e non dal Sindaco che, in Liguria, è autorità locale di Pubblica Sicurezza.

Il ricorrente ha pure dedotto l'illegittima applicazione della L.R. 17 del 2012, la quale disciplinerebbe soltanto l'esercizio delle sale giochi vere e proprie e non già l'installazione e l'utilizzazione delle slot machines; l'invalidità comunitaria della medesima L.R. 17 del 2012, la quale incidendo sulla materia delle cc.dd. ?regole tecniche? avrebbe dovuto essere preventivamente sottoposta all'esame Commissione Europea a? sensi dell'art. 8 della Direttiva 98/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998.

In subordine, lo stesso ricorrente ha chiesto che sia proposta questione pregiudiziale di compatibilità comunitaria a? sensi dell'art. 234 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

Il Vicariotto ha inoltre prospettato l'illegittimità costituzionale della stessa L.R. 17 del 2002 in quanto contraria ai princípi di razionalità, nonché per la sua inidoneità rispetto allo scopo dichiarato, per la sua violazione degli artt. 3 e 41 Cost. e del principio di uguaglianza sotto diversi profili, e ? ancora ? perché contraria alla disciplina generale del riparto di competenze tra Stato e Regione.

1.3. Si è costituito in tale primo grado di giudizio il Comune di Genova, concludendo per la reiezione del ricorso.

1.4. Con sentenza n. 753 dd. 7 maggio 2013 la Sezione II dell'adito T.A.R. ha respinto il ricorso, ?a conferma dell'orientamento recentemente espresso con sentenza n.ro . 158 dd. 24 gennaio 2013? resa dalla stessa Sezione: circostanza - questa - che, ad avviso dello stesso giudice di privo grado, ?rende privo di interesse l'esame delle eccezioni in rito variamente formulate dall'Amministrazione resistente?.

Ciò posto, il T.A.R. ha evidenziato che ?la prima deduzione difensiva, con la quale si lamenta l'incompetenza del dirigente comunale all'adozione del provvedimento di diniego di installazione delle macchine di raccolta di gioco lecito di tipo ?videopoker? relativamente agli aspetti disciplinanti la relativa localizzazione ai sensi della L. R. 17 del 2012, va respinta con semplice richiamo alla sentenza nr. 158 del 2013 che ha già chiarito come tale competenza sussista ai sensi dell'art. 107 TUEL, applicabile al caso di specie trattandosi di atto ampliativo della preesistente autorizzazione commerciale per la rivendita di alcuni generi di monopolio e riconducibile al genus di cui all'art. 86 del RD 773 del 1931. La seconda deduzione difensiva, secondo cui la disciplina di cui alla L.R. 17 del 2012 non troverebbe applicazione per le rivendite di tabacchi, è infondata, attesa la circostanza ampiamente evidenziata negli scritti difensivi del Comune di Genova, secondo cui la medesima L.R. distingue espressamente tra ?sale giochi? e ?gioco lecito nei locali aperti al pubblico? (cfr. art. 1, comma 2, che disciplina l'ambito di applicazione) e si propone, tra i suoi obiettivi, di regolamentare la distribuzione delle apparecchiature per il gioco lecito sul territorio, nell'ambito delle competenze spettanti alla Regione in ordine alla tutela della salute e delle politiche sociali, al fine di prevenire il vizio del gioco anche se lecito, condizioni, queste, cui è del tutto razionalmente preordinata una disciplina uniforme che non avrebbe senso limitare esclusivamente alle sale giochi solo perché le rivendite dei tabacchi hanno già, nel proprio patrimonio, la possibilità di rivendere altri generi di giuochi e scommesse (che non sono omogenei a quelli per cui è causa, considerate le differenze strutturali anche in termini di impatto psicologico individuale sull'utenza).

Questi ultimi argomenti conducono il Collegio a dover ritenere la manifesta infondatezza dei vari profili di incostituzionalità della norma che sono stati prospettati dalla parte ricorrente e che quest'ultima ripropone assumendo che non sarebbero stati trattati nella sentenza della Corte Costituzionale nr. 300 del 10 novembre 2011. In particolare, è manifestamente infondato il primo motivo di illegittimità dedotto al capo nr. 4 del ricorso, con il quale si contesta la razionalità della previsione legislativa nella parte in cui colpirebbe immotivatamente le rivendite dei tabacchi che già operano in settori di gioco (come le lotterie, i gratta-e-vinci etc.) a discapito di altri locali, e con il quale si contesta altresì che la limitazione dei 300 metri dai luoghi di culto implicherebbe discriminazione religiosa: in tutta evidenza, la limitazione spaziale non colpisce alcune rivendite a discapito di altre, ed è ispirata alla tutela di determinati luoghi solo in ragione della normale utenza che vi fa capo, con evidenti implicazioni di ordine sociale che non assumono a proprio oggetto di tutela protezione di sentimenti religiosi o altri presupposti discriminanti. Che poi l'uso delle macchine sia interdetto ai minori degli anni 18, come...

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