Sentenza nº 5273 da Council of State (Italy), 23 Ottobre 2014

Data di Resoluzione23 Ottobre 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Mario Luigi Torsello, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore

Doris Durante, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per l'Abruzzo, Sede de L'Aquila, n. 29 dd. 10 gennaio 2013, resa tra le parti e concernente l'approvazione della graduatoria della selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo indeterminato di categoria D - profilo funzionario economista

sul ricorso numero di registro generale 5264 del 2013, proposto da:

De Crescentis Gianfranco, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi 35/b;

Tironi Francesca, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Di Salvatore e dall'avv. Luigi Manzi, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Federico Confalonieri, 5;

Regione Abruzzo, in persona del suo Presidente pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Polidoro Marco;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Tironi Francesca e della Regione Abruzzo, quest'ultima nelle forme dell'appello incidentale;

Visto ? altresì ? l'appello incidentale proposto da Tironi Francesca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° aprile 2014 il Cons. Fulvio Rocco e uditi per l'appellante principale Gianfranco De Crescentis l'avv. Roberto Colagrande, per l'appellata nonché appellante incidentale Francesca Tironi l'avv. Andrea Regio D'Aci in dichiarata delega di Luigi Manzi, e per la Regione Abruzzo l'avvocato dello Stato Alessandro Maddalo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.1 Il Consiglio Regionale dell'Abruzzo ? Direzione attività amministrativa, con determinazione n. 85/AA/OG dd. 29 novembre 2007 del Dirigente preposto al Servizio organizzazione e gestione delle risorse umane, ha indetto una ?Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di categoria D, accesso D1, con profilo professionale di ?Funzionario economista??.

Contestualmente, con lo stesso provvedimento, è stato approvato il conseguente avviso pubblico e il relativo bando di concorso, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 105 dd. 19 dicembre 2007, Serie speciale Concorsi.

Con determinazione dell'anzidetto Dirigente preposto alla Direzione attività amministrativa del Consiglio Regionale n. 161/AA/OG dd. 28 ottobre 2009, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 45 dd. 11 novembre 2009, Serie speciale Concorsi è stata approvata la graduatoria del concorso anzidetto, con dichiarazione quale vincitore del dott. Marco Polidoro, collocatosi al primo posto della relativa graduatoria di merito.

Al secondo posto della graduatoria si è quindi collocato il dott. Gianfranco De Crescentis e al terzo posto la dott. Francesca Tironi.

Giova sin d'ora evidenziare che i primi due candidati hanno entrambi ottenuto il punteggio complessivo di 84 punti e che la loro collocazione nella graduatoria è stata determinata dalla loro età; viceversa la dott. Tironi ha conseguito la complessiva valutazione di 83,28 punti.

Giova anche sin d'ora evidenziare che l'Amministrazione regionale ha assunto alle proprie dipendenze non solo il candidato vincitore del concorso, ma anche colui che lo seguiva immediatamente nella graduatoria, ossia il dott. De Crescentis.

1.2. In dipendenza di ciò, con ricorso proposto sub R.G. 26 del 2010 innanzi al T.A.R. per l'Abruzzo, Sede de L'Aquila, la dott. Francesca Tironi ha chiesto l'annullamento della graduatoria finale del concorso e dei verbali della commissione esaminatrice ritenendone l'illegittimità per violazione ed errata applicazione dei criteri di valutazione dei titoli fissati nel bando concorsuale e deducendo al riguardo eccesso di potere sotto vari profili.

In particolare, la Tironi ha reputato illegittima l'attribuzione ad entrambi i controinteressati di un punto ciascuno per il titolo di laurea, da loro conseguito con la votazione di 100/100, in quanto i relativi criteri elaborati dalla commissione esaminatrice non avrebbero assicurato la necessaria proporzione tra il voto ed il punteggio previsto (max 2 punti).

La Tironi ha ? altresì ? ritenuto illegittime: l'attribuzione di 2 punti anziché 4 al proprio master; la valutazione del proprio dottorato di ricerca, a cui sono stati assegnati 2 anziché 3 punti, dovendo tale titolo essere ascritto alla categoria ?corso di durata di 40 ore con esame finale? di cui all'art. 8, punto c), del bando e non invece alla categoria, non prevista dal bando, ?corso post laurea?; la valutazione del curriculum professionale del controinteressato De Crescentis, al quale sono stati attribuiti 2 punti nonostante non emergessero dal documento la durata dell'attività lavorativa ivi menzionata, l'individuazione del datore di lavoro, il diploma di laurea necessario allo svolgimento delle relative mansioni, il tutto in violazione dell'art. 8, comma 3, del bando concorsuale.

1.3. Si sono costituiti in tale primo grado di giudizio la Regione Abruzzo ed entrambi i contro interessati, producendo memorie e documenti e concludendo per l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

1.4. Con ordinanza n. 45 dd. 11 febbraio 2010 l'adito T.A.R. ha respinto la domanda di sospensione cautelare degli atti impugnati, ?ritenuto che, atteso lo stato della procedura e l'avvenuta assunzione dei vincitori, non sussistano gli estremi del grave ed irreparabile pregiudizio?.

1.5. Con sentenza n. 29 dd. 10 gennaio 2013 l'adito T.A.R. ha quindi definito il primo grado di giudizio accogliendo il ricorso proposto dalla Tironi ?nei limiti e con gli effetti indicati in motivazione?.

Lo stesso giudice, nel compensare integralmente tra tutte le parti private le spese di tale primo grado di giudizio, ha condannato la Regione Abruzzo al pagamento delle spese processuali a favore della medesima Tironi, liquidandole nella complessiva misura di ? 2.000,00.- (duemila/00) oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato di cui all'art. 9 e ss., del T.U. approvato con D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche.

1.6.1. Giova sin d'ora esporre nel dettaglio il contenuto di tale sentenza.

1.6.2. Il giudice di primo grado ha innanzitutto respinto l'eccezione dedotta dalle difese del De Crescentis e del Polidoro secondo la quale dall'obbligo della commissione di comunicare la valutazione dei titoli prima dell'effettuazione delle prove e dalla previsione del generale diritto dei candidati di accedere in ogni momento agli atti concorsuali (cfr. art. 12 del D.P.R. 9 maggio 1994), si dovrebbe ricavare la presunzione di conoscenza di tali giudizi ben prima della pubblicazione della graduatoria finale, con conseguente acquiescenza o comunque tardività dell'impugnazione.

A tale riguardo lo stesso giudice ha correttamente evidenziato che l'interesse ad impugnare l'atto conclusivo del procedimento concorsuale si determina allorquando si verifica la lesione della posizione soggettiva, e quindi necessariamente con l'adozione del provvedimento conclusivo che, recependo l'attività della commissione d'esame, lede nel concreto l'interesse del concorrente a conseguire un'utile collocazione in graduatoria.

1.6.3. Quanto al merito di causa, lo stesso giudice ha rilevato che nella graduatoria finale il Polidoro e il De Crescentis hanno conseguito 84 punti ciascuno e che la Tironi aveva conseguito l'anzidetto punteggio di 83,28, con una differenza perciò minima (0,72 punti) e in grado di essere colmata dall'accoglimento di ciascuna delle censure qui di seguito esaminate.

1.6.4. La Tironi ha innanzitutto...

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