Sentenza nº 244 da Constitutional Court (Italy), 28 Ottobre 2014
Relatore | Mario Rosario Morelli |
Data di Resoluzione | 28 Ottobre 2014 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 244
ANNO 2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo Maria NAPOLITANO Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Alessandro CRISCUOLO
- Paolo GROSSI
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Sergio MATTARELLA
- Mario Rosario MORELLI
- Giancarlo CORAGGIO
- Giuliano AMATO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dellart. 1, commi 98 e 99, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2013), promosso dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia nel procedimento civile vertente tra Marchiò Anna ed altri e il Ministero della giustizia ed altro con ordinanza del 5 marzo 2013, iscritta al n. 108 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dellanno 2013.
Visti gli atti di costituzione di Marchiò Anna ed altri, nonché gli atti di intervento dellINPS e del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nelludienza pubblica del 7 ottobre 2014 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;
uditi gli avvocati Pasquale Lattari per Marchiò Anna ed altri, Piera Messina per lINPS e lavvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
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‒ Con ordinanza depositata il 5 marzo 2013 emessa nel corso di una controversia promossa nei confronti del Ministero della giustizia ed altro da alcuni dipendenti, per ottenere la cessazione della trattenuta (del 2,50%) operata a loro carico in conto del trattamento di fine servizio (TFS) e la restituzione delle somme, a tale titolo, trattenute dal 1° gennaio 2011 ladito Tribunale ordinario di Reggio Emilia, motivatane la rilevanza al fine del decidere, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dellart. 1, commi 98 e 99, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2013).
1.1.− Il comma 98 del predetto art. 1 della legge n. 228 del 2012 nel prevedere che «Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, larticolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011 [ ]» contrasterebbe, secondo il rimettente, con gli artt. 3 e 36, primo comma, Cost., in quanto il ripristino del precedente regime del TFS per i dipendenti pubblici introdurrebbe una «disparità di trattamento tra costoro (cui continua/riprende a essere applicato un prelievo del 2,5% sull80% della retribuzione) e i dipendenti privati (per i quali non è previsto nessun prelievo a titolo previdenziale, ma solo un accantonamento del 6,91% sullintera retribuzione, non tassabile); e tra i dipendenti pubblici assunti prima del 2001 (per i quali è stato ripristinato il TFS) e quelli assunti post 2001, per i quali è in vigore la disciplina del T.F.R., ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 1999»; inoltre, perché consentirebbe allo Stato «una riduzione dellaccantonamento, irragionevole perché non collegata con la qualità e quantità del lavoro prestato».
1.2.− A sua volta, la disposizione di cui al successivo comma 99 del medesimo art. 1 della su citata legge con il prescrivere che «I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5% della base contributiva utile prevista dallarticolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dallarticolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 si estinguono di diritto» violerebbe:
gli artt. 101, 102 e 104 Cost., «interferendo con funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario»;
gli artt. 3 e 24 Cost., per la sostanziale vanificazione, che attuerebbe, del diritto del cittadino alla tutela giurisdizionale, e per lingiustificata disparità di trattamento, che ne deriverebbe, «tra coloro che hanno già adito lautorità giudiziaria ottenendo una pronuncia favorevole alla restituzione del prelievo forzoso del 2,50% [ ], coloro che sono sub iudice in questo momento, ovvero non lhanno ancora adito»;
con gli artt. 3, 24, 102 e 113 Cost., sul presupposto che la compensazione delle spese, conseguentemente alla estinzione automatica dei giudizi pendenti realizzi una illegittima interferenza del potere legislativo...
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SENTENZA Nº 201601033 di TAR Emilia Romagna - Bologna, 05-10-2016
...stesso, risultando, tuttavia, salvi i suoi effetti ad opera dell’art. 1, commi 98 e 99 della L. 24/12/2012 n. 228. Con successiva sentenza n. 244 del 2014 la Corte Costituzionale ha riconosciuto la legittimità costituzionale di quest’ultima disposizione, con ciò in concreto confermando la v......
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