Sentenza nº 243 da Constitutional Court (Italy), 28 Ottobre 2014

RelatoreAlessandro Criscuolo
Data di Resoluzione28 Ottobre 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 243

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giuseppe TESAURO Presidente

- Sabino CASSESE Giudice

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 445-bis del codice di procedura civile e dell’art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, promosso dal Tribunale ordinario di Roma nel procedimento vertente tra R.A. e l’INPS con ordinanza del 18 gennaio 2013, iscritta al n. 204 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visti gli atti di costituzione di R.A. e dell’INPS;

udito nell’udienza pubblica del 23 settembre 2014 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;

uditi gli avvocati Maurizio Cinelli e Giulio Cimaglia per R.A. e Mauro Ricci per l’INPS.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 18 gennaio 2013, ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 24, 38 e 111 della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale concernenti: 1) l’art. 445-bis del codice di procedura civile, in toto, nonché l’art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 248 [recte: n. 203], (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, «per contrasto con i principi di ragionevolezza ed in violazione degli artt. 24, 38 e 111 Cost.»; 2) l’art. 445-bis cod. proc. civ., in toto, per violazione del principio di ragionevolezza, «atteso che il decreto di omologa dell’accertamento del requisito sanitario previsto dal comma 5 di detto art. non attribuisce al decreto medesimo la qualità di titolo esecutivo»; 3) ancora l’art. 445-bis cod. proc. civ. per violazione del diritto di azione e di difesa di cui all’art. 24 Cost., del principio di ragionevolezza e dell’art. 38 Cost., in relazione: al termine perentorio di cui al quarto comma dell’art. 445-bis cod. proc. civ.; al decreto di omologa «pronunciato fuori udienza» di cui al quinto comma dello stesso articolo; al termine perentorio di cui al sesto comma; infine, alla sanzione di inammissibilità contemplata al sesto comma della ripetuta norma; 4) l’art. 445-bis, settimo comma, cod. proc. civ., introdotto dall’art. 27 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2012), per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.

  2. – Il rimettente premette che, con ricorso proposto ai sensi del citato art. 445-bis cod. proc. civ., il signor R.A. ha chiesto al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, l’accertamento del requisito sanitario, allo scopo di ottenere il pagamento delle provvidenze economiche per l’invalidità civile (indennità di accompagnamento), affermando di avere inutilmente esperito il procedimento amministrativo e di essere portatore di una invalidità/inabilità di grado tale da giustificare la concessione del beneficio richiesto. Ha aggiunto che, instauratosi il contraddittorio, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (d’ora in avanti, «INPS») ha concluso per il rigetto della domanda.

    Ciò posto, il giudice a quo ritiene, in primo luogo, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’intero art. 445-bis cod. proc. civ., rubricato «Accertamento tecnico preventivo obbligatorio», nonché dell’art. 10, comma 6-bis, del d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005 (come, da ultimo, modificato dall’art. 38, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111), per violazione del principio di ragionevolezza, nonché degli artt. 24, 38 e 111 Cost.

    Dopo avere esposto il contenuto della normativa censurata, il giudicante osserva che l’art. 445-bis cod. proc. civ. concreterebbe un’ipotesi di “giurisdizione condizionata”, nella quale l’accesso alla tutela giurisdizionale è subordinato al previo adempimento di oneri procedurali a carico delle parti. Sulla base di un costante principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte – prosegue il rimettente – la previsione di una tale forma di giurisdizione contrasterebbe con la Costituzione soltanto qualora non sia giustificata da esigenze di carattere generale o da superiori finalità di giustizia e non sia ispirata da criteri di ragionevolezza (sono richiamate, tra le altre, le sentenze n. 296 del 2008, n. 403 del 2007, n. 251 del 2003 e n. 406 del 1993). In effetti, sempre ad avviso del giudice a quo, nel caso di specie si tratterebbe di una forma atipica di “giurisdizione condizionata”, in quanto l’accertamento tecnico preventivo (d’ora in avanti «ATP»), previsto dalla norma in questione, sarebbe diretto ad acquisire elementi di prova rilevanti nel successivo ed eventuale giudizio di merito, costituendo una vera e propria “anticipazione” del tempo di espletamento della consulenza tecnica di ufficio, accertamento istruttorio ineludibile nei giudizi in esame.

    Secondo il giudicante, la norma censurata limiterebbe, fino ad impedirlo, il diritto costituzionale di azione e di difesa, previsto dall’art. 24 Cost., e darebbe luogo ad una irragionevole disparità di trattamento tra soggetti uguali (ad esempio i lavoratori di una stessa fabbrica), in base alla materia disciplinata dalle norme processuali (provvedimenti assistenziali, previdenziali, pensionistici gestiti dall’INPS).

    In particolare, la norma de qua ridurrebbe l’organo giurisdizionale a mero organismo sussidiario che svolgerebbe soltanto un ruolo, al più, direttivo ovvero esecutivo degli interventi normativamente previsti (in pratica: nomina il consulente tecnico d’ufficio [d’ora in avanti «CTU»] e fissa l’inizio delle operazioni peritali ai sensi del terzo comma dell’art. 626 cod. proc. civ. – recte: 696 cod. proc. civ. – richiamato dal comma 1 dell’art. 696-bis dello stesso codice; qualora rilevi che l’accertamento tecnico preventivo non è stato espletato, oppure che è iniziato, ma non si è concluso, assegna alle parti i relativi termini; in assenza di contestazioni, omologa l’accertamento del requisito sanitario). Si tratterebbe di atti diretti a disciplinare l’iter del procedimento, ma non decisionali.

    In sostanza, ancorché destinato a svolgersi sotto la direzione di un giudice, il procedimento relativo all’ATP avrebbe natura e carattere di attività svolta da organo non giurisdizionale. Il giudice non parteciperebbe alla consulenza, né entrerebbe nel merito. Infatti, quando omologa l’accertamento del requisito sanitario, lo dovrebbe fare secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU. Il che confliggerebbe con l’art. 111, sesto comma, Cost., che esige la motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali.

    L’inoppugnabilità e l’immodificabilità del decreto di omologa completerebbero il quadro, relegando al rango di spettatore il difensore della parte ricorrente, al quale non sarebbe riservato un tempo e un luogo per la discussione del caso.

    Andrebbe poi considerato che il comma 6-bis dell’art. 10 del d.l. n. 203 del 2005, come convertito e da ultimo modificato, produrrebbe un notevole scompenso del principio del contraddittorio, attribuendo al consulente di parte INPS una sorta di libera mobilità e di intervento senza regole, di cui non gode l’eventuale consulente di parte del lavoratore. La norma in questione avrebbe introdotto un onere del CTU relativo all’informativa obbligatoria al direttore dell’INPS circa l’inizio delle operazioni peritali; e ciò al fine di consentire al medico di parte INPS «di partecipare alle operazioni peritali in deroga al comma 1 dell’art. 201 del codice di procedura civile». Si tratterebbe di un privilegio a favore del consulente della parte processuale INPS, peraltro più forte, mentre il consulente della parte ricorrente, quella più debole, dovrebbe ancora essere nominato con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, come prescritto dal citato art. 201.

    Tale costruzione processuale violerebbe il principio di ragionevolezza, risultando privo di razionalità il fatto di obbligare la parte ricorrente a dotarsi di un accertamento tecnico non costituente frutto di un sereno e “terzo” esame delle condizioni sanitarie del soggetto, «ma il frutto delle inevitabili pressioni che la presenza, libera da vincoli anche formali, del medico INPS può indurre e di fatto induce».

    In sostanza, non sarebbe dato comprendere perché il legislatore si sia determinato, per un verso, a privilegiare la presenza della parte INPS nell’ATP, agevolandone la partecipazione; per altro verso, a limitare il ruolo del giudice ad interventi prestabiliti e scevri di contenuto decisorio; per altro verso ancora, ad eliminare ogni presenza attiva del difensore, sicché spesso il ricorrente sarebbe privo di qualsiasi assistenza.

    Sarebbe difficile pensare che tale procedimento abbia dietro di sé una ragione giustificatrice in quanto, nella realtà, introdurrebbe una modifica processuale eccentrica e peggiorativa rispetto a quella previgente, mentre le norme di diritto sostanziale (assistenziale e previdenziale) sarebbero sempre uguali ed immutate nel tempo.

    La normativa censurata avrebbe stravolto l’intera disciplina di cui al Titolo IV, Capo II, del codice di procedura...

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