Ordinanza nº 247 da Constitutional Court (Italy), 28 Ottobre 2014

RelatoreGiuseppe Frigo
Data di Resoluzione28 Ottobre 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 247

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo Maria NAPOLITANO Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso dal Tribunale di Cremona nel procedimento vertente tra la Latteria Soresina Società Cooperativa Agricola ed altro e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione territoriale del lavoro di Cremona con ordinanza dell’11 settembre 2013, iscritta al n. 282 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visto l’atto di costituzione della Latteria Soresina Società Cooperativa Agricola ed altro, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 7 ottobre 2014 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;

uditi l’avvocato Francesco Antonio Romito per la Latteria Soresina Società Cooperativa Agricola ed altro e l’avvocato dello Stato Marina Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ordinanza dell’11 settembre 2013, il Tribunale ordinario di Cremona ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevede l’applicazione all’autore dell’illecito amministrativo della legge posteriore più favorevole, deducendo la violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (d’ora in avanti: «CEDU»), all’art. 15 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, ed all’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo;

che, secondo il giudice rimettente, la mancata previsione del principio dell’applicazione retroattiva della lex mitior in materia di sanzioni amministrative – per le quali il censurato art. 1 si limita a stabilire che nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione – lederebbe l’art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza e della parità di trattamento;

che, al riguardo, il giudice a quo si dichiara consapevole del fatto che analoghe questioni sono state ritenute in precedenza infondate da questa Corte, ma assume che tale orientamento debba essere rivisto alla luce della successiva evoluzione della giurisprudenza costituzionale;

che, difatti, la Corte ha recentemente chiarito che la regola della retroattività della legge penale più favorevole, pur non essendo espressamente stabilita nella Costituzione (a differenza del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole), deve...

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