DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 2014, n. 151 - Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della salute, aventi durata superiore a novanta giorni, a norma dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (14G00165)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto, in particolare l'articolo 2, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo cui sono individuati i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 di istituzione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 18 novembre 1998, n. 514 con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme di attuazione dagli articoli 2 e 4 della legge n. 241 del 1990;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa del 12 gennaio 2010, concernente le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge n. 69 del 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della salute, nonche' il decreto ministeriale 12 settembre 2003 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 59, recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute, e in particolare l'articolo 19, che fa salve le strutture organizzative di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2011 fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia, relativi alla nuova organizzazione del Ministero, da concludersi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011, registrato alla Corte dei conti in data 1° settembre 2011, reg. 11, foglio 257, concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Considerato che sussistono le motivazioni previste dall'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni per le quali i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere superiori a novanta giorni;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2014;

Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, n. 1512/2014 espresso nell'Adunanza del 17 aprile 2014;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2014;

Sulla proposta del Ministro della salute e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Termini di conclusione dei procedimenti amministrativi 1. I termini superiori a novanta giorni e fino a centottanta giorni, entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi attribuiti alla competenza del Ministero della salute che conseguano obbligatoriamente ad iniziative di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio, sono individuati nell'allegata Tab. A, che costituisce parte integrante del presente regolamento. 2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente a cadenza biennale, il Ministero della salute verifica lo stato di attuazione della normativa e promuove, nelle forme previste dalle vigenti disposizioni, le modificazioni ritenute necessarie. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n, 400 (Disciplina attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e successive modificazioni reca: "Art. 17. (Regolamenti) (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.". La legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni reca: "Nuove norme in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". I commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recano: "Art. 2. (Conclusione del procedimento) (Omissis). 3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono...

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