N. 73 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 - 16 gennaio 2009

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Nel ricorso ex art. 745 primo comma c.p.c. relativo al procedimento civile camerale iscritto al n. 284/07E.

Letto il ricorso ai sensi dell'art. 745 c.p.c. depositato dall'avv. Lucia Stazi con studio in Roma, via dei Crociferi, 44, avverso il provvedimento del cancelliere emesso in data 7 ottobre 2008 e notificato il 2 dicembre 2008, che ha rigettato l'istanza di apposizione della formula esecutiva al decreto pronunciato da questo tribunale il 6 marzo 2008 con il quale, tra l'altro, si era posto a carico di P. A., a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di euro 350,00;

Preso atto del diniego esplicito della cancelleria e che l'avv Stazi ha chiesto al Presidente del tribunale di decidere, come previsto dall'art. 745 comma 1 c.p.c. in merito a conflitto tra utenti e cancellerie per il rilascio di copie;

O s s e r v a Con istanza depositata in cancelleria il 24 luglio 2008 l'avv Lucia Stazi, procuratore costituito di P. M ., ha chiesto l'apposizione della formula esecutiva al decreto emesso da questo tribunale il 6 marzo 2008, non impugnato, con il quale era stato disposto l'affidamento esclusivo del figlio e statuita la corresponsione a titolo di contributo al mantenimento del minore della somma mensile di euro 350,00 a carico del padre. Con atto formale del 7 ottobre 2008 era opposto da parte del cancelliere un rigetto della copia richiesta con contestuale formula esecutiva, perche' non rientrante tra i provvedimenti per i quali la legge prevede espressamente la possibilita' di copia in forma esecutiva, ne' risultando il decreto in questione munito di efficacia per ragioni di urgenza.

La perplessita' manifestata dal cancelliere in ordine all'apponibilita' della formula esecutiva sul decreto appare fondata poiche' l'art 474, comma 2, n. 1 c.p.c. non indica tra i provvedimenti ai quali va riconosciuta l'efficacia di titolo esecutivo i decreti assunti ex artt. 737 e segg c.p.c., come quelli che quantificano il contributo al mantenimento di un figlio minore posto a carico di un genitore non coniugato.

L'analogia con i provvedimenti similari in materia di famiglia pronunciati dal tribunale ordinario non sembrerebbe attuabile perche' a differenza di questi, che sono titoli esecutivi espressamente previsti ex art. 148 c.c., quelli assunti ai sensi degli artt. 737 e segg. c.p.c. dai tribunali per i minorenni, non lo sono.

Si e' tentato da parte di taluni di...

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