N. 71 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 novembre 2008

IL TRIBUNALE Nella causa n. 1027/2006 (alla quale e' riunita la causa n.

1028/2006) promossa da Giomi Pietro e Landi Pierluigi, ricorrenti;

Contro Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, convenuta.

All'udienza del 27 novembre 2008 ha pronunziato la seguente ordinanza.

Premesso che con distinti ricorsi depositati entrambi in data 14 settembre 2006 Giomi Pietro e Landi Pierluigi esponevano:

di essere iscritti all'Albo dei ragionieri di Lucca ed alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali rispettivamente dal 1968 e dal 1969;

di aver presentato in data primo agosto 2005 ed in data 11 gennaio 2006 domanda di pensione di anzianita' con decorrenza dal primo settembre 2005 e dal primo febbraio 2006;

che con delibere n. 150/2006 e 147/2006 entrambe in data 9 febbraio 2006 era stata comunicata la liquidazione provvisoria della pensione;

che la pensione era stata liquidata facendo applicazione dell'art. 49 del regolamento di esecuzione dello statuto della Cassa nel testo successivo alla delibera del 22 giugno 2002 del Comitato dei delegati, divenuta efficace in data 3 marzo 2003 a seguito dell'approvazione ministeriale;

che tale delibera del 22 giugno 2002 era illegittima in quanto non rispettava il principio del 'pro rata' di cui all'art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, determinando una decurtazione di circa il 20% dell'importo della pensione;

che i ricorrenti, deducendo la illegittimita' della delibera di modifica dello statuto della Cassa in relazione alla violazione dell'art. 3, legge n. 335/1995, chiedevano quindi che l'ente previdenziale fosse condannato al pagamento della pensione determinata nel rispetto del principio del pro rata e quindi, con i criteri previgenti in relazione all'anzianita' gia' maturata sino al 22 giugno 2002;

che in corso di causa e' intervenuta la legge 27 dicembre 2006, n. 296 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)', che all'art. 1, comma 763 testualmente dispone: 'All'art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: ''Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, la stabilita' delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi e' da ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai trenta anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto art.

2, comma 2, e' redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonche' dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto art. 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianita' gia' maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualita' e di equita' fra generazioni. Qualora le esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito l'ente interessato e la valutazione del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, possono essere adottate le misure di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509''. Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti ti prima della data di entrata in vigore della presente legge';

che la convenuta Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali ha chiesto il rigetto della domanda anche sulla base della sopravvenienza, in corso di giudizio, dell'art. 1, comma 763 della legge finanziaria per il 2007;

che questo tribunale, nel corso della presente controversia, ha gia' sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art.

1, comma 763, secondo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (vedi ordinanza 12 luglio 2007 del Tribunale di Lucca, iscritta al n.

700 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2007) e la Corte costituzionale ha dichiarato tale questione manifestamente inammissibile, osservando in motivazione: 'e' di tutta evidenza che il giudice a quo chiede a questa Corte un avallo all'interpretazione (non univoca, ne' basata su un diritto vivente) che ritiene deve essere attribuita alla norma censurata; che il rimettente...

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