N. 70 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 - 17 ottobre 2008

IL TRIBUNALE Nella causa iscritta al n. 1750/2007 R.G. tra Valeri Maria, residente in Teramo, elettivamente domiciliata in Bellante Stazione (TE), via Nazionale n. 269, presso lo studio dell'avv. Domenico Di Sabatino, che la rappresenta e difende come da procura in atti e Poste Italiane S.p.A., con sede in Roma, Viale Europa n. 190, in persona del responsabile della Direzione delle risorse umane ed organizzazione, dott. Claudio Picucci, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Marazza, come da procura in atti, elettivamente domiciliato in Teramo, corso De Michetti n. 64, presso lo studio dell'avv. Franco Di Teodoro;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

A scioglimento della riserva di cui all'udienza del 16 ottobre 2008;

O s s e r v a Con ricorso depositato in data 17 dicembre 2007, ritualmente notificato, Valeri Maria si rivolgeva al Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, esponendo:

di aver lavorato alle dipendenze della Poste Italiane S.p.A.

presso l'ufficio postale di Teramo, con la qualifica di addetta all'area operativa e svolgendo mansioni di operatore di sportello nel seguente periodo: dal 4 luglio 2002 al 30 settembre 2002;

che tale assunzione era stata ufficializzata in Teramo mediante la sottoscrizione di un contratto a tempo determinato in data 1° luglio 2002;

che nel contratto a tempo determinato la Poste Italiane S.p.A. aveva indicato come motivo giustificante la sussistenza di 'esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un piu' funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all'introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi, nonche' all'attuazione delle previsioni di cui agli Accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002 congiuntamente alla necessita' di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo estivo';

che la ricorrente era stata destinata alla ordinaria attivita' di operatore di sportello in sostituzione di personale assente per malattia, infortunio ed a copertura di posto vacante;

che presso il predetto ufficio non era in atto alcuna ristrutturazione o rimodulazione degli assetti occupazionali, ne' l'introduzione di nuovi processi produttivi, ne' la sperimentazione di nuovi servizi;

che inoltre non era stata neppure rispettata la quota massima della percentuale del 10% degli assunti a tempo determinato, rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato richiesta dal CCNL per la validita' dell'assunzione a termine;

che pertanto l'assunzione a termine era collegata a necessita' normali dell'azienda convenuta, e non ad esigenze straordinarie, come si desume dall'ingente quantitativo di assunzioni precarie e dalla genericita' dei motivi indicati nel contratto;

che i motivi ivi indicati non consentivano l'apposizione del termine per la loro genericita', non essendo stati indicati i nominativi, ne' le mansioni del personale assente per ferie;

che al momento della assunzione della ricorrente non vi era necessita' dell'espletamento del servizio con la concomitanza di assenze per ferie poiche' la Poste Italiane S.p.A. aveva gia' provveduto, mediante altre assunzioni, a coprire le assenze del personale in ferie e che, in ogni caso, in quel momento non era sussistente un immediato nesso tra la assunzione del ricorrente ne' con l'inizio ne' con il termine di una assenza di un lavoratore o piu' lavoratori per ferie;

che pertanto il contratto tra Valeri Maria e la Poste Italiane S.p.A. doveva intendersi nullo per violazione di norme imperative di legge disciplinanti la materia;

che la risoluzione del rapporto alla scadenza del termine era quindi illegittima, con conseguente diritto della parte ricorrente di essere risarcita per i danni...

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