N. 9 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 febbraio 2009 - 28 gennaio 2009

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Contro la Regione Campania, in persona del Presidente in carica per l'impugnazione della legge regionale della Campania n. 16 del 28 novembre 2008, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 48 del 1° dicembre 2008, recante 'Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per i rientri dal disavanzo', in relazione ai suoi articoli 4, commi 2 e 7.

La legge regionale della Campania n. 16 del 2008 e' stata emanata al fine dichiarato (v. art. 1) di garantire il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa e di riqualificazione del Sistema sanitario regionale previsti dal piano di rientro di cui alla delibera di Giunta regionale n. 460 del 20 marzo 2007, adottata a seguito dell'Accordo ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005)L'art. 1, comma 180, della legge finanziaria 2005 dispone: 'La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 174 e 176 nonche' in caso di mancato adempimento per gli anni 2004 e precedenti, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo e' condizione necessaria per la riattribuzione alla regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma', intercorso tra il Presidente della Regione Campania e i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 17 del 26 marzo 2007.

L'art. 4, privo di rubrica, della legge regionale dispone:

'1. Le consulenze in essere alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ulteriormente rinnovabili ne' rinegoziatili.

  1. In previsione della scadenza delle consulenze di cui al comma 1, l'Azienda sanitaria o ospedaliera chiede all'assessorato regionale di verificare se fra le risorse umane presenti nell'organico del personale regionale siano comprese figure professionali compatibili con le esigenze dell'Azienda richiedente. L'assessorato puo' incaricare detto personale dipendente di fornire la consulenza prevedendo la corresponsione delle remunerazioni, conformemente alle previsioni contrattuali vigenti, a carico dell'Azienda richiedente, ovvero, laddove le professionalita' richieste non siano reperibili in organico...

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