N. 8 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 febbraio 2009 - 23 gennaio 2009

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, con sede in L'Aquila, per la declaratoria di incostituzionalita' e conseguente annullamento dell'art. 1, comma 116, della legge della Regione Abruzzo del 13 novembre 2008, n. 16, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 8 Straordinario del giorno 26 novembre 2008, recante 'provvedimenti urgenti e indifferibili', per contrasto gli artt. 3, 97 e 81 della Costituzione e a cio' a seguito della determinazione del Consiglio dei ministri di impugnativa della predetta legge regionale, assunta nella seduta del 23 gennaio 2009.

  1. - Nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 8

    Straordinario del 26 novembre 2008, risulta pubblicata la legge regionale 21 novembre 2008, n. 16, recante 'provvedimenti urgenti indifferibili'.

    L'art. 1, comma 116, dispone testualmente: 'l'art. 1, comma 1 della legge regionale 17 agosto 2006 n. 28 ''trattamento economico del personale trasferito alle Province'' e' cosi' modificato: dopo le parole ''e' corrisposto, dagli enti di appartenenza'', le parole ''un assegno ad personam riassorbibile'' sono sostituite con le parole ''un assegno ad personam non riassorbibile'''.

    A sua volta, l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 17 agosto 2006, n. 28, recante 'norme in tema di trattamento economico del personale trasferito alle Province' stabilisce che 'al personale regionale transitato nei ruoli delle amministrazioni provinciali in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale) e della legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali), e' corrisposto, dagli enti di appartenenza, un assegno ad personam riassorbibile pari alla differenza del trattamento economico retributivo complessivo riferito all'esercizio 2004, al netto...

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