Sentenza nº 242 da Constitutional Court (Italy), 24 Ottobre 2014
Relatore | Giuliano Amato |
Data di Resoluzione | 24 Ottobre 2014 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 242
ANNO 2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo Maria NAPOLITANO Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Alessandro CRISCUOLO
- Paolo GROSSI
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Sergio MATTARELLA
- Mario Rosario MORELLI
- Giancarlo CORAGGIO
- Giuliano AMATO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dellart. 1, comma 4, lettera f), della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e allistruzione), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, nel procedimento vertente tra lIstituto G. Verga di Frattamaggiore ed altri ed il Ministero dellIstruzione, dellUniversità e della Ricerca, con ordinanza del 5 aprile 2013 iscritta al n. 132 del registro ordinanze del 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dellanno 2013.
Visto latto di costituzione di Silvio Duilio, nella qualità di legale rappresentante dellIstituto G. Verga di Frattamaggiore, nonché latto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nelludienza del 7 ottobre 2014 il Giudice relatore Giuliano Amato;
uditi lavvocato Carlo Rienzi per Silvio Duilio e lavvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
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Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato − in riferimento agli artt. 3, 33, 41 e 76 Cost. − questione di legittimità costituzionale dellart. 1, comma 4, lettera f), della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e allistruzione), il quale prevede, fra i requisiti necessari ai fini del riconoscimento della parità degli istituti scolastici, «lorganica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe».
Le censure del rimettente hanno ad oggetto la disposizione in esame «nel combinato disposto interpretativo di cui al regolamento ex decreto 29 novembre 2007, n. 267, art. 1, comma 6, lettere e) ed f) e D.M. n. 83 del 10 ottobre 2008, art. 3, punto 3.4, lettera f), alla luce dei commi 2 e 3 dellart. 1, e comma 1 dellart. 8 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 (Regolamento recante norme per il riordinamento degli istituti professionali, a norma dellart. 64, comma 4, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133)». »
La norma viene censurata nella parte in cui nella fase transitoria di passaggio al nuovo ordinamento scolastico − introduce per gli istituti paritari il divieto di costituire intere sezioni ex novo, consentendo di costituire solo la prima classe a partire dallanno scolastico 2010/2011, e gradualmente ciascuna classe per ogni successivo anno, fino al completamento del corso, in considerazione della progressiva entrata in vigore del nuovo ordinamento per tutte classi.
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− Il TAR riferisce di essere investito della decisione in ordine al ricorso proposto da un istituto scolastico privato e da alcuni studenti lavoratori, al fine di ottenere lannullamento dei decreti con i quali lUfficio scolastico regionale della Campania ha riconosciuto la parità scolastica per la sola prima classe dellistituto ricorrente, e ha disposto il diniego per le classi successive, già attive. A sostegno dellimpugnativa, i ricorrenti hanno dedotto linesistenza di norme ostative al riconoscimento della parità scolastica anche per le classi successive alla prima, già a partire dallanno scolastico 2010/2011.
Il giudice a quo evidenzia di avere accolto le istanze cautelari dei ricorrenti, mediante la sospensione dei provvedimenti impugnati, e di avere risolto unidentica questione con le proprie precedenti sentenze nn. 1233, 1234 e 1235 del 2011, nelle quali sarebbe offerta una lettura delle disposizioni richiamate in armonia con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 33 e 41 Cost.
2.1.− È lo stesso giudice rimettente, tuttavia, a riferire che con la decisione n. 4208 del 2011, il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza n. 1235 del 2011 del medesimo TAR Lazio e ha escluso la possibilità di riconoscere la parità scolastica per classi successive alla prima, laddove ciò comporti una scissione fra la prima classe da istituirsi ex novo secondo il nuovo ordinamento − e le classi successive, da costituire sulla base del vecchio ordinamento.
Secondo linterpretazione fatta propria dal Consiglio di Stato, il riferimento alla nozione di «corsi completi», contenuto nellart. 1, comma 4, lett. f), della legge n. 62 del 2000, dovrebbe essere letto in relazione al periodo successivo, in cui si esclude la possibilità di riconoscere la parità in relazione a singole classi, fatta salva lipotesi di istituzione di nuovi corsi completi. Il principio di gradualità richiederebbe che lintroduzione del nuovo corso di studi avvenga a partire dalla prima classe, in base ad un sistema che ammette, in una fase transitoria, la coesistenza di classi «a vecchio ordinamento» e di classi «a nuovo ordinamento», fino al definitivo esaurimento del primo; il principio di organicità non consentirebbe di riconoscere la parità a classi, successive alla prima, costituite in base ad ordinamenti di studi che la normativa nazionale ha inteso superare.
2.2.− Pur non condividendo tale indirizzo interpretativo, il TAR evidenzia di doversi uniformare...
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