Sentenza nº 241 da Constitutional Court (Italy), 24 Ottobre 2014

RelatorePaolo Grossi
Data di Resoluzione24 Ottobre 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 241

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo Maria NAPOLITANO Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 271, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), promosso dal Consiglio di Stato nel procedimento vertente tra la Lega Toscana delle autonomie locali ed altra e il Comune di Lastra a Signa, con ordinanza del 25 luglio 2012 iscritta al n. 18 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visti gli atti di costituzione della Lega Toscana delle autonomie locali, della Lega delle autonomie locali (Legautonomie), nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 7 ottobre 2014 il Giudice relatore Paolo Grossi;

uditi gli avvocati Giuseppe Morbidelli per la Lega Toscana delle autonomie locali, Fabio Elefante e Domenico Ielo per Lega delle autonomie locali (Legautonomie) e l’avvocato dello Stato Marina Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. − Nel corso di un giudizio d’appello della sentenza di rigetto di un ricorso proposto dalla Lega Toscana delle autonomie locali, associazione regionale di enti locali, aderente alla Lega delle autonomie locali (Legautonomie), avverso il provvedimento con il quale il Comune di Lastra a Signa ha respinto la richiesta finalizzata ad ottenere il distacco temporaneo di un dipendente comunale presso la sede dell’associazione, il Consiglio di Stato, sezione V, con ordinanza emessa il 25 luglio 2012, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 271, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), «nella parte in cui esclude la possibilità per gli enti locali di distaccare il proprio personale anche presso associazioni diverse da quelle tassativamente indicate».

    Il rimettente premette che l’elenco, contenuto nella norma censurata, delle associazioni in favore delle quali è consentito il distacco dei dipendenti comunali ha carattere tassativo, come evidenziato dal dato letterale della norma stessa (in mancanza di alcuna locuzione volta a chiarire la caratterizzazione esemplificativa dell’elencazione e la possibilità di estendere la sfera di operatività di tale normativa anche ad altre associazioni di enti locali, oltre agli «organismi nazionali e regionali dell’Anci, dell’Upi, dell’Aiccre, dell’Uncern, della Cispel e sue federazioni»), oltre che da quello sistematico (desumibile dal precedente art. 270, che – in tema di riscossione dei contributi associativi – ne estende la portata dispositiva anche alle altre associazioni di enti locali diverse da quelle enumerate).

    Ritenuta la rilevanza della questione (giacché il diniego impugnato risulta basato proprio sulla affermata tassatività dell’elenco delle associazioni contemplate dalla norma), quanto alla non manifesta infondatezza il rimettente osserva che la previsione di un numerus clausus di associazioni potenzialmente beneficiarie dei distacchi in esame si pone innanzitutto in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, venendo a consacrare una ingiustificata disparità di trattamento in danno delle associazioni diverse da quelle tipizzate e degli enti locali che aderiscano a tali associazioni, che non possono giovarsi del meccanismo normativamente enucleato. Inoltre, la previsione di un elenco rigido produce una irragionevole cristallizzazione delle associazioni beneficiarie che opera in modo avulso dalla verifica del dato, potenzialmente variabile, dell’effettiva assunzione di un altrettanto o più rilevante grado di rappresentatività e meritevolezza anche da parte di associazioni diverse.

    Sulla base di tali considerazioni, il rimettente denuncia anche un vulnus al principio di libertà di associazione, tutelato dallart. 18 Cost., in quanto lirragionevole preclusione delloperatività del beneficio in favore di altre associazioni produce un deterrente rispetto alladesione dellente locale a tali associazioni (incidendo negativamente sul valore del pluralismo e sulla libertà di scegliere le associazioni a cui aderire), nonché «una discriminazione, non...

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