n. 176 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 marzo 2014 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA (Sezione Quart

  1. Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 290 del 2012, proposto da: Giuseppe Sarubbi, rappresentato e difeso dagli avv. Guido D'Angelo e Felice Laudadio, con domicilio eletto presso l'avv. Guido D'Angelo in Napoli, via del Rione Sirignano, n. 6;

    Contro Comune di Napoli, rappresentato e difeso dagli avv. Gabriele Romano, Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci, domiciliato o in Napoli, presso l'Avvocatura Municipale - p.zza S. Giacomo;

    Regione Campania;

    Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, Soprintendenza Per i Beni Architettonici Paesaggistici Storici Artistici ed Etnoantropologici per Napoli e Provincia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;

    Per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare, a) delle disposizioni dirigenziali congiunte n. 4 del 19.10.2011 del dirigente II Municipalita' e n. 419 in pari data del dirigente del servizio antiabusivismo edilizio del Comune di Napoli aventi ad oggetto annullamento della DIA n. 212/2005 ed ordine di demolizione per parte degli abusi, ed irrogazione di sanzione pecuniaria per parte degli abusi;

  2. nonche' degli atti presupposti, connessi e consequenziali e, in particolare: - della nota del 23.9.2011 del Dipartimento Pianificazione Urbanistica - Servizio Supporto Giuridico-Economico del Comune di Napoli;

    - delle note del Dipartimento Urbanistica prot. 236/a dell'11.3.2010, prot. 247/a del 17.3.2010 e nota 27.10.2010 della Soprintendenza;

    - dei verbali 12.3.2008 e 8.4.2008 di validazione del formato digitale dei perimetri delle aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e del conforme certificato di destinazione urbanistica;

    - per quanto occorra dell'art. 124 della Variante Generale al PRG approvata con DPGRC n. 323/2004;

    - della nota prot. 1825 del 21.7.2010, contenente avviso del procedimento di riesame tra l'altro della DIA n. 212/05;

    - della nota prot. 1825 del 21.2.2010 della II Municipalita';

    - per quanto occorra delle note 7.9.2011 del Dipartimento di pianificazione urbanistica e del 28.9.2011 dell'Unita' condono edilizio;

  3. Di tutti gli atti gravati con i pendenti ricorsi R.G. 7185/09 e 6004/10 e relativi motivi aggiunti. Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Napoli e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ministero Per i Beni e le Attivita' Culturali e di Soprintendenza Per i Beni Architettonici Paesaggistici Storici Artistici ed Etnoantropologici per Napoli e Provincia;

    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2013 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Il ricorrente e' destinatario delle disposizioni dirigenziali congiunte n. 4 del 19.10.2011 del dirigente II Municipalita' e n. 419, di pari data, del dirigente del Servizio antiabusivismo edilizio del Comune di Napoli aventi ad oggetto annullamento della DIA n. 2153/05 (pratica n. 212/2005) e conseguente ordine di demolizione per parte degli abusi edilizi, nonche' di irrogazione di sanzione pecuniaria per parte degli abusi, su di un immobile sito in Napoli alla via C. Colombo n. 45, destinato ad attivita' alberghiera e precedentemente adibito ad uffici, noto come edificio ex Flotta Lauro, e attualmente denominato "Hotel Romeo". In particolare, il ricorrente ha ricoperto il ruolo di Direttore dei lavori dell'annullata DIA, presentata il 13.6.2005. In punto di fatto, all'esito di lavori di consolidamento strutturale dell'edificio suddetto in Napoli alla via C. Colombo n. 45, eseguiti giusta DIA n. 23/2004, e' stata presentata al Comune di Napoli la DIA pratica n. 212/2005 al fine di realizzare lavori volti al mutamento di destinazione ad uso alberghiero dell'immobile. Quest'ultima DIA contemplava un intervento di ristrutturazione edilizia mediante parziale demolizione e ricostruzione, asseritamente senza aumento di volume ed a tale denuncia erano allegate planimetrie contenenti lo stato di fatto e quello di progetto dell'edificio. Le opere sono state ultimate in data 14.12.2007, giusta comunicazione di fine lavori depositata agli atti del Comune di Napoli. Il Comune di Napoli, con nota del 21.7.2010, comunicava l'avvio di un procedimento di riesame delle denunce di inizio attivita' in base alle quali erano stati eseguiti lavori edili per l'Hotel Romeo, tra cui la DIA n. 2153 del 13.6.2005. Gli elementi indicati nell'avviso di avvio del riesame erano oggetto di controdeduzioni della societa' Romeo con nota del 5.8.2010. Il Comune concludeva il procedimento di riesame della DIA n. 2153 (pratica n. 212/2005) con le determinazioni congiunte del 19.10.2011 n. 4 e n. 419, che hanno dichiarato l'inefficacia della suddetta DIA, in ragione del mancato rispetto del vincolo paesaggistico (che avrebbe imposto l'acquisizione del parere della competente Soprintendenza). Inoltre, ritenendo essere intervenuto un aumento volumetrico non consentito dalla normativa urbanistica vigente per la zona in esame, le medesime determinazioni congiunte hanno diffidato la societa' alla demolizione delle opere eseguite su parte del piano ottavo e sull'intero nono piano, applicando per i restanti abusi la sanzione pecuniaria. Piu' nello specifico, le ripetute determinazioni congiunte hanno in sostanza dichiarato senza effetto la DIA perche' l'immobile in questione sarebbe stato assoggettato al vincolo di cui all'art. 142, comma 1, lett. a), D.Lvo n. 42/04 s.m.i. e non era stato acquisito il necessario atto di assenso rilasciato dalla Soprintendenza, tenuto conto delle conseguenti prescrizioni del suindicato D.Lvo n. 42/04. Hanno quindi ordinato la demolizione degli interventi realizzati in base a tale DIA e in parte in sua difformita', in quanto in contrasto con l'art. 124, comma 2, della variante al PRG, che consente interventi di ristrutturazione edilizia solo a parita' di volume legittimo esistente. Quanto al primo punto il Comune ritiene l'immobile assoggettato a vincolo ex lege di cui alla cd. legge Galasso per essere lo stesso situato nella fascia dei 300 mt dalla battigia - ai sensi dell'art. 142 comma 1 D.lgs. 42/2004 - non ritenendo che vi siano gli estremi per la deroga del vincolo previsto ex lege, ai sensi dell'art. 142, comma 2, medesimo D.Lgs. 42/2004 (in ragione della qualificazione dell'area negli strumenti urbanistici vigenti al 1985 che secondo il Comune non rientrava in zona A e B). In particolare, secondo il Comune, l'area su cui insiste l'immobile risulta sottoposta al vincolo paesaggistico ope legis in quanto alla data del 6 settembre 1985, il PRG del 1972 classificava l'area come zona D - Estensione e completamento, sottozona D/2, disciplinata dall'art. 10 delle NTA, secondo quanto risulterebbe dalla Tavola 3 della zonizzazione e come si evincerebbe testualmente dal D.M. n. 1829 del 31.3.1972 di approvazione del PRG. Quanto al secondo punto, a fronte della contestazione dell'incremento volumetrico la parte ricorrente aveva controdedotto che non vi sarebbe stato alcun incremento volumetrico bensi' una traslazione di volumi recuperati da spazi destinati a volumi tecnici. Secondo il Comune si sarebbe comunque realizzato un incremento volumetrico, non potendo essere condiviso il criterio di calcolo dei volumi esistenti e di progetto, eseguito dal progettista il quale avrebbe sottratto dalla volumetria utile originaria volumi interni all'edificio - destinandoli, nel nuovo progetto, a vani scala, alloggi degli ascensori, cavedi e luoghi statici sicuri - ed avrebbe recuperato tali volumi all'undicesimo livello fuori terra (piano 90), in contrasto con l'art. 7 della Variante al PRG, che fissa le modalita' di calcolo delle volumetrie utili e le eventuali esclusioni. Il Comune, nelle determinazioni congiunte in esame, dava altresi' atto di avere esaminato le controdeduzioni dell'interessato non trovandole determinanti e dava conto della sussistenza di un interesse pubblico all'adozione della misura di autotutela, rilevando tra l'altro la presenza di un interesse di rango costituzionale di tutela del paesaggio. Parte ricorrente insorge avverso le determinazioni congiunte del 19.10.2011 n. 4 e n. 419 e avverso tutti gli atti in epigrafe, lamentando censure di violazione di legge, difetto di istruttoria ed eccesso di potere. In particolare lamenta: 1) L'insussistenza sulla zona in questione del vincolo di cui all'art. 142, comma 1, lett.

  4. D.L.vo n. 42/04 e, pertanto, l'assenza della necessita' del nulla osta paesaggistico. Sussisterebbero, infatti, i presupposti di fatto per applicare la deroga all'assoggettabilita' dei lavori alla autorizzazione paesaggistica, giusta il disposto dell'art. 142 comma 2 D.lgs. 42/2004. Il PRG, secondo la zonizzazione della tavola di riferimento (che deve considerarsi la tavola 5 in quanto redatta ai sensi del DM 1444/68) classifica l'area su cui sorge l'immobile della societa' Romeo quale zona "B" disciplinata altresi' dall'articolo 2 delle NTA. Di conseguenza, la inclusione dell'area in zona B alla data del 6.9.1985 rende operativa la deroga al vincolo paesistico ex lege di cui all'art. 142 co 2 D.Lgs. 42/2004;

    2) L'insussistenza di incrementi volumetrici. L'intervento proposto in DIA e successivamente realizzato avrebbe dato luogo ad una ristrutturazione con spostamento di alcuni volumi in diverse allocazioni ma senza modificare la volumetria dell'edificio, ne' sarebbe stato realizzato alcun piano supplementare. In ogni caso le opere realizzate consisterebbero in interventi di ristrutturazione edilizia realizzati con DIA sostitutiva, considerato che, ai sensi all'art. 20 D.P.R....

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT