n. 175 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 luglio 2014 -

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO SEZIONE PRIMA Composta dagli Ill.mi Magistrati: Dott. Palma Romeo Ermenegildo - Presidente Dott. Cancilla Francesco Antonino - Relatore ed estensore Avv. Macaluso Salvatore - Giudice a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9 giugno 2014, ha pronunciato la seguente ordinanza - sul ricorso n. r.g. 186 / 2014 proposto da: Societa' Agricola Solar Farm s.r.l., in persona del suo legale rappresentante, assistita dall'avv. Luigi Cinquemani e dal dott. Costantino Verbari - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Agrigento - resistente - avverso l'avviso di accertamento ai fini dell'IRES per l'anno 2010 con contestuale provvedimento di irrogazione delle sanzioni emesso dall'Agenzia delle Entrate, n. TY503T102178/2013, notificato in data 28 ottobre 2013. Svolgimento del processo Con ricorso ritualmente notificato la Societa' Agricola Solar Farm s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, fondato su un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza a seguito di attivita' di verifica presso l'azienda della ricorrente. In via preliminare, la societa' Solar Farm s.r.l. deduceva di esercitare l'attivita' di coltivazione di ortaggi in serre e l'attivita' di produzione di energia elettrica da fonte solare - fotovoltaica presso l'azienda sita in territorio di Agrigento, in contrada Monte Narbone;

precisava che l'energia veniva ceduta al Gestore Servizi Energetici verso corrispettivo e che essa ricorrente aveva presentato la dichiarazione dei redditi, optando per il regime impositivo di cui all'art. 32 DPR 917/1986, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 1093, della L. 296/2006, e dichiarando un reddito di impresa pari ad euro 1.268 come reddito agrario. La ricorrente aggiungeva che, a seguito di verifica da parte della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate emetteva l'impugnato avviso di accertamento, con il quale veniva disapplicato il regime di cui all'art. 1 comma 1093 della L. 296/2006 e il reddito veniva elevato ad euro 1.567.132 con conseguente quantificazione dell'IRES in euro 430.961 e maggiore imposta per euro 430.612, oltre sanzioni ed interessi. Con il ricorso la societa' Solar Farm s.r.l. formulava numerosi motivi di censura, che venivano contestati puntualmente dall'Agenzia delle Entrate con controdeduzioni In diritto Fra i numerosi motivi articolati dalla Solar Farm s.r.l. assume importanza dirimente il motivo con il quale si deduce l'illegittimita' dell'atto impositivo "per violazione dell'art. 32 del DPR 917/1986, dell'art. 1, comma 423, della L. 266/2005 e dell'art. 1, comma 1093, della Legge n. 296/2006". La ricorrente, in particolare, ha dedotto che, in virtu' del combinato disposto dell'art. 1, comma 423, della L. 266/2005, e dell'art. 1, comma 1093, della Legge n. 296/2006, che introducono chiaramente una fiscalita' di vantaggio, l'attivita' di produzione di energia elettrica mediante impianto fotovoltaico deve considerarsi attivita' agricola connessa "senza alcuna eccezione e senza alcun limite", sicche' essa determina esclusivamente reddito agrario assoggettato al regime di cui all'art. 32 del TUIR. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale assunto, evidenziando che le richiamate disposizioni richiedono che l'attivita' di produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili deve essere effettivamente connessa a quella agricola e non deve essere cosi' ingente da modificare radicalmente la natura dell'attivita' esercitata, cosi' da renderla non piu' agricola ma industriale. In particolare, nel caso specifico della Solar Farm s.r.l., l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che i ricavi provenienti dall'attivita' agricola della societa' ricorrente sono stati pari ad euro 250,50 per l'anno 2010 e ad euro 1.162,50 per l'anno 2011 a fronte di...

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