n. 172 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 giugno 2014 -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Terza sezione penale Composta da: Claudia Squassoni - Presidente Luigi Marini - Relatore Vito Di Nicola Chiara Graziosi Aldo Aceto ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da CLARK Stephen, nato a il // in qualita' di legale rappresentante del "J. P. Getty Trust" avverso l'ordinanza del 28/2-3/5/2012 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pesaro che, quale giudice chiamato a decidere ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. sulla opposizione mossa all'ordinanza emessa il 10/2/2010 dallo stesso Ufficio quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di revoca della confisca della statua bronzea denominata "L'atleta vittorioso" attribuibile all'artista greco Lisippo e attualmente collocata in California (USA) presso il Getty Museum;

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

Udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;

Lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;

Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 3 maggio 2012 (ud. 28 febbraio 2012) il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pesaro, quale giudice chiamato a decidere ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. sulla opposizione mossa all'ordinanza emessa il 10 febbraio 2010 dallo stesso Ufficio quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di revoca della confisca della statua bronzea denominata "L'atleta vittorioso" attribuibile all'artista greco Lisippo e attualmente collocata in California (USA) presso il Getty Museum. Il Giudice delle indagini preliminari ha emesso l'ordinanza qui impugnata al termine dell'udienza tenuta il 28 febbraio 2012 con le forme dell'art. 127 cod. proc. pen. alla presenza delle parti interessate provvedendo in conformita' della decisione con cui questa Corte aveva qualificato come atto di opposizione in fase esecutiva il ricorso proposto dal sig. Clark avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari in data 10 febbraio 2010 sopra richiamata. 2. I fatti che hanno condotto alla emanazione del provvedimento impugnato sono dettagliatamente riportati nel provvedimento stesso, nella precedente ordinanza del 10 febbraio 2010, nell'atto di ricorso e nello scritto, qualificato "controricorso", che l'Avvocatura generale dello Stato nell'interesse del Ministero per i beni e le attivita' culturali ha depositato in data 30/7/2012 presso il Tribunale, di Roma e che e' pervenuto al Tribunale di Pesaro in data 6/8/2012. 3. Questo autorizza la Corte a una piu' sintetica esposizione della vicenda nel termini che seguono;

- la statua in bronzo fu agganciata in acqua con le reti da alcuni pescatori a bordo di due motopescherecci (comandati dai sigg. Pirani e Ferri) nell'estate del 1964,e quindi portata a terra presso il porto di Fano senza essere denunciata alle autorita' competenti e i nascosta presso l'abitazione del sig. Felici, amico di Ferri, in Carrara di Fano;

- ceduta ai sigg. Barbetti, antiquari, la statua fu trasferita a Gubbio e nascosta presso l'abitazione di un sacerdote, Giovanni Nagni, fino ai mese di maggio 1965;

nel frattempo, infatti, nel mese di aprile 1965 era pervenuta ai Carabinieri la notizia di un viaggio dei sigg. Barbetti in Germania per vendere una statua di valore ed erano state poco dopo eseguite inutilmente attivita' di perquisizione domiciliare in danno dei presunti possessori;

- le indagini in corso ad opera della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia ipotizzavano a carico dei sigg. Pietro Fabio e Giacomo Barbetti e del sacerdote Giovanni Nagni il reato di ricettazione in relazione al reato ex art. 67 della legge n. 1089 del 1939;

- il procedimento instaurato si concluse con l'assoluzione di tutti gli imputati ad opera del Tribunale di Perugia e con la successiva condanna ad opera della Corte di appello di Perugia, sull'impugnazione del Pubblico ministero, per i reati di ricettazione (sigg. Barbetti) e favoreggiamento (sig. Nagni). Sull'impugnazione delta parti private la Corte di Cassazione annullo' la sentenza con rinvio alla Corte di appello di Roma che, con sentenza dell'8/11/1970, definitivamente assolse gli imputati per assenza di prove del reato ex art. 67 della legge n. 1089 del 1939, reato presupposto dell'ipotesi di ricettazione. Secondo i giudici dell'appello difettavano le prove circa la materialita' dei fatti (natura del reperto e luogo di rinvenimento);

- nel frattempo, nel periodo maggio-giugno 1965 la statua era stata ceduta ad altra persona, verosimilmente di Milano e se ne persero le tracce;

- secondo le dichiarazioni in atti, la statua fu vista nel 1972 in Monaco di Baviera presso l'antiquario Heinz Herzer e nel 1973 i Carabinieri ebbero in Monaco diretta conferma della circostanza, ma non poterono ne' visionare la statua ne' acquisirne una immagine;

- sulla base di tali elementi la Pretura di Gubbio iscrisse nel registro notizie di reato un nuovo procedimento rubricato sotto il reato di esportazione clandestina di opere d'arte e quindi dette corso ad attivita' rogatoriale che le autorita' di Monaco di Baviera non accolsero in quanto il reato ipotizzato non era incluso fra quelli che potevano dare origine ad estradizione;

con la conseguenza che le medesime autorita' germaniche nel corso del 1974 disposero l'archiviazione dei procedimento avviato e restituirono il sig, Heinz Herzer nella piena disponibilita' dell'opera;

- nel frattempo i Carabinieri avevano acquisito le dichiarazioni di un commerciante di Imola, Renato Merli, che nel 1964 aveva visionato la statua presso coloro che l'avevano rinvenuta in mare ed era stato a conoscenza della successiva vendita al sigg. Barbetti. Acquisita da Merli una fotografia della statua ancora coperta delle concrezioni marine, ricevute da lui le indicazioni sui soggetti coinvolti e sentiti i comandanti dei due motopescherecci, i Carabinieri ebbero notizia da questi che la stauta era stata rinvenuta poco a largo di Pedaso (Ascoli Piceno);

- sulla base delle nuove attivita' rogatoriali ordinate, l'autorita' giudiziaria di Gubbio ricevette informazioni sul fatto che la statua era stata ceduta nel 1974 dal sig. Heinz Henzer alla societa' "Artemis" di Lussemburgo tramite la filiale di questa, "David Carritt Ltd", di Londra;

- sulla base di ulteriori indagini svolte presso il Paul Getty Museum, ove la statua era nel frattempo pervenuta, nei marzo del 1978 i Carabinieri informarono l'autorita' giudiziari di Gubbio che la statua aveva fatto ingresso in territorio statunitense tramite il porto di Boston con bolletta datata 15/8/1977 spedita dalla societa' Artemis;

la statua era rimasta per un breve periodo al Museo delle Belle Arti di Boston, quindi trasferita al Museo di Denver (Colorado) e finalmente al Paul Getty Museum di Malibu';

- la sostanza di tali notizie fu confermata alle autorita' britanniche dal sig. David Carritt che, dopo avere precisato di non essere in possesso di alcuna documentazione, riferi' che dopo l'acquisto della statua questa fu inviata da Artemis per il restauro "al Museo - Antichita' Classiche di Monaco, dove rimase circa due anni, e quindi riportata a Londra a seguito dell'avvio di trattative col sig. Paul Getty fino a che il Getty Museum provvide all'acquisto e nell'agosto 1977 fece arrivare la statua In Usa attraverso il porto dl Boston;

- dopo che le autorita' inglesi (non avendo la Gran Bretagna aderito alla Convenzione Unesco del 1970) e quelle statunitensi (ritenuti carenti i requisiti legali) avevano rigettato le ulteriori istanze rogatoriali, il Pretore di Gubbio con provvedimento del 25 novembre 1978 dispose non luogo a procedere in ordine ai fatti di illecita esportazione del reperto artistico per essere rimasti ignoti gli autori del reato;

- sulla base di nuove informazioni nel corso dell'anno 2007 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro dette corso a un nuovo procedimento (n. 2042/07 R. G. N. R.) in cui si Ipotizzavano a carico dei sigg. Pirani e Ferri e dei sigg. Pietro, Fabio e Giacomo Barbetti i reati previsti dall'art. 110 cod. pen., in relazione all'art. 66 della legge n. 1089 del 1939 (come da ultimo modificato dall'art. 174 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), art. 483 cod. pen. o artt. 482, 476 cod. pen. e, a carico dei soli Pirani e Ferri, i reati previsti dagli artt. 510, 511 e 1146 Codice Navigazione, artt. 46-68 della legge n. 1089 del 1930 e art. 97 e seguenti della legge n. 1424 del 1940;

- sempre nel corso del 2007 il Pubblico ministero nel richiedere l'archiviazione del procedimento, risultando i reati estinti e prescrizione, ha chiesto al Giudice delle indagini preliminari la confisca della statua in relazione al disposto dell'art. 66 della legge n. 1089 del del 1939 e delle norme in tema di contrabbando;

- con decreto in data 19 novembre 2007 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pesaro ha disposto l'archiviazione del procedimento per essere tutti i reati coperti da prescrizione;

in tale contesto ha respinto la richiesta di confisca della statua in quanto gli attuali possessori della stessa, e cioe' i responsabili del Getty Museum, debbono essere considerati estranei al reato ex art,66, citato;

- avverso tale ultima pronuncia il Pubblico ministero ha proposto incidente di esecuzione ex artt. 676 e 667, comma 4, e 666 cod. proc. pen. e il Giudice delle indagini preliminari, integrato, il contraddittorio fra le parti interessate, ha ordinato con provvedimento del 10 febbraio 2010 la confisca della statua "ovunque essa si trovi";

- l'ordine di confisca, come si e' detto in premessa, e' stato impugnato dai sig. Stephen Clark mediante ricorso avanti la Corte Suprema di Cassazione, che con la sentenza del 18 gennaio 2011 ha qualificato il ricorso come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e disposto la trasmissione al Giudice delle indagini preliminari dei Tribunale di Pesaro;

- questi, integrato il contradditorio...

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