n. 63 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 agosto 2014 -

Ricorso proposto dalla regione Veneto (C.F. 80007580279 - P.IVA 02392630279), in persona del Presidente della Giunta regionale dott. Luca Zaia (C.F. ZAILCU68C27C957O), autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 1322 del 28 luglio 2014 (allegato n. 1), rappresentato e difeso, per mandato a margine del presente atto, tanto unitamente quanto disgiuntamente, dagli avuti Ezio Zanon (C.F. ZNNZEI57L07B563K) coordinatore dell'Avvocatura regionale, prof. Luca Antonini (C.F. NTNLCU63E27D869I) del Foro di Milano e Luigi Manzi (C.F. MNZLGU34E15H501V) del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Confalonieri n. 5 (per eventuali comunicazioni: fax 06/3211370, posta elettronica certificata luigimanzi@ordineavvocatiroma.org, contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale e' domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle seguenti disposizioni del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante «Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale», convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2014, n. 143: 1) dell'art. 8, commi 4, 6, 10 per violazione degli articoli 3, 117, III e IV comma, 119 e 120 della Costituzione;

2) dell'art. 14, commi 1, 2 e 4-ter per violazione degli articoli 3, 97, 117, III comma, 119 della Costituzione e del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 della Costituzione;

3) dell'art. 15 per violazione degli articoli 3, 97, 117, III comma, 119 della Costituzione e del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 della Costituzione;

4) dell'art. 24, comma 4, per violazione degli articoli 3, 97, 117, III comma, 119 della Costituzione e del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 della Costituzione;

5) dell'art. 41, comma 2, per violazione degli articoli 3, 97, 117, I, III e IV comma e 119 della Costituzione;

6) dell'art. 46, commi 6 e 7 per violazione degli articoli 3, 117, III e IV comma, 119 e 120 della Costituzione. M o t i v i 1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 8, commi 4, 6, 10. 6) Illegittimita' costituzionale dell'art. 46, commi 6 e 7. L'art. 8 (Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi) del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, prevede al comma 4: «4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, riducono la spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, per un ammontare complessivo pari a 2.100 milioni di euro per il 2014 in ragione di: a) 700 milioni di euro da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

b) 700 milioni di euro, di cui 340 milioni di euro da parte delle province e citta' metropolitane e 360 milioni di euro da parte dei comuni;

c) 700 milioni di euro, comprensivi della riduzione di cui al comma 11, da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Le stesse riduzioni si applicano, in ragione d'anno, a decorrere dal 2015.». L'art. 8, al comma 6 dispone poi: «6. La determinazione degli obiettivi di riduzione di spesa per le regioni e le province autonome e' effettuata con le modalita' di cui all'art. 46.». Al comma 10, l'art. 8 stabilisce, infine, che: «10 Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 4.». In questi termini l'art.8 prevede che le regioni ordinarie, quelle speciali e le province autonome di Trento e Bolzano riducano la spesa per acquisti di' beni e servizi, in ogni settore, in ragione di 700 milioni di euro per il 2014 e che le stesse riduzioni si applichino, in ragione d'anno, a decorrere dal 2015. Va precisato che l'espressione «in ragione di anno»deve intendersi nel senso che l'obiettivo fissato per il 2014 e' riferito a otto mesi dell'anno, considerata la data di entrata in vigore del decreto-legge. Pertanto l'obiettivo per gli 2015 e seguenti e' rideterminato in aumento percentuale rispetto agli ulteriori mesi considerati nel 2014, raggiungendo un importo quasi doppio. La determinazione degli obiettivi di riduzione di spesa per le regioni e le province autonome, in base al rimando del comma 6, e' poi effettuata con le modalita' di cui all'art. 46 (commi 6 e 7). La connessione che lega, attraverso il comma 6, la disposizione del comma 4 dell'art. 8 con quella dell'art. 46, commi 6 e 7, ne rende pertanto opportuna la trattazione congiunta in questo motivo del ricorso. In particolare, i commi 6 e 7 dell'art. 46, nello stabilire le modalita' di riparto del contributo alla finanza pubblica, rinviano ad un'intesa che, tenendo conto anche del rispetto dei tempi di pagamento stabiliti dalla direttiva 2011/7/UE, nonche' dell'incidenza degli acquisti centralizzati, deve essere raggiunta entro il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno 2014 ed entro il 31 ottobre 2014 con riferimento agli anni 2015 e seguenti. Piu' precisamente, tali disposizioni stabiliscono che: «6. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica introdotti dal presente decreto e a valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi dell'art. 117, comma secondo, della Costituzione, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e di 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, in ambiti di spesa e per importi proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome medesime, tenendo anche conto del rispetto dei tempi di pagamento stabiliti dalla direttiva 2011/7/UE, nonche' dell'incidenza degli acquisti centralizzati, da recepire con Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno 2014 ed entro il 31 ottobre 2014, con riferimento agli anni 2015 e seguenti. In assenza di tale Intesa entro i predetti termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro venti giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano, tenendo anche conto del Pil e della popolazione residente, e sono eventualmente rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalita' di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. 7. Il complesso delle spese finali espresse in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto ordinario, di cui al comma 449-bis dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' ridotto per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, tenendo conto degli importi determinati ai sensi del comma 6.». Tali complesse disposizioni degli articoli 8 e 46, realizzano nel loro insieme un sistema di tagli sulla spesa per acquisti di beni e servizi della regione che risulta costituzionalmente illegittimo sotto diversi profili, analiticamente esposti qui di seguito: a) innanzitutto il primo aspetto che deve essere considerato e' il carattere meramente lineare del taglio che viene imposto. Nessuna distinzione qualitativa viene, infatti, effettuata in merito all'obbligo di contenimento, in ogni settore, della spesa pubblica regionale per acquisti di beni e servizi. Questa viene, infatti, incisa da una misura dal...

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