n. 62 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 agosto 2014 -

L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 1° agosto 2014, ha approvato il disegno di legge n. 782 dal titolo «Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilita' regionale'. Disposizioni varie.», pervenuto a questo Commissariato dello Stato per la Regione Siciliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto Speciale, il 4 agosto 2014. Nel provvedimento legislativo sono contenute disposizioni del precedente ddl 670 dal titolo «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilita' regionale», oggetto di ricorso dinnanzi alla Corte costituzionale in data 24 gennaio 2014, e altre gia' sottoposte al vaglio di codesta Corte con precedenti impugnative, nonche' norme delle quali non e' quantificato l'ammontare degli oneri ed individuate le relative risorse per farvi fronte non rinvenibili neppure nell'allegata relazione tecnica, prescritta dall'articolo 17, comma 7 legge n. 196/2009, trasmessa allo scrivente dai competenti uffici regionali ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 488/69. Le disposizioni dei seguenti articoli danno adito a censure di costituzionalita' per le ragioni che di seguito si espongono. L'articolo 6, comma 2 dispone che per il corrente esercizio le entrate tributarie siano contabilizzate, a differenza che negli anni precedenti, al netto degli importi relativi ai rimborsi di tasse ed imposte dirette e indirette sugli affari e relative addizionali nell'asserito intento di rendere confrontabili i dati di bilancio con quelli delle altre regioni. Siffatto cambiamento di contabilizzazione, poiche' rispetto al passato comporto. effetti peggiorativi per i saldi di finanza pubblica in termini di indebitamento netto, pone in contrasto con le vigenti disposizioni statali in tema di patto di stabilita' contenute nei commi da 449 a 472 dell'art. 1 della legge n. 228/2012 che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, violando gli articoli 117, 3° comma e 119, 2° comma della Costituzione. L'art. 8 che si riporta, si pone in contrasto con gli articoli 81 e 97 della Costituzione. «Art. 8 (Trattamenti integrativi di previdenza e quiescenza) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' fatto divieto, per l'Amministrazione regionale e per gli enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' per le societa' a partecipazione totale o maggioritaria della Regione, di erogare trattamenti di previdenza e quiescenza integrativi o sostitutivi, fatta eccezione per quelli in godimento e per i rapporti gia' contrattualmente avviati alla data del 31 dicembre 1991, in assenza di una espressa previsione legislativa regionale e/o statale che ne definisca l'ambito di applicazione, i presupposti, l'entita' e la relativa copertura a carico dei rispettivi bilanci. 2. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 19, comma 4, terzo periodo, della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, ciascun soppresso Consorzio per le aree di sviluppo industriale della Regione, in liquidazione, gestione separata IRSAP, continua ad erogare i trattamenti previdenziali previsti dalle leggi o dai regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore della citata legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8. 3. In caso di incapienza delle liquidazioni, l'Istituto regionale per lo sviluppo delle attivita' produttive e' autorizzato ad anticipare agli aventi diritto il pagamento dei trattamenti previdenziali di cui al comma precedente. Tali anticipazioni costituiscono un credito dell'IRSAP nei confronti dei singoli Consorzi per le aree di sviluppo industriale della Regione, in liquidazione, gestione separata IRSAP. 4. Successivamente all'adozione del decreto di cui all'articolo 19, comma 4, terzo periodo, della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, i trattamenti previdenziali di cui al comma 1 sono posti a carico dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attivita' produttive. La norma sopra trascritta da un canto pone il divieto di erogare da parte dell'amministrazione regionale e di enti ed organismi dalla stessa dipendenti trattamenti di previdenza e quiescenza integrativi o sostitutivi in assenza di espressa previsione legislativa che ne definisca l'ambito di applicazione, i presupposti, l'entita' e la relativa copertura, dall'altro consente la prosecuzione della corresponsione per quelle in godimento e per i rapporti gia' contrattualmente avviati alla data del 31 dicembre 1991, nonche' espressamente per quelli erogati dai soppressi consorzi per le aree di sviluppo industriale. Le cennate deroghe al principio generale di divieto costituiscono sostanzialmente la riproposizione di norme in precedenza oggetto di ricorso dinnanzi a codesta Corte da parte dello scrivente. Preliminarmente si rileva che l'esclusione riguarda tutti i trattamenti di previdenza e quiescenza integrativi e sostitutivi e non soltanto quelli dell'EAS di cui questo Ufficio aveva avuto modo di rilevare l'illegittimita', da ultimo con l'impugnativa dell'art. 6, comma 5 del ddl 724 da titolo: «Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n 5 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'arino 2014. Legge di stabilita' regionale'. Disposizioni varie.» Approvato dall'ARS il 28 maggio 2014. Dai chiarimenti forniti dall'Amministrazione Regionale in occasione dell'esame del suddetto provvedimento legislativo e' infatti emerso che il trattamento di previdenza integrativa in favore dei dipendenti dell'EAS e' stato determinato con atti amministrativi non sorretti da un'espressa previsione legislativa. Quest'ultima norma peraltro riproponeva disposizioni analoghe "id est": l'articolo 2 del ddl 192 dal titolo «Norme in materia di gestione del servizio idrico integrato e di personale» del dicembre 2008;

l'articolo 3 del ddl 630 dal titolo «Bilancio di previsione della regione siciliana per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013», nonche' l'articolo 6 del ddl 729 recante: «Norme in materia di aiuti alle imprese e ad aiuti al lavoro di soggetti svantaggiati, norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e al personale EAS» anch'esso del 2011. Tutte queste disposizioni hanno costituito oggetto di censure in quanto, come anche l'attuale, non sono mai state accompagnate da una relazione tecnica che illustrasse il numero dei beneficiari, l'ammontare dei benefici, i parametri di riferimento per l'individuazione dei destinatari e precipuamente la proiezione negli armi futuri dei costi posti a carico del bilancio regionale con l'indicazione delle risorse con cui farvi fronte. Poiche' dell'attuale previsione legislativa non e' fatto alcun cenno nella relazione tecnica predisposta dal Ragioniere generale ed acquisita dallo scrivente ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 488/69, non ci si puo' esimere dal sottoporre al vaglio di codesta Corte la disposizione in questione per violazione degli articoli 81 e 97 Cost. Analoga censura va posta per i successivi commi 2 e 3, anch'essi sostanzialmente riproducenti una disposizione gia' impugnata in data 24 gennaio 2014 (art. 47, 7° comma del ddl 670 «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilita' regionale.») disposizione quest'ultima concernente la convalida e la prosecuzione della corresponsione di trattamenti pensionistici integrativi in favore del personale in quiescenza dei consorzi ASI soppressi e posti in liquidazione di cui non e' dato conoscere peraltro l'ammontare complessivo degli esborsi effettuati e la quota di integrazione a carico dell'Ente subentrato ai citati consorzi. Anche in questo caso l'allegata relazione tecnica non contiene alcuna menzione circa la quantificazione degli oneri a carico del corrente bilancio e dei successivi, ne' l'individuazione delle risorse con cui farvi fronte. L'art. 17 che di seguito si trascrive, consente nei commi 2 e 3, che sino a quando non sia approvata la legge regionale di cui al quinto comma dell'articolo 1 della L.R. n. 2/2013, i comuni in forma singola o associata possano gestire il servizio idrico integrato qualora il gestore dello stesso non sia stato individuato o sia fallito, utilizzando «il personale gia' in servizio». «Art. 17 (Gestione impianti idrici) 1. Per le finalita' dell'articolo 46, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, l'ulteriore spesa di 6.500 migliaia di euro (UPB 5.2.1.3.99 - cap. 242543). 2. Nelle more dell'approvazione della legge regionale di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2, negli ambiti territoriali ottimali in cui il gestore del servizio idrico integrato non e' stato individuato o e' fallito, i comuni, in forma singola o associata, possono gestire il suddetto servizio. 3. I comuni appartenenti agli ambiti di cui al comma 2, in forma singola o associata, nella fase di start up, possono utilizzare il personale gia' in servizio. La norma si pone in evidente contrasto con il principio di unitarieta' della gestione del servizio idrico sancito dagli articoli 147 e 150 del d.lgs n. 152/2006. In base al citato articolo 150, infatti, nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unitarieta' della gestione dello stesso, deve essere deliberata la forma di gestione tra quelle di cui all'articolo 113, comma 5 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Le linee generali relative alle modalita' dell'organizzazione del servizio idrico stabilite dalla legislazione statale, secondo la giurisprudenza di codesta Corte (sent. n. 246/2009), sono riconducibili alla materia della tutela dell'ambiente di competenza legislativa...

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