n. 236 SENTENZA 6 - 16 ottobre 2014 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 29, commi 1 e 2, lettera a) e 3, primo periodo e prima parte della lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, promossi dalla Corte di cassazione con ordinanza del 12 aprile 2013 e dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso con ordinanza del 9 dicembre 2013, iscritte al n. 150 del registro ordinanze 2013 ed al n. 8 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 2013 e n. 7, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visti l'atto di costituzione della Sama srl nonche' gli atti di intervento della Scattolini spa e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 settembre 2014 e nella camera di consiglio del 24 settembre 2014 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

uditi gli avvocati Andrea Cimmino per la Scattolini spa, Stefano Zunarelli e Lorenzo Del Federico per la Sama srl e l'avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- L'art. 29, comma 1 nonche' comma 2, lettera a), e comma 3, primo periodo e prima parte della lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' oggetto di impugnazione, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, da parte della Corte di cassazione e della Commissione tributaria provinciale di Treviso. 2.- Con ordinanza del 12 aprile 2013, la Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 29, comma 1, del d.l. n. 185 del 2008, il quale dispone l'assoggettamento alla disciplina sul monitoraggio dei crediti d'imposta - dettata dall'art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 (Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 2002, n. 178 - di tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, senza fare salvi i diritti e le aspettative sorte, ai sensi dell'art. 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), in relazione ad attivita' di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo avviate prima del 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del d.l. n. 185 del 2008). La lesione dell'art. 3 Cost. deriverebbe dalla violazione del principio di tutela dell'affidamento del cittadino nella certezza delle situazioni giuridiche, in quanto vi sarebbe l'abolizione, per esaurimento delle risorse finanziarie, di crediti d'imposta gia' entrati nel patrimonio del contribuente. 2.1.- In subordine, viene sollevata la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 29, comma 2, lettera a), e comma 3, primo periodo e prima parte della lettera a), che disciplina la procedura per selezionare le imprese concretamente autorizzate alla fruizione del beneficio tra quelle che avevano gia' avviato attivita' di ricerca prima del 29 novembre 2008, basata sulla priorita' cronologica di arrivo all'Agenzia delle entrate di atti trasmessi per via telematica. La lesione dell'art. 3 Cost. deriverebbe dalla irragionevole disparita' di trattamento fra contribuenti egualmente titolari di crediti d'imposta derivanti da attivita' gia' avviate alla data del 29 novembre 2008. 2.2.- Il giudice a quo premette che la Sama srl ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo ha respinto il ricorso della contribuente avverso il provvedimento con cui il Centro Operativo di Pescara, ai sensi dell'art. 29 del d.l. n. 185 del 2008, ha negato per «esaurimento delle risorse finanziarie» il nulla-osta alla fruizione del credito d'imposta ex art. 1, commi 280 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, richiesto dalla contribuente in relazione ai costi sostenuti per attivita' di ricerca e sviluppo avviate prima del 29 novembre 2008. La Corte di cassazione sostiene la non manifesta infondatezza della questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 29 del d.l. n. 185 del 2008, con riferimento all'art. 3 Cost. sotto due distinti profili, collegati in via subordinata. Secondo una prima censura, il comma 1 di detto articolo violerebbe il principio di tutela dell'affidamento del cittadino nella certezza delle situazioni giuridiche, affidamento che non puo' essere leso da disposizioni retroattive che trasmodino in un regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti. In particolare, dal tenore letterale del comma 280 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 emergerebbe un diritto soggettivo perfetto, il cui fatto costitutivo e' indicato dalla legge nel sostenimento di costi per attivita' di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo nei periodi di imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2007, 2008 e 2009. Con la seconda censura si rileva che il combinato disposto del comma 2, lettera a), e del comma 3, primo periodo e prima parte della lettera a), dell'impugnato art. 29 congegnerebbe un meccanismo di selezione dei soggetti autorizzati alla fruizione del credito i cui esiti risulterebbero sostanzialmente casuali. Tale procedura si compendia nell'inoltro per via telematica all'Agenzia delle entrate di un formulario valevole come prenotazione e nell'acquisizione ed evasione, da parte della predetta Agenzia, dei formulari alla stessa pervenuti secondo l'ordine cronologico di arrivo. Il giudice rimettente osserva che - se in linea generale non puo' ritenersi irrazionale il ricorso al criterio selettivo, di antichissima tradizione, prior in tempore potior in jure - nel caso, quale quello in esame, in cui la selezione si svolge tra una platea vastissima di concorrenti e si fonda sul momento di arrivo al destinatario di atti trasmessi per via telematica, tale criterio condurrebbe a risultati completamente scollegati non solo dal merito delle ragioni di credito ma anche dalla solerzia nell'esercizio delle stesse. La risultante di fattori quali la sproporzione tra risorse disponibili e domande, l'ampiezza del numero dei...

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