Sentenza nº 238 da Constitutional Court (Italy), 22 Ottobre 2014

RelatoreGiuseppe Tesauro
Data di Resoluzione22 Ottobre 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 238

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giuseppe TESAURO Presidente

- Sabino CASSESE Giudice

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945) e degli artt. 1 e 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno), promossi dal Tribunale di Firenze con tre ordinanze del 21 gennaio 2014 rispettivamente iscritte ai nn. 84, 85 e 113 del registro ordinanze 2014, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 23 e 29, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visti gli atti di costituzione di S.F., di A.M. ed altri e di B.D., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 23 settembre 2014 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

uditi l’avvocato Joachim Lau per S.F., per A.M. ed altri e per B.D. e l’avvocato dello Stato Diana Ranucci per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con tre distinte ordinanze di identico tenore, adottate il 21 gennaio 2014 (reg. ord. n. 84, n. 85 e n. 113 del 2014), il Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale: 1) della «norma prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento, ai sensi dell’art. 10, primo comma, Cost.», della consuetudine internazionale accertata dalla Corte internazionale di giustizia (CIG) nella sentenza del 3 febbraio 2012, nella parte in cui nega la giurisdizione, nelle azioni risarcitorie per danni da crimini di guerra commessi, almeno in parte nello Stato del giudice adito, iure imperii dal Terzo Reich; 2) dell’art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), nella parte in cui, recependo l’art. 94 dello Statuto dell’ONU, obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della CIG quando essa ha stabilito l’obbligo del giudice italiano di negare la propria giurisdizione nella cognizione della causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l’umanità, commessi iure imperii dal Terzo Reich, almeno in parte nel territorio italiano; 3) dell’art. 1 (recte: art. 3) della legge 14 gennaio 2013 n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno), nella parte in cui obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della CIG anche quando essa ha stabilito l’obbligo del giudice italiano di negare la propria giurisdizione nella cognizione della causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l’umanità, commessi iure imperii dal Terzo Reich nel territorio italiano, in riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione.

    Le richiamate norme vengono censurate in riferimento agli artt. 2 e 24 Cost., in quanto, impedendo l’accertamento giurisdizionale e l’eventuale condanna delle gravi violazioni dei diritti fondamentali subìte dalle vittime dei crimini di guerra e contro l’umanità, perpetrati sul territorio dello Stato italiano, investito dall’obbligo di tutela giurisdizionale, ma commessi da altro Stato, anche se nell’esercizio dei poteri sovrani (iure imperii), contrasterebbero con il principio di insopprimibile garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti, consacrato nell’art. 24 Cost., il quale è principio supremo dell’ordinamento costituzionale italiano ed in quanto tale costituisce limite all’ingresso sia delle norme internazionali generalmente riconosciute, ex art. 10, primo comma, Cost., che delle norme contenute in Trattati istitutivi di organizzazioni internazionali aventi gli scopi indicati dall’art. 11 Cost. o derivanti da tali organizzazioni.

    1.1.– Il giudice rimettente premette di essere stato adito: in riferimento al primo giudizio, dal signor F. S. per ottenere la condanna della Repubblica federale tedesca al risarcimento dei danni dal medesimo patiti nel corso della seconda guerra mondiale per essere stato catturato nel territorio italiano da forze militari tedesche e deportato a Mauthausen in dato 8 giugno 1944, dove fu liberato solo il 25 giugno 1945, dopo innumerevoli sofferenze; in riferimento al secondo giudizio, dai legittimi eredi del signor L. C. per ottenere la condanna della Repubblica federale tedesca al risarcimento dei danni dal medesimo patiti nel corso della seconda guerra mondiale per essere stato catturato nel territorio italiano da forze militari tedesche l’8 settembre 1943, deportato in Germania per essere adibito al lavoro forzato, ucciso in uno dei lager di Kahla-Thuringa in Germania e, secondo la Croce rossa internazionale, sepolto in una fossa comune con seimila prigionieri, ridotti in schiavitù; in relazione al terzo giudizio, dal sig. D. B., per ottenere la condanna della Repubblica federale tedesca al risarcimento dei danni dal medesimo patiti nel corso della seconda guerra mondiale per essere stato catturato nel territorio italiano da forze militari tedesche il 9 settembre 1943 a Verona, nell’ospedale dove era ricoverato, dal quale fu deportato in Germania per essere adibito al lavoro forzato, segregato nel campo di concentramento di Zeitz, uno dei sottolager di Buchenwald, prima di essere trasferito nel campo di Hartmannsdorf Stammlager IVF e poi ancora a Granschutz dove veniva liberato dagli alleati alla fine della guerra.

    Il rimettente ricorda che la Repubblica federale di Germania, costituitasi nei giudizi, eccepiva il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana e chiedeva al giudice di dare attuazione alla sentenza del 3 febbraio 2012 della CIG (CIG), non accettando il contraddittorio sul merito della vicenda. Pertanto, il giudice rimettente sollevava la predetta questione di legittimità costituzionale delle norme che gli imponevano di declinare la giurisdizione.

    1.2.– Il Tribunale di Firenze osserva che la questione oggetto dei giudizi consiste nel valutare se l’ordinamento giuridico entro il quale il giudice italiano è chiamato a decidere le controversie, nel conformarsi alle norme dell’ordinamento giuridico internazionale generalmente riconosciute, imponga al giudice dello Stato dove il crimine internazionale è stato commesso di negare l’accesso al giudizio civile risarcitorio di accertamento e condanna, anche quando sul proprio territorio sia stato leso un diritto fondamentale, mediante un crimine di guerra e contro l’umanità, ancorché ad opera di uno Stato estero nell’esercizio di poteri sovrani.

    Dopo aver precisato che non è in contestazione la natura di crimine internazionale dei fatti oggetto di causa e la loro potenzialità lesiva di diritti fondamentali, il rimettente ricorda che, prima della sentenza della CIG, la Corte di cassazione aveva affermato che l’immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri riconosciuta dal diritto internazionale non ha carattere assoluto, ma può trovare un limite anche quando lo Stato operi nell’esercizio della sua sovranità, ove le condotte integrino crimini contro l’umanità, tali da configurare un crimine internazionale (sentenze n. 5044 del 2004 e n. 14202 del 2008).

    Il giudice rimettente rileva, tuttavia, che, a seguito della pronuncia emessa dalla CIG in data 3 febbraio 2012, secondo la quale «il diritto consuetudinario internazionale continu(a) a prevedere che ad uno Stato sia riconosciuta l’immunità in procedimenti per illeciti presumibilmente commessi sul territorio di un altro Stato dalle proprie forze armate ed altri organismi statali nel corso di un conflitto armato», anche allorquando lo si accusi di gravi violazioni delle leggi internazionali sui diritti umani, la Corte di cassazione, mutando orientamento sulla scia della predetta decisione internazionale, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano rilevando che «la tesi inaugurata dalla Cass. n. 5044 del 2004 è rimasta isolata e non è stata convalidata dalla comunità internazionale di cui la CIG è massima espressione, sicché il principio (…) non può essere portato ad ulteriori applicazioni » (sentenze n. 32139 del 2012 e n. 4284 del 2013).

    A conferma di tale orientamento sarebbe, poi, sopraggiunta la legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni firmata a New York il 2 dicembre 2004 nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno) che all’art. 3 contiene l’espressa esclusione della giurisdizione italiana per i crimini di guerra commessi dal Terzo Reich anche per i procedimenti in corso.

    Il Tribunale di Firenze precisa che la CIG ha ritenuto di non dover valutare l’interferenza tra la tutela del diritto fondamentale della persona umana ed il principio di sovranità dello Stato chiamato a rispondere del fatto illecito, escludendo l’esistenza di un conflitto tra norme di ius cogens materiali e norme (come l’immunità) ritenute formali o processuali in quanto operanti su piani differenti. Pertanto il rimettente rileva che, se, da una parte, al giudice italiano è sottratta l’interpretazione della valenza imperativa ed inderogabile dello ius cogens, ambito nel quale la Corte di giustizia ha una competenza assoluta ed esclusiva, non può negarsi la sua competenza a verificare se l’adozione indifferenziata di tale protezione in favore dei singoli Stati ed in danno dei...

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