DECRETO 23 settembre 2014 - Svolgimento delle attivita' di cui al comma 5, art. 7 del decreto legislativo n. 163/2006 di rilevazione e comparazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici. (14A08011)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 7, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in base al quale la sezione centrale dell'osservatorio dei contratti pubblici determina annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

Visto il comma 5 del sopraccitato art. 7, il quale prevede che al fine di determinare i costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura, l'ISTAT curi la rilevazione e l'elaborazione dei prezzi dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato, nonche' prevede, al secondo periodo, che gli elenchi dei prezzi rilevati siano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre. Per i prodotti e servizi informatici, laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione di prezzi, dette rilevazioni sono operate dall'ISTAT di concerto con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

Visto il comma 6 del sopra citato art. 7, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con quello della funzione pubblica, assicuri lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 5, definendo modalita', tempi e responsabilita' per la loro realizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze vigila inoltre sul rispetto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici degli obblighi, dei criteri e dei tempi per la rilevazione dei prezzi corrisposti e, in sede di concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato, puo' proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni inadempienti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il quale prevede che l'informazione statistica ufficiale sia resa al Paese e agli organismi...

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