COMUNICATO - Codice deontologico forense. (14A07985)

(Approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014) TITOLO I PRINCIPI GENERALI Art. 1. L'avvocato 1. L'avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla liberta', l'inviolabilita' e l'effettivita' della difesa, assicurando, nel processo, la regolarita' del giudizio e del contraddittorio. 2. L'avvocato, nell'esercizio del suo ministero, vigila sulla conformita' delle leggi ai principi della Costituzione e dell'Ordinamento dell'Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonche' di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, a tutela e nell'interesse della parte assistita. 3. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell'affidamento della collettivita' e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualita' ed efficacia della prestazione professionale. Art. 2. Norme deontologiche e ambito di applicazione 1. Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati nella loro attivita' professionale, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi;

si applicano anche ai comportamenti nella vita privata, quando ne risulti compromessa la reputazione personale o l'immagine della professione forense. 2. I praticanti sono soggetti ai doveri e alle norme deontologiche degli avvocati e al potere disciplinare degli Organi forensi. Art. 3. Attivita' all'estero e attivita' in Italia dello straniero 1. Nell'esercizio di attivita' professionale all'estero l'avvocato italiano deve rispettare le norme deontologiche interne, nonche' quelle del Paese in cui viene svolta l'attivita'. 2. In caso di contrasto fra le due normative prevale quella del Paese ospitante, purche' non confliggente con l'interesse pubblico al corretto esercizio dell'attivita' professionale. 3. L'avvocato straniero, nell'esercizio dell'attivita' professionale in Italia, e' tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane. Art. 4. Volontarieta' dell'azione 1. La responsabilita' disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e delle regole di condotta dettati dalla legge e dalla deontologia, nonche' dalla coscienza e volonta' delle azioni od omissioni. 2. L'avvocato, cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, e' sottoposto a procedimento disciplinare, salva in questa sede ogni autonoma valutazione sul fatto commesso. Art. 5. Condizione per l'esercizio dell'attivita' professionale L'iscrizione agli albi costituisce condizione per l'esercizio dell'attivita' riservata all'avvocato. Art. 6. Dovere di evitare incompatibilita' 1. L'avvocato deve evitare attivita' incompatibili con la permanenza dell'iscrizione all'albo. 2. L'avvocato non deve svolgere attivita' comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignita' e decoro della professione forense. Art. 7. Responsabilita' disciplinare per atti di associati, collaboratori e sostituti L'avvocato e' personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilita'. Art. 8. Responsabilita' disciplinare della societa' 1. Alla societa' tra avvocati si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente codice. 2. La responsabilita' disciplinare della societa' concorre con quella del socio quando la violazione deontologica commessa da quest'ultimo e' ricollegabile a direttive impartite dalla societa'. Art. 9. Doveri di probita', dignita', decoro e indipendenza 1. L'avvocato deve esercitare l'attivita' professionale con indipendenza, lealta', correttezza, probita', dignita', decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza. 2. L'avvocato, anche al di fuori dell'attivita' professionale, deve osservare i doveri di probita', dignita' e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense. Art. 10. Dovere di fedelta' L'avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attivita' a tutela dell'interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa. Art. 11. Rapporto di fiducia e accettazione dell'incarico 1. L'avvocato e' libero di accettare l'incarico. 2. Il rapporto con il cliente e con la parte assistita e' fondato sulla fiducia. 3. L'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori d'ufficio, quando nominato, non puo', senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attivita' o interromperla. 4. L'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato puo' rifiutare la nomina o recedere dall'incarico conferito dal non abbiente solo per giustificati motivi. Art. 12. Dovere di diligenza L'avvocato deve svolgere la propria attivita' con coscienza e diligenza, assicurando la qualita' della prestazione professionale. Art. 13. Dovere di segretezza e riservatezza L'avvocato e' tenuto, nell'interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'attivita' di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonche' nello svolgimento dell'attivita' di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali. Art. 14. Dovere di competenza L'avvocato, al fine di assicurare la qualita' delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza. Art. 15. Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua L'avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attivita' prevalente. Art. 16. Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivo 1. L'avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia. 2. L'avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge. 3. L'avvocato deve corrispondere regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti alle Istituzioni forensi. Art. 17. Informazione sull'esercizio dell'attivita' professionale 1. E' consentita all'avvocato, a tutela dell'affidamento della collettivita', l'informazione sulla propria attivita' professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti. 2. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative. 3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale. Art. 18. Doveri nei rapporti con gli organi di informazione 1. Nei rapporti con gli organi di informazione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza;

con il consenso della parte assistita, e nell'esclusivo interesse di quest'ultima, puo' fornire agli organi di informazione notizie purche' non coperte dal segreto di indagine. 2. L'avvocato e' tenuto in ogni caso ad assicurare l'anonimato dei minori. Art. 19. Doveri di lealta' e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi L'avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealta'. Art. 20. Responsabilita' disciplinare La violazione dei doveri di cui ai precedenti articoli costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste nei titoli II, III, IV, V, VI di questo codice. Art. 21. Potesta' disciplinare 1. Spetta agli Organi disciplinari la potesta' di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa. 2. Oggetto di valutazione e' il comportamento complessivo dell'incolpato;

la sanzione e' unica anche quando siano contestati piu' addebiti nell'ambito del medesimo procedimento. 3. La sanzione deve essere commisurata alla gravita' del fatto, al grado della colpa, all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensita', al comportamento dell'incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto e' avvenuta la violazione. 4. Nella determinazione della sanzione si deve altresi' tenere conto del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell'immagine della professione forense, della vita professionale, dei precedenti disciplinari. Art. 22. Sanzioni 1. Le sanzioni disciplinari sono:

  1. Avvertimento: consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non e' stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni;

    puo' essere deliberato quando il fatto contestato non e' grave e vi e' motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. b) Censura: consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravita' dell'infrazione, il grado di responsabilita', i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrera' in un'altra infrazione. c) Sospensione: consiste nell'esclusione temporanea, da due mesi a cinque anni, dall'esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilita' gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura. d) Radiazione: consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto previsto dalla legge;

    e' inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza...

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