n. 170 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 maggio 2014 -

IL TRIBUNALE DI MILANO Ha emesso la seguente ordinanza nel ricorso per ricusazione ex art. 52 c.p.c. promosso nell'ambito della causa promossa dinanzi al giudice del lavoro da Ilaria Gatto nei confronti della Matteo Thun &

Patners s.r.l. 1. Ilaria Gatto ha promosso ricorso ex art. 1, comma 48 L. 92/12 nei confronti della Matteo Thun &

Patners s.r.l. al fine di ottenere l'accertamento della natura subordinata del lavoro da essa prestato e su tale presupposto la declaratoria di nullita' del licenziamento intimato in forma orale in data 22 maggio 2013 con condanna della controparte al risarcimento del danno, ricorso respinto dal giudice cui esso era stato assegnato con ordinanza comunicata in data 14 gennaio 2014. Avverso tale provvedimento la ricorrente ha promosso opposizione ai sensi dell'art. 1, comma 51 L. 92, chiedendone la revoca ed il relativo procedimento e' stato assegnato per la trattazione al medesimo magistrato che aveva svolto la fase sommaria del procedimento. Invocando la sostanziale identita' tra la natura del procedimento di cui alla L. 92/12 rispetto a quello disciplinato dall'art. 28 Stat. Lav., la ricorrente ha dedotto la sussistenza di un obbligo di astensione incombente sui giudice investito della relativa fase di opposizione quando abbia gia' deciso, come nel caso di specie, la prima fase sommaria del medesimo procedimento, in relazione all'ipotesi di cui all'art. 51, comma primo, n. 4) c.p.c. Il giudice del procedimento ha provveduto a dichiarare la sospensione della causa ai sensi dell'art. 52, comma 3 c.p.c., trasmettendo il procedimento di ricusazione al Presidente del Tribunale per la decisione. 2. A sostegno della proposta ricusazione la ricorrente ha richiamato la sentenza n. 387/99 della Corte costituzionale, che, con riguardo al procedimento di cui all'art. 28 Stat. Lav., ha affermato che il giudizio di opposizione si caratterizza quale revisio prioris istantiae, che postula l'alterita' del giudice dell'impugnazione il quale, in sede di gravame, si trova nella condizione di dover ripercorrere l'itinerario logico gia' seguito per giungere al provvedimento impugnato. Vi sarebbe, secondo parte ricorrente, una sostanziale identita' tra la natura del procedimento di cui alla L. 92/12 e quello disciplinato dall'art. 28 Stat. Lav., in presenza di analogie tra detti procedimenti e della comune natura di revisio prioris istantiae della sentenza emessa ai sensi dell'art. 1, comma 57 L. 92/12, che deve riesaminare la...

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