n. 168 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 maggio 2014 -

IL GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA Ordinanza di rimessione atti alla Corte costituzionale ex art. 23 legge 11 marzo 1957, n. 83 Visti gli atti della causa per il risarcimento dei danni d'incidente stradale promossa con atto di citazione notificato dalla parte attrice R.C., fra gli altri convenuti, alla costituita convenuta Assicurazione Milano Ass.ni in data 11 febbraio 2013 con causa poi iscritta in data 16 aprile 2013 al n. 1963/2013 R.G. innanzi all'ufficio di questo giudice di pace, osserva: con detto atto di citazione la parte, attrice R.C. con l'avv. Mauro Intagliata del Foro di Reggio Emilia ha fra l'altro richiesto i danni non patrimoniali derivanti dai postumi invalidanti di natura permanente conseguenti ad un sinistro accaduto in data 2 maggio 2012 in Reggio Emilia, localita' Cella;

in particolare l'attrice R. C. alla guida della propria vettura Renault Clio targata assicurata con la Milano Ass.ni spa percorreva la via nella localita' indicata quando veniva improvvisamente tamponata dal veicolo Iveco Daily targato assicurato con l'Helvetia di proprieta' di G.G. e condotto da P.A., convenuti contumaci in causa;

che i danni alla persona subiti da R.C. venivano constatati, oltre che da certificati medici, da una relazione medico legale di parte redatta dal Dr. Paolo Redeghieri di Reggio Emilia, il quale nella propria perizia evidenziava un danno biologico nella misura del 4% per postumi costituiti da rachialgia cervicale post distorsiva, contrattura muscolare paravertebrale, fenomenologia neurovegetativa d'accompagnamento ed impaccio doloroso della spalla dx da risentimento muscolare con postumi dolorosi di distorsione dell'AC (acromionclaverare);

radicato il contraddittorio nella causa, con la costituzione in giudizio della resistente Milano Ass.ni con l'avv. Raffaele Coluccio del Foro di Reggio Emilia, e' stata espletata una ctu medico legale dal dr. Francesco Fornaciari di Reggio Emilia che ha portato alle seguenti conclusioni, senza alcuna precisazione espressa del fatto che i postumi fossero «documentati strumentalmente»: residuano postumi permanenti che consistono in artralgia alla spalla dx co minima limitazione articolare, valutabili, esclusivamente come danno non patrimoniale (ex danno biologico) in misura di 0,5 %;

i postumi rilevabili al rachide cervicale in considerazione della precedente valutazione, sono da considerarsi preesistenti;

ed ancora in seguito;

il ct di parte convenuta non concorda sulla valutazione dei postumi non ritenendo documentato strumentalmente danno

;

ed il ctu ha replicato «preso atto dell'obiezione il ctu ritiene di confermare la sua valutazione» di nuovo senza precisazione del fatto che i postumi fossero documentati strumentalmente;

per inciso ci chiediamo se una percentuale di 0,5% meritasse tanto clamoroso dibattito;

sennonche' la questione di principio, a prescindere dall'irrisorio valore, merita forse (ci permettiamo di sperare di non aver avuto l'inutile ardire di disturbare per tale modesto fatto l'ecc.ma Consulta) una pronuncia di diritto adeguata;

e' ultroneo ma utile evidenziare a questo punto che l'art. 32 del decreto-legge n. 1/12 conv. legge n. 27/12 recita: Art. 32 Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni (omissis) 3. 3-ter. Al comma 2 dell'articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui...

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